Sentenza n. 890/2026 - Catania, Sezione 5
per la declaratoria di illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo del Comune di Savoca di provvedere in ordine all'istanza, avanzata dalla stessa società ricorrente, volta alla conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della struttura in cui ospitare una comunità terapeutica assistita da 20 posti letto, da allocare in contrada Rina, nel terreno di proprietà della stessa ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Savoca sull'istanza di rilascio del permesso di costruire per una struttura destinata a comunità terapeutica assistita
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Savoca, aveva presentato un'istanza per la realizzazione e l'attivazione di una comunità terapeutica assistita e, dopo avere ottenuto il parere regionale favorevole di compatibilità dell'iniziativa con il Piano Regionale Sanitario, aveva presentato il 20 dicembre 2024 domanda di permesso di costruire. In assenza di riscontro comunale, nonostante una diffida e costituzione in mora notificata l'11 luglio 2025, ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l'accertamento dell'obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, dei termini procedimentali previsti dagli artt. 20 e seguenti d.P.R. n. 380/2001, dei doveri di correttezza e buona amministrazione desunti dall'art. 97 Cost., nonché l'incompatibilità dell'inerzia con le esigenze sociali e sanitarie evidenziate dal parere regionale e con i bisogni assistenziali della comunità locale. Ha inoltre richiamato l'art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non aveva comunicato ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza. Nelle more, il Comune ha comunicato formalmente l'intenzione di dare corso al procedimento; successivamente, la ricorrente ha dichiarato, all'udienza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione non esamina nel merito l'illegittimità del silenzio né l'effettiva sussistenza dell'obbligo di provvedere, poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di avere perduto interesse, e il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in considerazione della conforme richiesta della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione il dovere di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti a istanze dei privati o da iniziarsi d'ufficio; il motivo è stato dedotto dalla ricorrente ma non esaminato nel merito.
artt. 20 e seguenti d.P.R. n. 380/2001
Richiamati dalla ricorrente quanto ai termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; la relativa violazione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'amministrazione, non avendo comunicato ragioni ostative, avrebbe dovuto concludere il procedimento; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 2 l.r. n. 7/2019
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento dell'obbligo di conclusione del procedimento; non è stato applicato nel merito a causa dell'improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il TAR lo ha applicato a seguito della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; può quindi dichiararne validamente la sopravvenuta carenza.
- Quando il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La comunicazione dell'amministrazione di voler dare corso al procedimento può determinare, unitamente alla dichiarazione del ricorrente, il venir meno dell'interesse alla decisione dell'azione avverso il silenzio, senza che il giudice debba accertare nel merito l'illegittimità dell'inerzia.
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