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Ordinanza

Ordinanza n. 12728/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del 24 novembre 2025, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 3852 allievi carabinieri effettivi

Giustizia amministrativa202600684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità sanitaria al concorso per 3.852 allievi carabinieri effettivi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha ritenuto non idoneo al reclutamento. La non idoneità era fondata sull'attribuzione del codice 4 in relazione alla diagnosi di "malattia infiammatoria cronica di grado moderato, attiva, istologicamente accertata con lievi disturbi funzionali in attuale terapia medica (cod. 80)". Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione per accertare la sussistenza e la portata preclusiva della patologia, con riferimento alla situazione esistente alla data del 24 novembre 2025. La relazione dell'ausiliario ha ritenuto non possibile escludere che il ricorrente fosse affetto, a quella data, da malattia infiammatoria cronica intestinale, mentre non ha riscontrato allo stato attuale elementi clinici, endoscopici e laboratoristici idonei ad asseverare la sussistenza dell'infermità. Il ricorrente ha contestato le conclusioni quanto alla reclutabilità, sostenendo che la patologia, ove presente, non sarebbe soggetta a guarigione spontanea o terapeutica, ma soltanto a controllo mediante regimi dietetici, stili di vita attenti e terapia con mesalazina.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti dall'ausiliario incaricato della verificazione, poiché la relazione non aveva chiarito se, alla luce della normativa applicabile, la condizione sanitaria accertata rendesse il ricorrente idoneo o non idoneo al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, né quale coefficiente dovesse essergli attribuito nel corrispondente apparato. Ha quindi ordinato all'ausiliario, individuato nella Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell'Interno, di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i chiarimenti richiesti. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026; le spese della verificazione sono state riservate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Disposizioni poste a fondamento della verificazione disposta dal giudice per acquisire chiarimenti tecnici su fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Tutela dei dati relativi alla salute, utilizzata quale fondamento dell'oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando una verificazione tecnica non chiarisce se la condizione sanitaria accertata sia effettivamente preclusiva al reclutamento secondo la normativa applicabile, né consente di determinare il coefficiente sanitario rilevante, il giudice può disporre chiarimenti integrativi prima di decidere la domanda cautelare.
  • Nei giudizi relativi all'idoneità psico-fisica al reclutamento, l'accertamento deve essere riferito alla situazione sanitaria rilevante secondo la normativa applicabile e deve distinguere tra la mera presenza della patologia e la sua concreta portata preclusiva ai fini dell'idoneità.
  • Quando il provvedimento giurisdizionale contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari identificativi o rivelatori.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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