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Direttiva 2022/2381

Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L2381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva impone alle società quotate obiettivi minimi di rappresentanza del sesso sottorappresentato nei consigli, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, e richiede procedure di selezione basate su trasparenza e valutazione comparativa del merito. Prevede obblighi annuali di informazione, poteri di controllo degli Stati membri e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più favorevoli e, in presenza di normative nazionali già equivalenti, possono sospendere l’applicazione di alcune disposizioni.

Miglioramento dell’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate, mediante obiettivi minimi, criteri trasparenti di selezione, obblighi di informazione e sanzioni.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle società quotate con sede legale in uno Stato membro, intendendosi per tali le società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri. Non si applica alle micro, piccole e medie imprese (PMI), definite all’articolo 3, punto 8. Il diritto applicabile è quello dello Stato membro in cui la società quotata ha la sede legale (art. 4), mentre restano ferme le norme nazionali per le materie non disciplinate dalla direttiva. La direttiva si applica a tutte le strutture di consiglio esistenti negli Stati membri, sia monistiche sia dualistiche, e comprende anche i membri rappresentanti del personale.

Direttiva (UE) 2022/2381: miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate

La direttiva interviene sul governo societario delle società quotate per accrescere la presenza del sesso sottorappresentato nei consigli, ritenendo che la persistente sotto-rappresentazione femminile costituisca un ostacolo alla parità di trattamento, alla competitività e al corretto funzionamento del mercato interno. Il legislatore UE richiama il principio di uguaglianza, il quadro dei trattati e la giurisprudenza in materia di azione positiva, ma limita l’intervento a requisiti minimi e a obiettivi di risultato, lasciando agli Stati membri ampia discrezionalità sui mezzi di attuazione.

Finalità e razionale dell’intervento

La direttiva intende accelerare i progressi verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, senza imporre una nomina automatica di un determinato candidato. Il modello prescelto combina obiettivi quantitativi, procedure di selezione trasparenti e priorità al candidato del sesso sottorappresentato a parità di qualifiche, così da intervenire sulla parte del processo decisionale societario ritenuta più sensibile alla discriminazione indiretta.

Ambito di applicazione e definizioni

L’ambito è circoscritto alle società quotate con sede legale in uno Stato membro; restano escluse le PMI, intese come società con meno di 250 dipendenti e determinati limiti di fatturato o bilancio. La direttiva si applica a tutte le strutture di consiglio, sia monistiche sia dualistiche, e considera espressamente gli amministratori con e senza incarichi esecutivi, includendo i membri rappresentanti del personale.

Obiettivi di equilibrio di genere

L’articolo 5 prevede due obiettivi alternativi da raggiungere entro il 30 giugno 2026:

  • almeno il 40 % dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi occupati dal sesso sottorappresentato;
  • oppure almeno il 33 % del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi.

Le società quotate esentate dall’obiettivo complessivo del 33 % devono fissare obiettivi quantitativi individuali per gli amministratori con incarichi esecutivi, sempre con scadenza al 30 giugno 2026. Il numero dei posti necessari è quello più vicino alla percentuale richiesta, ma non superiore al 49 %; l’allegato contiene la griglia numerica applicabile in funzione della dimensione del consiglio.

Procedura di selezione e criterio del merito

Le società che non raggiungono gli obiettivi devono adeguare il processo di selezione dei candidati per la nomina o l’elezione. I criteri devono essere:

  • chiari;
  • formulati in modo neutro e univoco;
  • non discriminatori;
  • stabiliti prima dell’avvio della selezione.

Tali criteri devono operare lungo l’intera procedura, comprese vacancy, preselezione, shortlist e formazione delle rose di candidati. Tra candidati ugualmente qualificati in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, deve essere accordata priorità al candidato del sesso sottorappresentato, salvo casi eccezionali sorretti da motivi di maggiore rilevanza giuridica e da una valutazione obiettiva caso per caso.

Trasparenza, diritto all’informazione e prova

Su richiesta del candidato interessato, la società quotata deve comunicare:

  • i criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione;
  • la valutazione comparativa obiettiva dei candidati;
  • ove applicabile, le ragioni specifiche della scelta del candidato non appartenente al sesso sottorappresentato.

Se il candidato non selezionato del sesso sottorappresentato adduca elementi idonei a far presumere la parità delle qualifiche, spetta alla società dimostrare di non aver violato la regola di priorità. Quando la selezione avviene tramite voto di azionisti o dipendenti, questi devono ricevere tutte le informazioni necessarie, comprese le conseguenze sanzionatorie dell’eventuale inadempimento.

Reporting e pubblicità delle informazioni

Le società quotate devono trasmettere ogni anno alle autorità competenti dati sulla composizione di genere dei consigli, distinti tra amministratori esecutivi e non esecutivi, e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi. Le stesse informazioni devono essere rese pubbliche sul sito web in modo adeguato e facilmente accessibile; gli Stati membri devono inoltre pubblicare e aggiornare un elenco centralizzato delle società che abbiano raggiunto uno degli obiettivi. Se gli obiettivi non sono raggiunti, la società deve indicare le ragioni del mancato conseguimento e descrivere le misure già adottate o pianificate. Le informazioni possono confluire nella dichiarazione sul governo societario prevista dalla direttiva 2013/34/UE.

Sanzioni e misure di attuazione

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi nazionali di attuazione degli articoli 5, par. 2, 6 e 7. Le misure possono includere ammende o l’annullamento/nullità della decisione di selezione adottata in violazione delle regole. Le norme sanzionatorie devono essere notificate alla Commissione entro il 28 dicembre 2024. La responsabilità della società è limitata agli atti od omissioni a essa imputabili secondo il diritto nazionale.

Organismi nazionali e misure di sostegno

Gli Stati membri devono designare uno o più organismi incaricati di promuovere, analizzare, monitorare e sostenere l’equilibrio di genere nei consigli; possono essere utilizzati gli organismi per la parità già designati ai sensi della direttiva 2006/54/CE. La direttiva ammette anche l’adozione o il mantenimento di misure più favorevoli rispetto agli standard minimi europei.

Sospensione dell’articolo 6 e regime derogatorio

La direttiva consente la sospensione dell’articolo 6, e se necessario dell’articolo 5, par. 2, per gli Stati membri che, al 27 dicembre 2022, già presentavano un livello minimo di equilibrio di genere o disponevano di un diritto nazionale equivalente con obiettivi, sanzioni efficaci e obiettivi individuali per le società non coperte. In caso di sospensione, gli obiettivi dell’articolo 5, par. 1, si considerano raggiunti e gli obblighi informativi di cui all’articolo 7 non si applicano, a condizione che il diritto nazionale preveda un reporting periodico equivalente. Se le condizioni vengono meno, l’articolo 6 torna applicabile entro sei mesi.

Recepimento, controlli periodici e durata della direttiva

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2024 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali adottate. Sono previsti rapporti periodici degli Stati membri dal 29 dicembre 2025 e relazioni speciali della Commissione dal 29 dicembre 2026; la Commissione effettua un riesame generale entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni due anni, valutando anche la possibile proroga oltre il 31 dicembre 2038 o l’estensione ad altre categorie di società. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2038.

Disposizioni principali

Scopo e finalità

La direttiva mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, accelerando i progressi verso la parità di genere e lasciando alle società il tempo sufficiente per adeguarsi (art. 1).

Definizioni e ambito soggettivo

Definisce, tra l’altro, società quotata, consiglio, amministratore, amministratore con incarichi esecutivi e senza incarichi esecutivi, sistema monistico e dualistico, nonché PMI (art. 3). L’ambito è limitato alle società quotate e non comprende le PMI (art. 2).

Obiettivi quantitativi di equilibrio di genere

Gli Stati membri devono garantire che, entro il 30 giugno 2026, il sesso sottorappresentato occupi almeno il 40 % dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi oppure almeno il 33 % del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi (art. 5, par. 1). Le società esentate dall’obiettivo del 33 % devono fissare obiettivi quantitativi individuali per gli amministratori con incarichi esecutivi, da conseguire entro la stessa data (art. 5, par. 2). L’allegato indica i numeri minimi corrispondenti alle diverse dimensioni dei consigli; i numeri sono arrotondati al valore più vicino, senza superare il 49 % (art. 5, par. 3).

Procedura di selezione trasparente e priorità al sesso sottorappresentato

Per le società che non raggiungono gli obiettivi, gli Stati membri devono imporre criteri di selezione chiari, neutrali e non discriminatori, stabiliti prima del processo e applicati all’intera procedura, dalla vacancy alla shortlist (art. 6, par. 1). A parità di qualifiche, deve essere data priorità al candidato del sesso sottorappresentato, salvo casi eccezionali giustificati da motivi di maggiore rilevanza giuridica e da valutazione obiettiva caso per caso (art. 6, par. 2).

Obblighi informativi e onere della prova

Su richiesta, la società quotata deve comunicare al candidato i criteri di qualificazione, la valutazione comparativa obiettiva e, se del caso, le ragioni eccezionali della scelta di un candidato del sesso non sottorappresentato (art. 6, par. 3). Se il candidato non selezionato fornisce elementi idonei a presumere la parità di qualifiche, spetta alla società dimostrare che non vi è stata violazione del criterio di priorità (art. 6, par. 4). Se la selezione avviene tramite voto di azionisti o dipendenti, questi devono ricevere le informazioni necessarie anche sulle sanzioni applicabili (art. 6, par. 5).

Relazioni, pubblicità delle informazioni e monitoraggio

Le società devono trasmettere annualmente alle autorità competenti informazioni sulla composizione di genere dei consigli, distinguendo tra amministratori esecutivi e non esecutivi, e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi; tali informazioni devono essere pubblicate in modo adeguato e facilmente accessibile sul sito web della società (art. 7, par. 1). Gli Stati membri pubblicano e aggiornano un elenco centralizzato delle società che hanno raggiunto uno degli obiettivi (art. 7, par. 1). Se gli obiettivi non sono raggiunti, la società deve indicarne le ragioni e descrivere le misure già adottate o da adottare (art. 7, par. 2). Le informazioni possono essere incluse nella dichiarazione sul governo societario, ai sensi della direttiva 2013/34/UE (art. 7, par. 3).

Sanzioni e misure di enforcement

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi nazionali di attuazione degli articoli 5, par. 2, 6 e 7, con procedure amministrative o giudiziarie adeguate (art. 8, par. 1). Le sanzioni possono includere ammende o l’annullamento/nullità della decisione di selezione; gli Stati membri devono notificare alla Commissione le norme sanzionatorie entro il 28 dicembre 2024 (art. 8, par. 1). La responsabilità della società sussiste solo per atti o omissioni a essa imputabili secondo il diritto nazionale (art. 8, par. 2).

Requisiti minimi e misure più favorevoli

La direttiva consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle società quotate (art. 9).

Organismi nazionali di promozione

Gli Stati membri devono designare uno o più organismi per la promozione, analisi, controllo e sostegno dell’equilibrio di genere nei consigli; possono essere designati gli organismi per la parità già previsti dalla direttiva 2006/54/CE (art. 10).

Recepimento e termine di trasposizione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 dicembre 2024 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione (art. 11, par. 1). Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale (art. 11, par. 1). Devono inoltre comunicare il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato (art. 11, par. 3).

Sospensione dell’articolo 6

Uno Stato membro può sospendere l’applicazione dell’articolo 6 e, se del caso, dell’articolo 5, par. 2, se al 27 dicembre 2022 le donne o il sesso sottorappresentato raggiungevano almeno il 30 % dei seggi non esecutivi o il 25 % del totale dei seggi, oppure se il diritto nazionale imponeva tali soglie, prevedeva sanzioni efficaci e richiedeva obiettivi individuali per le società non soggette a tale diritto (art. 12, par. 1). In caso di sospensione, gli obiettivi dell’articolo 5, par. 1, si considerano conseguiti (art. 12, par. 1). La verifica della soglia segue criteri di arrotondamento specifici, con limite massimo del 39 % (art. 12, par. 2). Se le condizioni cessano di sussistere, l’articolo 6 e, se del caso, l’articolo 5, par. 2, si applicano al più tardi entro sei mesi (art. 12, par. 3).

Riesame, durata e scadenza

Gli Stati membri devono presentare relazioni alla Commissione entro il 29 dicembre 2025 e successivamente ogni due anni; la Commissione presenta una relazione speciale dal 29 dicembre 2026 e poi ogni due anni (art. 13, parr. 1-2). La Commissione riesamina l’applicazione della direttiva entro il 31 dicembre 2030 e poi ogni due anni, valutando anche l’eventuale necessità di prorogarla oltre il 31 dicembre 2038 o di modificarne l’ambito (art. 13, parr. 3-4; art. 14). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e scade il 31 dicembre 2038 (art. 14).

Come è indicizzato

Materieparità di generegoverno societariodiritto societariomercato internonon discriminazione

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