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Sentenza

Sentenza n. 1689/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda n. 38487 inoltrata dalla ricorrente in data 9.6.2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’Amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202511689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia dei Ministeri intimati rispetto alla domanda presentata il 9 giugno 2024, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine alle amministrazioni di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso, notificato il 17 settembre 2025, è stato depositato il 7 ottobre 2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile tardività del deposito, assegnando termini a difesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Ha applicato l'art. 45, comma 1, c.p.a., secondo cui il ricorso soggetto a preventiva notificazione deve essere depositato entro trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione, e l'art. 87, comma 3, c.p.a., che nei giudizi in materia di silenzio dimezza i termini processuali, salvo quelli relativi alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nei giudizi di primo grado. Poiché il termine di deposito era quindi di quindici giorni e il ricorso è stato depositato oltre tale termine, il Collegio ha ritenuto operante la decadenza processuale. Il termine è stato qualificato come perentorio, in quanto espressione di ordine pubblico processuale, non prorogabile né dalle parti né dal giudice. La domanda principale non è stata esaminata nel merito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito per l'azione avverso il silenzio; il giudizio è soggetto al dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    “[i]l ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”

    Il termine ordinario per il deposito degli atti processuali soggetti a preventiva notificazione è perentorio.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”

    Nei giudizi in materia di silenzio il termine per il deposito del ricorso è dimezzato da trenta a quindici giorni, poiché l'eccezione al dimezzamento riguarda soltanto i termini di notificazione espressamente indicati.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Consente di dichiarare irricevibile il ricorso tardivamente depositato.

  • art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione che stabilisce il termine entro cui l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo in materia di silenzio, il termine per il deposito del ricorso soggetto a preventiva notificazione è dimezzato da trenta a quindici giorni, poiché l'eccezione prevista per i giudizi di primo grado riguarda i termini di notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, non il termine di deposito.
  • Il termine perentorio per il deposito del ricorso decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'atto, anche nei confronti del destinatario; il deposito oltre il termine determina l'irricevibilità del ricorso.
  • Il termine legislativo per il deposito del ricorso, in quanto espressione di ordine pubblico processuale, non è nella disponibilità delle parti né del giudice e non può essere prorogato per rimediare all'inerzia dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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