Sentenza n. 9763/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto n. -OMISSIS-del 4.8.2023 (-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-2023—08-04) emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, consegnato a mano in data 8 Agosto 2023, relativo alla domanda di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo -OMISSIS- REG 2021 -OMISSIS-del 15.11.2021 (all.1); - del parere per le cause di servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza -OMISSIS-del 28.07.2022 dal Comitato di Verifica per le Cause di sevizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all.2); - di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche di estremi ignoti, presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli di cui sopra; PER L'ACCCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO - di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio e il diritto all'equo indennizzo con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere il relativo trattamento giuridico ed economico, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, fondato sul parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e il presupposto parere del Comitato di Verifica, deducendo: violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 10 e ss. del d.P.R. 461/2001, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza e arbitrarietà. Ha sostenuto che il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato il lungo servizio prestato nell’Esercito, il brevetto di paracadutista, i 76 lanci documentati, gli ulteriori lanci effettuati per il conseguimento dei brevetti, le attività operative e addestrative, le missioni internazionali e i ripetuti atterraggi con equipaggiamento pesante su terreni impervi, omettendo di spiegare perché tali condizioni non avrebbero costituito causa o concausa della coxartrosi sinistra e degli esiti di artroprotesi dell’anca. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 10 e ss. del d.P.R. 461/2001 sotto il profilo dell’omessa considerazione del complessivo sovraccarico fisico derivante da oltre trent’anni di servizio e della perizia di parte. Infine, ha denunciato la violazione del giusto procedimento, dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il parere negativo del Comitato avrebbe dovuto essergli comunicato prima dell’adozione del decreto ministeriale, per consentirgli di presentare osservazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze decisive o violazione delle regole procedurali, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente. Nel caso concreto, il Comitato aveva esaminato il fascicolo amministrativo e sanitario, considerato la patologia, l’etiopatogenesi e le modalità del servizio, e spiegato che la coxartrosi era riconducibile prevalentemente a fattori circolatori, meccanici o dismetabolici, mentre le attività di servizio potevano al più costituire occasione rivelatrice e non concausa efficiente e determinante. Il Collegio ha ritenuto che i lanci con il paracadute, le missioni all’estero e le altre attività fisicamente impegnative, pur gravose, fossero fisiologicamente riconducibili ai compiti ordinari del ruolo e del profilo del militare e non integrassero specifici episodi eccezionalmente gravosi ed esorbitanti rispetto all’ordinario servizio. Ha quindi escluso il difetto di istruttoria, il travisamento e l’illogicità manifesta, precisando che la perizia di parte non è sufficiente a superare il parere tecnico del Comitato in assenza dell’indicazione di specifici elementi di eccedenza rispetto al normale svolgimento del servizio. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento e il parere risultano sufficientemente motivati quando espongono, anche sinteticamente, l’iter logico seguito e le ragioni per cui i fatti di servizio non costituiscono causa o concausa efficiente e determinante della patologia.
artt. 10 e ss. d.P.R. 461/2001
La disciplina del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la considerazione degli elementi di servizio e sanitari rilevanti; l’interessato deve allegare e provare specifici fatti di servizio eccezionalmente gravosi, non coincidenti con il normale svolgimento delle mansioni.
art. 2 d.P.R. 461/2001
L’onere di provare i fatti di servizio idonei a fondare il nesso causale o concausale grava sull’interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
La sentenza richiama la censura del ricorrente relativa alla mancata comunicazione preventiva del parere negativo, ma non accoglie tale motivo né enuncia una specifica regola interpretativa sul suo ambito applicativo.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per assenza o insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze decisive o violazione delle regole procedurali, non per la mera preferenza accordata a una diversa valutazione tecnica.
- Per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’interessato deve allegare e provare specifici episodi o modalità di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente sull’insorgenza della patologia.
- La gravosità, lo stress e i disagi fisiologicamente connessi alle mansioni proprie del ruolo militare, anche quando comprendano attività operative, addestrative o di lancio con il paracadute, non sono di per sé sufficienti a dimostrare una concausa efficiente e determinante della malattia, se non risultano modalità di svolgimento del servizio eccedenti l’ordinario.
- Una motivazione tecnica è adeguata quando, pur in forma sintetica, individua la patologia, ne illustra l’etiopatogenesi, esamina gli elementi del servizio e chiarisce perché questi ultimi non integrino una causa o concausa efficiente e determinante.
- La consulenza tecnica di parte non impone il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non dimostra, da sola, il travisamento o l’illogicità del parere del Comitato, se non individua specifici fatti di servizio eccedenti l’ordinario e decisivi sul piano causale.
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