Sentenza del 15/06/2016 n. 12320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ICI dovuta per l'anno 2000. La contribuente aveva versato l'imposta calcolandola sulla base di una rendita presunta, sostenendo di non conoscere la rendita catastale effettiva, comunicatale dal Comune soltanto con l'avviso di accertamento. Il Comune ha contestato l'esclusione di sanzioni e interessi, deducendo che l'immobile era già censito catastalmente con rendita fin dall'istituzione dell'ICI e che la rendita era stata aggiornata dal 1° gennaio 1992 per effetto della revisione generale delle tariffe d'estimo. Secondo il Comune, la mancata notifica individuale della rendita non esonerava la contribuente dall'obbligo di determinare correttamente l'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, poiché l'immobile disponeva già di una rendita catastale, la contribuente era tenuta a calcolare e versare correttamente l'ICI, anche se la rendita non le era stata notificata prima dell'accertamento. Sono quindi dovuti non solo la maggiore imposta, ma anche sanzioni e interessi. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
Esclude, in linea generale, sanzioni e interessi per gli atti attributivi o modificativi della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora definitivi a quella data.
La disposizione non si applica quando l'immobile era già iscritto in catasto e disponeva di una rendita prima dell'istituzione dell'ICI; riguarda principalmente immobili non censiti o atti di attribuzione o modifica della rendita non ancora definitivi.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5, 10, 11, 14 e 15
Il contribuente deve dichiarare gli immobili e calcolare correttamente l'ICI sulla base dei relativi dati catastali e della rendita.
L'obbligo del contribuente di determinare correttamente l'imposta non dipende dalla previa notifica individuale dei dati catastali da parte del Comune, quando l'immobile è già censito e dotato di rendita.
Codice di procedura civile, artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, e 384
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
La Cassazione, accertata la fondatezza del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e rigettato direttamente il ricorso introduttivo.
Decreto ministeriale 27 settembre 1991
Revisione generale delle tariffe d'estimo del nuovo catasto edilizio urbano.
L'aggiornamento generalizzato delle rendite catastali derivante dalla revisione delle tariffe d'estimo non richiede necessariamente una specifica notifica individuale per produrre effetti ai fini del calcolo dell'ICI.
Cassazione civile, sentenza n. 24677/2011
Non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi quando l'iscrizione in catasto e l'attribuzione della rendita siano anteriori all'istituzione del tributo, anche se la rendita non sia stata previamente notificata.
Il precedente afferma che il contribuente deve verificare autonomamente l'iscrizione catastale e la rendita dell'immobile ai fini del corretto pagamento dell'ICI.
Massime di principio
- Quando un immobile è già censito al catasto e dispone di una rendita catastale, il contribuente deve utilizzare tale rendita per calcolare l'imposta, anche se il Comune non ha effettuato una preventiva notifica individuale.
- L'assenza di una comunicazione della rendita non esclude automaticamente sanzioni e interessi se la rendita era già esistente e conoscibile attraverso i dati catastali.
- L'esclusione di sanzioni e interessi prevista per determinate variazioni catastali opera soprattutto per immobili non censiti, per attribuzioni di rendita successive o per modifiche effettive della rendita, non per semplici aggiornamenti generalizzati delle tariffe d'estimo.
- In caso di accertamento, se il contribuente ha versato un'imposta inferiore a quella dovuta sulla base della rendita catastale vigente, l'ente può richiedere la differenza d'imposta, oltre a sanzioni e interessi, salvo specifiche cause di esonero previste dalla legge.
- La verifica della rendita catastale e della corretta base imponibile rientra negli ordinari oneri del contribuente proprietario dell'immobile.
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