Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento: - dell’ordinanza n. 2350 del 30 dicembre 2021 del Comune di Pesaro, notificata in data 13 gennaio 2022, emessa in sostituzione dell'ordinanza n. 2349 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto la cessazione immediata dell'attività di pubblico esercizio aperto al pubblico in assenza di titolo abilitativo; dell’ordinanza n. 2351 del 30 dicembre 2021 del Comune di Pesaro, notificata in data 13 gennaio 2022, emessa in sostituzione dell'ordinanza n. 2348 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo danzante in assenza di titolo autorizzatorio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi i seguenti provvedimenti: ordinanza n. 2348 del 29 dicembre 2021 e ordinanza n. 2349 del 29 dicembre 2021, entrambe emanate dal Comune di Pesaro, nonché i verbali di contestazione di violazione amministrativa n. Z82162 e n. Z74677 della Polizia Locale Unione Pian del Bruscolo;

Giustizia amministrativa202200146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze comunali di cessazione immediata di un pubblico esercizio e di un’attività di pubblico spettacolo danzante, ritenute svolte in assenza dei titoli abilitativi o autorizzatori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ha impugnato le ordinanze comunali nn. 2350 e 2351 del 30 dicembre 2021, emesse in sostituzione delle precedenti ordinanze nn. 2349 e 2348 del 29 dicembre 2021, con cui il Comune di Pesaro ha ordinato, rispettivamente, la cessazione immediata dell’attività di pubblico esercizio aperto al pubblico in assenza di titolo abilitativo e la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo danzante in assenza di titolo autorizzatorio. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, compresi i verbali di contestazione della Polizia Locale. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti dall’associazione.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto gli incombenti istruttori ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando al Comune di Pesaro il deposito, al più presto possibile, di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi, nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio

    La disposizione è utilizzata dal giudice per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione utile all’istruttoria del giudizio.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.