Cassazione Civile, Ordinanza n. 11674/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un’azione per equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una parte privata per la durata irragionevole di un precedente giudizio di equa riparazione, svolto in parte davanti alla Corte d’appello, poi in Cassazione e, nella fase esecutiva, davanti al Tribunale di Roma e nei successivi giudizi di ottemperanza davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato. In primo grado la Corte d’appello aveva riconosciuto un indennizzo e aveva liquidato le spese. Il Ministero aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, tardività della domanda, difetto di legittimazione passiva per la fase di ottemperanza, errato computo della durata ragionevole, abuso del frazionamento e mancata riduzione dell’indennizzo per il numero elevato di parti. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione. In cassazione la parte privata ha censurato solo la liquidazione delle spese, assumendo la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esclusione della fase istruttoria e per la liquidazione sotto i minimi. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto: (1) che il giudice avrebbe dovuto considerare separatamente i diversi procedimenti e dichiarare tardiva la domanda per le fasi innanzi al giudice ordinario e, quanto all’ottemperanza, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia; (2) in subordine, che la durata ragionevole era stata computata erroneamente perché la fase esecutiva si articolava in distinti procedimenti davanti a giudice ordinario e amministrativo; (3) che la motivazione sul computo della durata ragionevole era apparente, non avendo considerato la riunione di molti ricorsi né le asserite stasi imputabili alla parte ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, limitatamente alla censura sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia con riguardo alla fase di ottemperanza, ritenendo che, in presenza di giudizi collegati svolti davanti a giudici ordinari e amministrativi, la domanda di equa riparazione dovesse coinvolgere anche la diversa amministrazione potenzialmente obbligata per la parte di durata riferibile alla giurisdizione amministrativa. Ha applicato i principi sulla corretta individuazione dei soggetti passivamente legittimati e sull’errore di identificazione del destinatario della notifica, ritenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinché provveda a integrare il contraddittorio e a rideterminare il quantum eventualmente dovuto dalle amministrazioni coinvolte. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale sulla liquidazione delle spese, che dovrà essere rivalutata dal giudice di rinvio insieme alle spese del giudizio di legittimità e delle fasi precedenti.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 89/2001
norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 2 bis, comma III, l. n. 89/2001
richiamato per la determinazione dell’importo indennitario
art. 5 ter l. n. 89/2001
norma che disciplina l’opposizione avverso il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulle spese di lite
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la liquidazione del compenso professionale
D.M. n. 55/2014
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali e dei minimi tariffari
D.M. n. 37/2018
richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese
art. 3 l. n. 89/01
richiamato dal Ministero per censurare la tempestività della domanda e la separazione dei giudizi
art. 4 l. n. 260/1958
"l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte"
in caso di errata evocazione in giudizio di un’amministrazione dello Stato al posto di un’altra, il giudice deve fissare un termine per la rinnovazione della notifica, se l’eccezione è sollevata tempestivamente dall’Avvocatura con indicazione del soggetto corretto
art. 111 Cost.
richiamato dal Ministero a sostegno della censura di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza/decreto per motivazione apparente o per violazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione perplessa o apparente
Cass. n. 19883/2019
richiamata come precedente delle Sezioni Unite sui criteri di unitarietà o autonomia delle fasi del giudizio ai fini dell’equa riparazione
Cass. n. 15603/2006
richiamata per affermare che giudizi svolti davanti a giurisdizioni diverse devono essere esaminati e valutati autonomamente e che i soggetti passivamente legittimati sono individuati disgiuntamente
Cass. n. 25499/2021
richiamata per il principio secondo cui l’errore di identificazione del soggetto destinatario dell’atto comporta la rinnovazione della notifica
Cass. n. 15219/2022
richiamata in senso conforme al principio sulla rinnovazione della notifica
Cass. n. 8049/2019
richiamata per l’applicabilità dell’art. 4 l. 260/1958 anche nell’ambito dell’equa riparazione, con effetti limitati alla rimessione in termini
Massime di principio
- Quando la domanda di equa riparazione riguarda la durata irragionevole di più procedimenti collegati ma svolti davanti a giurisdizioni diverse, la legittimazione passiva va individuata in relazione a ciascun segmento processuale, senza applicare meccanicamente una regola di prevalenza tra giudizio ordinario e giudizio amministrativo.
- Se l’azione è stata notificata a un’amministrazione dello Stato diversa da quella effettivamente tenuta per una parte del pregiudizio dedotto, il giudice, ove l’eccezione sia tempestivamente sollevata con indicazione del soggetto corretto, deve disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 4 l. n. 260/1958, non potendosi consolidare gli effetti della notifica errata nei confronti del reale destinatario.
- Nei giudizi di equa riparazione collegati a fasi processuali autonome, la durata ragionevole e l’eventuale indennizzo devono essere valutati separatamente per ciascun procedimento o per ciascuna fase di competenza dell’amministrazione chiamata a rispondere.
- L’accoglimento della censura sulla legittimazione passiva o sul contraddittorio assorbe le doglianze relative al computo della durata ragionevole e alla liquidazione delle spese, demandandone la rivalutazione al giudice di rinvio.
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