Sentenza n. 13992/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Roma, nonché atti connessi e avviso di avvio del procedimento di cancellazione dell’abilitazione all’attività di impiantistica
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva, deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, carenza e difetto di motivazione, illogicità manifesta e mancanza di attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa; violazione dell’autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento penale e dell’art. 27 Cost.; illogicità e travisamento nella valutazione delle misure di dissociazione e di self-cleaning. L’interdittiva traeva origine dalla richiesta di iscrizione nella White List e valorizzava il coinvolgimento di un ex socio e procuratore della società in un procedimento penale per estorsione aggravata dal metodo mafioso, finalizzata all’acquisizione, da parte della società, di tre immobili a condizioni asseritamente non di mercato, nonché i suoi contatti con soggetti ritenuti controindicati e quelli di un familiare, attuale socio, con altro soggetto controindicato. La società sosteneva l’estraneità ai fatti penali, l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l’irrilevanza, ai fini amministrativi, degli elementi tratti dal procedimento penale, caratterizzato da diversi presupposti e standard probatori. Deduceva inoltre l’effettività delle misure adottate nel corso del procedimento: donazione della partecipazione societaria dell’ex socio alla moglie e ai figli, revoca della procura institoria, cessazione dalle cariche sociali e nomina di un presidente esterno al nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato la società alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori. Le prime due censure sono state ritenute infondate. Il provvedimento prefettizio è risultato adeguatamente istruito e motivato, poiché esponeva puntualmente gli elementi fattuali e le ragioni della loro valenza sintomatica. Il coinvolgimento dell’ex socio e procuratore in un procedimento penale per estorsione aggravata dal metodo mafioso, la misura cautelare personale, la riferibilità alla società degli immobili oggetto della contestata condotta estorsiva, i rapporti con soggetti controindicati e il contesto territoriale sono stati considerati elementi convergenti idonei a fondare, secondo il criterio del più probabile che non, un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa. La Prefettura conserva autonomia rispetto all’autorità giudiziaria penale: l’interdittiva non richiede né la prova della responsabilità penale né l’accertamento definitivo di una condotta penalmente rilevante. È stato inoltre rilevato che l’Amministrazione aveva attivato il contraddittorio, consentendo l’audizione del nuovo presidente e la presentazione di osservazioni, che erano state esaminate ma ritenute non idonee a superare il quadro indiziario. Quanto al self-cleaning, il Collegio ha ritenuto ragionevole la conclusione prefettizia secondo cui la fuoriuscita formale dell’ex socio non aveva reciso il suo ruolo sostanziale: la moglie, cui erano state trasferite le quote, disponeva di poteri di amministrazione e rappresentanza legale, mentre un’istanza difensiva nel procedimento penale aveva rappresentato l’ex socio come ancora posto alla testa dell’impresa e impegnato nella cura dei suoi interessi. Le misure organizzative, adottate durante il procedimento, sono state quindi ritenute irrilevanti ai fini della legittimità dell’interdittiva, salva la loro possibile valutazione dalla Prefettura in sede di futura riconsiderazione. Il sindacato giudiziale è stato limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della congruità della motivazione e della non manifesta irragionevolezza del percorso logico, senza sostituire la valutazione prognostica prefettizia.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.
L’interdittiva è una misura di prevenzione amministrativa, anticipatoria e cautelare, fondata su elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti dai quali il prefetto possa desumere il rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte, fra l’altro, dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero arrecano una condanna non definitiva per taluno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.
Un provvedimento cautelare penale relativo a delitti indicativi di collegamento mafioso può costituire elemento rilevante dell’istruttoria prefettizia, senza necessità di una condanna definitiva o della prova della responsabilità penale.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 93, comma 4, d.lgs. 159/2011
Il prefetto valuta se dai dati raccolti possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Attribuisce al prefetto una valutazione prognostica e ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice nei limiti dell’adeguatezza istruttoria, della congruità motivazionale e della non manifesta illogicità.
art. 27 Cost.
Invocato dalla società in relazione all’autonomia tra procedimento penale e procedimento amministrativo; la censura è stata respinta, poiché l’interdittiva non costituisce accertamento di responsabilità penale e può fondarsi autonomamente su elementi indiziari.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla società per evidenziare la diversità dei presupposti delle misure cautelari penali rispetto al giudizio prognostico prefettizio.
art. 110 c.p.
Indicato tra le norme incriminatrici relative al procedimento penale valorizzato nell’interdittiva.
art. 629 c.p.
Indicato quale fattispecie di estorsione contestata nel procedimento penale.
art. 416-bis.1 c.p.
Indicato quale aggravante del metodo mafioso riferita all’estorsione contestata.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva è una misura di prevenzione amministrativa, anticipatoria e cautelare, che non richiede la prova dell’infiltrazione mafiosa, della responsabilità penale o dell’attualità di una condotta penalmente rilevante; è sufficiente che il prefetto formuli, sulla base di elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo il criterio del più probabile che non.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati unitariamente e nella loro reciproca connessione, evitando una considerazione atomistica che ne riduca la portata sintomatica; possono assumere rilievo anche provvedimenti cautelari penali e fatti non definitivamente accertati.
- La valutazione prefettizia antimafia è ampiamente discrezionale, ma deve essere ancorata a fatti e condotte specificamente individuati e accertati; il giudice amministrativo verifica l’adeguatezza dell’istruttoria, la congruità della motivazione e la non manifesta irragionevolezza del percorso logico, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità prefettizia.
- Le misure cautelari penali e l’informazione antimafia perseguono finalità e applicano standard probatori diversi: l’autonomia tra i procedimenti consente al prefetto di valorizzare elementi emersi in un procedimento penale senza dover attendere l’accertamento definitivo della responsabilità dell’interessato.
- Le modifiche societarie e le misure di self-cleaning adottate durante il procedimento interdittivo non impongono di per sé una diversa conclusione quando risultino meramente formali e non dimostrino l’effettiva recisione dei legami personali, gestori o economici rilevanti; esse possono essere valutate dall’autorità in occasione di una futura riconsiderazione della posizione dell’impresa.
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