Cassazione Penale, Sentenza n. 2084/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunta omissione di motivazione nella decisione della Corte di Cassazione: il ricorrente contestava che la Corte avrebbe erroneamente interpretato il primo motivo (riguardante l'assenza dell'elemento psicologico del reato), sostenendo che la richiesta della pubblica amministrazione di indicare "tutti i procedimenti pendenti e le condanne" fosse illegittima perché doveva riguardare solo quelli attinenti al rapporto di lavoro; Cataldi affermava di aver dichiarato l'assenza di carichi perché riteneva la richiesta limitata a questioni attinenti al rapporto e dunque inesistente il dolo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istanza ex art. 625-bis c.p.p. sia strumento limitato e applicabile solo in caso di "sviamento" del giudizio per fatti la cui inesistenza o verità sia incontrovertibile ovvero per omissione di esame di un motivo decisivo per mero errore percettivo. Nel caso di specie la Cassazione aveva effettivamente esaminato il primo motivo e lo aveva ritenuto manifestamente infondato, valutando che il modulo prestampato chiariva la necessità di segnalare carichi pendenti o precedenti e che l'esperienza di vita del ricorrente consentiva di comprendere la richiesta, escludendo la mera colpa. Trattandosi di valutazioni di merito e non di un errore percettivo decisivo, il rimedio straordinario non poteva essere accolto. Perciò il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Lo strumento è di portata molto limitata: è ammesso solo per correggere uno "sviamento" del giudizio quando la decisione fondi su fatti la cui verità è incontrovertibilmente esclusa oppure su una inesistenza di fatto positiv. stabilita, o quando vi sia omissione di esame di un motivo decisivo per mera svista materiale
Sez. U. n. 16103 del 27.3.2002 (giurisprudenza)
Sez. U. n.16103 del 27.3.2002
Giurisprudenza consolidata che delimita l'ambito applicativo dell'art. 625-bis ai casi di "sviamento" del giudizio o omissione per svista materiale
Sez. III n. 47316 del 1.6.2017 (giurisprudenza)
Sez. III n. 47316 del 1.6.2017
Richiama il concetto che la decisività dell'errore percettivo è presupposto per rimuovere il giudicato; non è consentito un nuovo sindacato sulle valutazioni effettuate dalla Corte
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilità, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è molto limitato: è ammissibile solo per errori di percezione decisivi o per decisioni fondate su fatti la cui inesistenza o verità sia incontrovertibile.
- Non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o apprezzamenti discrezionali già compiuti dalla Corte, salvo che si tratti di omissione per mera svista di un motivo decisivo.
- Se la decisione impugnata dimostra di aver esaminato il motivo di ricorso e offre una motivazione (anche basata su valutazioni di esperienza di vita o comprensione del testo), la strada dell'art. 625-bis è presumibilmente inammissibile.
- Quando il ricorrente invoca un equivoco sul contenuto di un modulo o di una richiesta (es. quali carichi segnalare), occorre provare in modo incontrovertibile che la Corte ha travisato un fatto obiettivo; altrimenti la qualificazione del dolo o della colpa resta questione valutativa.
- L'inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) salvo prova dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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