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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento: della nota ANAS del 10.05.2022, pratica AN 21.294, comunicata in data 10.5.2022, nella parte in cui dispone il diniego alla sola realizzazione dell'impianto fotovoltaico in copertura di struttura metallica atta a proteggere il parco veicoli dalle intemperie, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per la condanna di ANAS S.p.A. al rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto o in subordine all'adozione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202200487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ANAS del 10 maggio 2022, nella parte in cui nega l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una struttura metallica destinata a proteggere un parco veicoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui ANAS S.p.A. ha negato l’autorizzazione alla sola realizzazione dell’impianto fotovoltaico posto sulla copertura di una struttura metallica destinata alla protezione di un parco veicoli dalle intemperie. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e la condanna dell’amministrazione al rilascio dell’autorizzazione richiesta o, in subordine, all’adozione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto opportuno disporre incombenti istruttori, ordinando ad ANAS S.p.A. di depositare una relazione dettagliata sulla vicenda e ogni ulteriore atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. L’ordinanza dispone soltanto l’acquisizione degli elementi istruttori e non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego né sulle domande di annullamento e di condanna.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione utile alla decisione; la norma è stata applicata per acquisire chiarimenti e atti sulla vicenda controversa.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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