Cassazione Penale, Sentenza n. 12761/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2021 che, in esecuzione del provvedimento di cumulo del 16/02/2021, aveva determinato per Barbato la misura dell'isolamento diurno nella misura di mesi diciotto. Il difensore ha censurato un'erronea applicazione degli artt. 72 e 80 cod. pen. e ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che le condanne temporanee anteriori erano state assorbite nella pena dell'ergastolo e non potevano dunque concorrere alla determinazione di ulteriore isolamento diurno; inoltre si è richiamata l'asserita revoca del provvedimento di isolamento a seguito della collaborazione del condannato (circostanza non documentalmente provata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 72 e 80 cod. pen. e la competenza del giudice dell'esecuzione a determinare la misura dell'isolamento diurno nel caso di pene concorrenti irrogate con diverse sentenze. Ha inoltre rilevato la genericità della censura circa la revoca dell'isolamento, non provata dal ricorrente (il verbale allegato non era idoneo a dimostrare la revoca). Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.). Decisione resa il 3 dicembre 2021.
Norme richiamate
art. 72 cod. pen.
Disciplina il cumulo materiale/giuridico delle pene e la determinazione della pena complessiva; nella sentenza è stato richiamato per giustificare la possibilità di considerare più sentenze inflitte a fini di esecuzione e determinazione dell'isolamento diurno.
art. 80 cod. pen.
Regola la determinazione della pena unica quando ricorrono più condanne; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione possa operare la valutazione e determinare la misura dell'isolamento diurno alla luce delle pene concorrenti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili, con condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata come principio secondo cui, per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono esserci elementi in tal senso; in mancanza la sanzione pecuniaria può essere disposta.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha competenza a determinare la misura dell'isolamento diurno quando sussistono pene concorrenti derivanti da più sentenze: le diverse condanne possono essere valutate ai fini dell'applicazione e della quantificazione dell'isolamento.
- La semplice affermazione processuale di una revoca di una misura (es. isolamento) non è sufficiente: la circostanza deve essere documentalmente provata in modo idoneo; allegazioni generiche o verbali di udienze camerali non bastano.
- Censure generiche o prive di adeguata documentazione sostengono il rischio di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
- La Corte di Cassazione può irrogare, oltre alle spese, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili, salvo che non emergano elementi che escludano la colpa del ricorrente.
- Quando alcune condanne sono 'assorbite' in altra più grave (es. ergastolo), non è automatico che esse siano irrilevanti per ogni profilo esecutivo: occorre verifica motivata da parte del giudice dell'esecuzione sulla rilevanza delle singole vicende ai fini dell'isolamento e della determinazione della pena complessiva.
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