Ordinanza n. 53/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del 22.09.2025 del Dirigente dello SUI c/o la Prefettura di Napoli di revoca del nulla-osta per lavoro subordinato P-/NA/L/Q/2023/108638 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di Napoli in data 01.05.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto con cui il dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, di ignorare incolpevolmente le ragioni dell'assenza del datore di lavoro e di non essere responsabile delle carenze documentali contestate, tra cui la mancanza di idonea asseverazione. Ha inoltre invocato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, prospettando l'interruzione o cessazione del rapporto lavorativo per circostanze successive e non imputabili.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per sospendere l'efficacia della revoca. Il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova su elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. In particolare, non risultava allegata o comprovata l'effettività del rapporto di lavoro originariamente dichiarato; le stesse allegazioni del ricorrente circa l'ignoranza, seppur incolpevole, delle ragioni dell'assenza del datore di lavoro e circa la non imputabilità delle carenze documentali non erano sufficienti a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato, la possibilità di fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché non si sarebbe verificata una circostanza sopravvenuta di interruzione o cessazione del rapporto, ma sarebbe mancata ab origine l'effettiva instaurazione del rapporto e, conseguentemente, sarebbero mancati originariamente i requisiti richiesti. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, sulla base di una valutazione sommaria, la sussistenza dei presupposti per la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la parte che chiede la sospensione di un provvedimento amministrativo deve allegare elementi concreti e fornire almeno un principio di prova idoneo a porre in discussione la valutazione compiuta dall’amministrazione.
- La mera allegazione dell’ignoranza incolpevole delle ragioni dell’assenza del datore di lavoro o della non imputabilità delle carenze documentali non è sufficiente, in assenza di prova dell’effettività del rapporto lavorativo, a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione sopravvenuta di un rapporto di lavoro effettivamente esistente; non è applicabile quando il rapporto risulti inesistente ab origine e manchino originariamente i requisiti per il soggiorno connesso al lavoro.
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