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Ordinanza

Ordinanza n. 521/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, pubblicata il 12.10.2024.

Giustizia amministrativa202503092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In via preliminare, il Collegio ha rilevato un vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, ne era stata depositata una copia informatica unitamente al ricorso, ma non conteneva l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti resistenti, dell'autorità giudiziaria o di altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione riguarda quindi l'idoneità della procura speciale nel processo amministrativo telematico e la possibilità di sanare il relativo difetto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la procura speciale debba contenere elementi sufficienti a identificare la controversia quando sia redatta su foglio separato e non incorporata materialmente nel ricorso. La regola secondo cui la procura si considera apposta in calce quando è depositata telematicamente insieme all'atto cui si riferisce non determina, da sola, la validità di una procura priva di ogni elemento identificativo della lite: tale regola attiene principalmente alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione nel processo telematico, mentre non stabilisce il contenuto minimo della procura speciale. Il Collegio ha inoltre escluso la rinnovabilità ordinaria del vizio, richiamando il requisito di ammissibilità della procura speciale e la necessità che esso sussista al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, almeno fino alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, tali da giustificare la concessione dell'errore scusabile. Ha quindi assegnato alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 14 luglio 2026 per la prosecuzione della trattazione.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito dell'atto introduttivo e deve accompagnare il ricorso sottoscritto dal difensore.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta al processo telematico la nozione di procura apposta in calce, ma non elimina la necessità che una procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in relazione alla sanabilità del vizio della procura; il Collegio esclude la rinnovazione ordinaria del requisito mancante.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale disciplina integrativa sulla regolarizzazione della procura, ma ritenuto inapplicabile per sanare il difetto originario del requisito di ammissibilità nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte. Nel caso concreto è stato applicato per consentire il deposito di una procura idonea entro trenta giorni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in funzione della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, la procura rilasciata su foglio separato e depositata in copia informatica insieme al ricorso può considerarsi formalmente apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma deve comunque contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto, le parti e gli altri profili essenziali della controversia.
  • La collocazione della procura su foglio separato, anche quando la procura e il ricorso siano depositati telematicamente nello stesso momento, non equivale alla materiale incorporazione dei due documenti e non consente quindi di colmare, mediante il solo collegamento documentale, la totale genericità del mandato difensivo.
  • L'esistenza della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso deve sussistere al momento della proposizione della domanda; il difetto originario non è ordinariamente sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi della disciplina processuale richiamata.
  • L'errore scusabile può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, una questione relativa ai requisiti della procura telematica sia caratterizzata da obiettiva incertezza normativa e da orientamenti giurisprudenziali non univoci, purché la parte sia priva di colpa.
  • Il riconoscimento dell'errore scusabile consente al giudice di assegnare un termine perentorio per il deposito di una nuova procura idonea, senza che ciò comporti l'affermazione della generale sanabilità del difetto originario della procura speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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