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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23992/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'esercizio commerciale "La Torteria" di sua proprietà. I motivi di impugnazione lamentavano, tra l'altro: violazione del primato del diritto dell'Unione (presunte preclusioni processuali), violazione della Direttiva 2006/123/UE e del d.lgs. n.59/2010 per mancata notifica alla Commissione (tali misure emergenziali per contenimento pandemia considerate discriminatorie), contrasto con gli artt. 17 e 18 T.F.U. per presunti aiuti di Stato, violazione di vari articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 15,16,54), rilievo del fatto che il provvedimento amministrativo alla base del reato sarebbe stato sospeso dal giudice di pace (d.lgs. n.150/2011 artt. 5-6), mancanza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. in ragione della cessazione delle misure di contenimento, e richiesta, in caso di dubbi interpretativi di diritto UE, di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 T.F.U.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché la cosa sequestrata era stata restituita, rendendo vano l'oggetto dell'impugnazione. Il giudice ha inoltre ricordato che la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore senza procura speciale non è normalmente valida, ma ha comunque ritenuto l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della Cassa per le ammende a seguito dell'inammissibilità per causa non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.)

    Richiamato in ordine al principio di primato del diritto UE e, specificamente, con riferimento agli artt. 17 e 18 (come evocati dalla ricorrente) e all'art. 267 in relazione alla possibile rimessione pregiudiziale: la ricorrente invocava la disapplicazione di misure nazionali contrastanti con il diritto UE e la rimessione alla Corte di Giustizia; la Corte di cassazione ha però deciso l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito delle questioni di diritto UE.

  • Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi), art. 15

    La ricorrente sosteneva che misure emergenziali limitative delle attività commerciali avrebbero natura discriminatoria e avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione; la Corte non ha esaminato il merito della questione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, artt. 12 e 13

    Norme di recepimento della Direttiva servizi invocate per contestare la legittimità delle limitazioni alle attività commerciali: la doglianza non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Rinvocate in relazione alla libertà d'impresa e ai diritti connessi; la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza di tali censure per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, artt. 5 e 6

    Richiamate dalla ricorrente per sottolineare che il provvedimento amministrativo avrebbe subito sospensione dal giudice di pace; la Corte ha rilevato la questione ma ha deciso per inammissibilità del ricorso dato il dissequestro intervenuto.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Richiamato in relazione alla necessità di esigenze cautelari per mantenere il sequestro; la ricorrente aveva lamentato la loro cessazione, ma la restituzione della cosa ha reso la questione di merito irrelativa.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 (Celso, Rv. 266244)

    Principio secondo cui il difensore privo di procura speciale non può validamente rinunciare all'impugnazione salvo che l'assistito sia presente e non vi si opponga; richiamato dalla Corte per ricordare la regola sulla validità della rinuncia.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 230 del 20/12/2007 (Normanno, Rv. 237861)

    Principio secondo cui il ricorso contro il sequestro diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse se l'oggetto del sequestro è stato restituito; applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi, Rv. 281785)

    Principio che l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa per le ammende; richiamato e applicato.

Massime di principio

  • Se il bene sequestrato viene restituito, l'appello o il ricorso avverso il sequestro perde l'oggetto e può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La rinuncia all'impugnazione compiuta dal difensore è inefficace senza procura speciale, a meno che l'assistito sia presente alla dichiarazione di rinuncia e non vi si opponga; occorre dunque curare le procure formali se si intende rinunciare.
  • L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, quando la causa è non imputabile al ricorrente, non comporta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della Cassa per le ammende.
  • Questioni complesse di diritto dell'Unione (primato, notifiche alla Commissione, aiuti di Stato, rimessione pregiudiziale) richiedono che il ricorso rimanga concreto e attuale: se l'interesse viene meno, il giudice può non esaminare i profili di merito e di diritto UE.
  • Nel contestare un sequestro preventivo è importante dimostrare la persistenza di un interesse attuale e, se si invocano profili di illegittimità amministrativa o questioni europee, portarli tempestivamente in sede che decida nel merito, onde evitare che sopravvenienze procedurali rendano il gravame inammissibile.

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