Sentenza n. 325/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 24 marzo 2025 n. 69.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione lavoro, 24 marzo 2025 n. 69, concernente l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione lavoro, n. 69 del 24 marzo 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore corrispondente alle annualità scolastiche 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni ministeriali e l'inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione può essere attivata, nel caso esaminato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza esecutiva e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può accogliere il giudizio di ottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione del titolo giudiziale, giustifica l'adozione di un ordine puntuale conforme al contenuto della sentenza da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche appartenente all'amministrazione, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente entro un termine ulteriore, subordinato all'ulteriore persistente inottemperanza.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.
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