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Direttiva 2022/2380

Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L2380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva 2014/53/UE per ridurre la frammentazione delle soluzioni di ricarica delle apparecchiature radio, aumentare l’interoperabilità e limitare i rifiuti elettronici. Introduce l’obbligo di USB tipo C per numerose categorie di dispositivi, requisiti su protocolli di ricarica rapida, informazioni ed etichettatura uniformi, nonché la possibilità di acquistare alcuni prodotti senza caricabatteria. Affida inoltre alla Commissione ampi poteri delegati per aggiornare le categorie interessate e le specifiche tecniche in funzione dell’evoluzione tecnologica e del mercato.

Modifica la direttiva 2014/53/UE per armonizzare le interfacce e i protocolli di ricarica di determinate apparecchiature radio, imporre l’uso della presa USB tipo C per categorie selezionate e rafforzare gli obblighi di informazione, etichettatura e vendita separata/abbinata dei dispositivi di ricarica.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva 2014/53/UE, con focus sulle categorie o classi di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo o, in prospettiva, con mezzi diversi dal cavo. In concreto riguarda, per le specifiche e le informazioni di ricarica, telefoni cellulari portatili, tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop; per le fotocamere digitali sono incluse anche le videocamere digitali e quelle d’azione, con esclusione delle fotocamere progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per la sicurezza e sorveglianza. Le regole si applicano alle apparecchiature messe a disposizione sul mercato dell’Unione, con obblighi specifici anche per fabbricanti, importatori e distributori quando rendono il prodotto disponibile ai consumatori e agli altri utenti finali. Sono previste applicazioni differenziate nel tempo: dal 28 dicembre 2024 per le categorie elencate ai punti 1.1-1.12 dell’allegato I bis, parte I, e dal 28 aprile 2026 per i laptop di cui al punto 1.13.

Direttiva (UE) 2022/2380: armonizzazione delle soluzioni di ricarica per determinate apparecchiature radio

La direttiva modifica in modo mirato la direttiva 2014/53/UE sulla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione delle interfacce di ricarica, migliorare l’interoperabilità, favorire la convenienza per i consumatori e limitare i rifiuti elettronici. Il testo si inserisce nel quadro del mercato interno e dell’economia circolare, richiamando espressamente il Green Deal europeo e il piano d’azione per l’economia circolare.

Finalità e ratio dell’intervento

Il legislatore europeo rileva che gli sforzi volontari avviati dal 2009 non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi di uniformazione del mercato dei dispositivi di ricarica. La persistenza di interfacce e protocolli diversi genera costi inutili, disagi per gli utenti finali e impatti ambientali negativi, tra cui l’aumento dei RAEE e il consumo di materie prime ed energia per la produzione di caricabatteria non necessari.

Ambito materiale e categorie interessate

Le nuove regole si applicano alle apparecchiature radio già disciplinate dalla direttiva 2014/53/UE, ma solo per le categorie o classi elencate nel nuovo allegato I bis, parte I. Sono coinvolti, in particolare:

  • telefoni cellulari portatili;
  • tablet;
  • fotocamere digitali, incluse le videocamere e le action cam, con esclusione delle fotocamere progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per la sicurezza e sorveglianza;
  • cuffie, cuffie microfono, console portatili, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari;
  • laptop, per i quali è previsto un calendario di applicazione successivo.

Le disposizioni riguardano le apparecchiature ricaricabili mediante cavo e, in prospettiva, anche eventuali tecnologie di ricarica diverse dal cavo. La direttiva precisa che per gli auricolari la disciplina si applica considerando anche il vano o custodia di ricarica dedicati, mentre tale custodia non è considerata parte del dispositivo di ricarica. Per i laptop, la nozione include laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook.

Specifiche tecniche obbligatorie: USB tipo C e USB Power Delivery

Per le apparecchiature ricaricabili mediante cavo incluse nell’allegato I bis, parte I, il requisito essenziale consiste nell’adozione della presa USB tipo C, conforme alla norma EN IEC 62680-1-3:2021, che deve restare accessibile e operativa in ogni momento. I dispositivi devono inoltre poter essere ricaricati con cavi conformi a tale norma.

Per i dispositivi ricaricabili mediante cavo che operano con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, è imposto anche il supporto del protocollo USB Power Delivery, conforme alla EN IEC 62680-1-2:2021. Se il prodotto supporta protocolli di ricarica supplementari, questi non possono compromettere la piena funzionalità del protocollo USB PD.

Potere della Commissione di aggiornare le categorie e le specifiche

La direttiva conferisce alla Commissione ampi poteri delegati, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, per aggiornare l’allegato I bis in funzione del progresso scientifico, tecnologico e degli sviluppi del mercato. Ciò vale sia per le apparecchiature ricaricabili mediante cavo, sia per quelle ricaricabili con mezzi diversi dal cavo.

Per le soluzioni via cavo, la Commissione deve monitorare costantemente mercato, frammentazione e progresso tecnologico e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione entro il 28 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni. Per la ricarica wireless, la Commissione deve chiedere entro il 28 dicembre 2024 alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate sulle specifiche tecniche di interfacce e protocolli, sulla base di una valutazione di mercato, interoperabilità, efficienza energetica e prestazioni.

La scelta delle specifiche tecniche deve privilegiare norme europee o internazionali disponibili; in mancanza, la Commissione può fissare altre specifiche, purché coerenti con criteri di apertura, consenso, trasparenza e con i requisiti di neutralità e stabilità del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Vendita separata del dispositivo di ricarica e informazione al consumatore

L’articolo 3 bis introduce un principio di scelta per il consumatore: se l’operatore economico offre il prodotto insieme al caricabatteria, deve anche offrire la possibilità di acquistarlo senza dispositivo di ricarica. La direttiva, al momento, non impone in via generale la vendita separata del cavo, ma prevede che la Commissione valuti entro il 28 dicembre 2026 l’opportunità di introdurre anche tale obbligo.

Gli operatori devono inoltre esporre un pittogramma di facile comprensione e accessibile che indichi se il prodotto include o meno un dispositivo di ricarica. Il pittogramma deve comparire sull’imballaggio o come autoadesivo, ed essere visibile e leggibile anche in vendita a distanza, vicino al prezzo.

Etichettatura e istruzioni

L’articolo 10, paragrafo 8, è ampliato per includere, per i prodotti interessati, informazioni sulle capacità di ricarica e sui dispositivi compatibili. Tali informazioni devono comparire nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza e, quando il prodotto è offerto ai consumatori o agli altri utenti finali, anche su un’etichetta conforme all’allegato I bis, parte IV.

L’etichetta va stampata nelle istruzioni e sull’imballaggio, oppure apposta come autoadesivo; se manca l’imballaggio, può essere apposta sull’apparecchiatura. Anche qui, in caso di vendita a distanza, deve essere esposta in modo visibile e leggibile vicino all’indicazione del prezzo. Le istruzioni devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

L’allegato I bis, parte II, specifica i contenuti informativi: per tutte le categorie soggette ai requisiti della parte I deve essere indicata la potenza minima e massima richiesta per la ricarica; per i prodotti con USB Power Delivery va indicato anche il supporto a tale protocollo, con la dicitura “Ricarica rapida USB PD”.

Ruolo di fabbricanti, importatori e distributori

La disciplina non grava solo sui fabbricanti. Gli importatori e i distributori che rendono disponibili i prodotti ai consumatori devono assicurare che l’etichetta sia presente e correttamente esposta, alle medesime condizioni previste per il fabbricante. La normativa mira così a evitare differenze applicative lungo la catena di distribuzione e a garantire che il messaggio informativo raggiunga effettivamente l’acquirente finale.

Vigilanza del mercato e non conformità

La modifica dell’articolo 40 chiarisce che la procedura nazionale di vigilanza si applica non solo quando il prodotto presenta rischi per la salute o la sicurezza, ma anche quando non rispetta uno qualsiasi dei requisiti essenziali applicabili. Questo include i nuovi requisiti di ricarica e di informazione.

L’articolo 43 è aggiornato con nuove ipotesi di non conformità formale, tra cui:

  • pittogramma o etichetta non correttamente elaborati;
  • mancanza dell’etichetta accompagnatoria;
  • mancata apposizione o esposizione conforme del pittogramma o dell’etichetta;
  • mancato rispetto dell’obbligo di offerta senza dispositivo di ricarica quando il prodotto è venduto con caricabatteria;
  • mancata presentazione delle informazioni richieste dall’articolo 10, paragrafo 8.

Delega, controllo e partecipazione istituzionale

La delega alla Commissione per adottare atti delegati relativi alle nuove regole è conferita per cinque anni a decorrere dal 27 dicembre 2022. Parlamento europeo e Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento. Prima dell’adozione, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

L’atto delegato entra in vigore solo se, entro due mesi dalla notifica, Parlamento e Consiglio non formulano obiezioni; il termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.

Recezione nazionale, decorrenza e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 28 dicembre 2023 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure devono essere applicate:

  • dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punti 1.1-1.12;
  • dal 28 aprile 2026 per i laptop di cui al punto 1.13.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. In termini operativi, lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, ma impone un risultato armonizzato preciso: un mercato UE più uniforme nelle soluzioni di ricarica, con standard tecnici comuni, informazione trasparente al consumatore e riduzione degli oneri ambientali.

Disposizioni principali

Obiettivo di armonizzazione e nuove specifiche essenziali

L’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE è modificato per prevedere che le apparecchiature radio delle categorie di cui all’allegato I bis, parte I, siano progettate in conformità alle specifiche di ricarica ivi stabilite. La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare le categorie e le specifiche relative a prese e protocolli di ricarica, tenendo conto dell’evoluzione scientifica, tecnologica e di mercato.

Presa USB tipo C e protocollo USB Power Delivery

Per le apparecchiature ricaricabili mediante cavo incluse nell’allegato I bis, parte I, è imposto l’uso della presa USB tipo C, conforme alla norma EN IEC 62680-1-3:2021, con presa sempre accessibile e operativa, e la possibilità di ricarica con cavi conformi a tale norma. Se la ricarica avviene mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, è richiesto anche il protocollo USB Power Delivery conforme alla EN IEC 62680-1-2:2021, nonché la piena funzionalità del protocollo anche in presenza di eventuali protocolli supplementari.

Possibile estensione futura alla ricarica senza fili

La Commissione è incaricata di monitorare gli sviluppi del mercato e, se del caso, di adottare atti delegati anche per apparecchiature ricaricabili con mezzi diversi dal cavo. Entro il 28 dicembre 2024 deve chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per interfacce e protocolli di ricarica wireless, sulla base di una valutazione tecnica di mercato, interoperabilità, efficienza energetica e prestazioni di ricarica.

Vendita separata dell’apparecchiatura radio e del caricabatteria

È introdotto l’articolo 3 bis: se l’operatore economico offre il prodotto insieme a un dispositivo di ricarica, deve offrire anche la possibilità di acquistare l’apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La Commissione può aggiornare il pittogramma relativo alla presenza/assenza del caricabatteria tramite atti delegati.

Obblighi informativi ed etichettatura

L’articolo 10, paragrafo 8, è riscritto per imporre che le istruzioni contengano informazioni sulle capacità di ricarica e sui dispositivi compatibili per le apparecchiature di cui all’articolo 3, paragrafo 4. Quando tali prodotti sono messi a disposizione dei consumatori, le informazioni devono figurare anche su un’etichetta conforme all’allegato I bis, parte IV, stampata o apposta sull’imballaggio, oppure sull’apparecchiatura se manca l’imballaggio; in vendita a distanza, l’etichetta deve essere visibile e leggibile vicino al prezzo.

Obblighi per importatori e distributori

Gli importatori e i distributori che immettono sul mercato tali apparecchiature devono garantire che l’etichetta sia presente e visibile/leggibile alle stesse condizioni previste per i fabbricanti, incluso nei casi di vendita a distanza. Gli obblighi informativi e di esposizione del pittogramma si estendono dunque a tutti gli operatori economici che rendano disponibili i prodotti ai consumatori.

Vigilanza del mercato e non conformità

L’articolo 40 è riformulato per chiarire che le autorità di vigilanza del mercato intervengono non solo in caso di rischio per salute o sicurezza, ma anche quando l’apparecchiatura non è conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali, compresi quelli relativi alle nuove specifiche di ricarica. L’articolo 43 è aggiornato includendo specifiche ipotesi di non conformità formale legate al pittogramma, all’etichetta e al mancato rispetto dell’obbligo di vendita separata.

Delega di potere alla Commissione e controlli politici

L’articolo 44 è modificato: la delega per gli atti relativi alle nuove regole decorre dal 27 dicembre 2022 per cinque anni; Parlamento e Consiglio possono revocarla in qualsiasi momento. Prima dell’adozione degli atti delegati la Commissione deve consultare esperti designati dagli Stati membri; gli atti entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di due mesi.

Valutazione sull’estensione alla vendita senza caricabatteria e senza cavi

Entro il 28 dicembre 2026 la Commissione deve presentare una relazione sull’impatto della possibilità di acquistare apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica e cavi, con attenzione a convenienza per i consumatori, riduzione dei rifiuti ambientali, cambiamenti comportamentali e pratiche di mercato. La relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa per introdurre l’obbligo di vendita separata anche dei cavi.

Trasposizione e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 28 dicembre 2023 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni si applicano dal 28 dicembre 2024 per le categorie dell’allegato I bis, parte I, punti 1.1-1.12, e dal 28 aprile 2026 per i laptop di cui al punto 1.13. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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