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Sentenza

Sentenza n. 5830/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio medico legale dell'Aeronautica Militare Istituto di Medicina Aerospaziale dell'AM -OMISSIS- del 26.05.2025 di cui al verbale -OMISSIS- a firma del Presidente della Commissione Medica Col. C.S.A. r.n. -OMISSIS-, il 1^ membro Ten. Col. C.S.A.r.n. -OMISSIS- e 2^ membro del Ten. Col. C.S.A r.n. -OMISSIS- nonché di tutti i provvedimenti precedenti e susseguenti, che a quest'ultimo hanno messo capo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\9\2025 : della graduatoria di merito del concorso per esami per l’ammissione di 40 giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” per l’anno scolastico 2025 – 2026, approvata con decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, del 24.07.2025 chiedendone parimenti l'annullamento unitamente agli atti precedenti e susseguenti

Giustizia amministrativa202506909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio medico-legale di inidoneità fisica del candidato e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito del concorso per l'ammissione ai licei della Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" per l'anno scolastico 2025-2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il minore aveva impugnato il giudizio medico-legale dell'Aeronautica Militare che ne aveva determinato l'esclusione dal concorso, deducendone l'erroneità e chiedendo l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica. In sede cautelare il TAR disponeva una verificazione presso la Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza, che escludeva l'inidoneità. Il minore veniva quindi ammesso con riserva alla prosecuzione delle prove e, dopo averle superate, alla frequenza della terza classe del liceo della Scuola militare, in soprannumero e con riserva, a decorrere dal 19 dicembre 2025. Con motivi aggiunti veniva impugnata anche la graduatoria concorsuale. Successivamente, ritenendo di non poter recuperare il ritardo e il disallineamento del programma didattico rispetto al liceo di provenienza, il minore chiedeva il congedo e veniva dimesso dalla Scuola il 9 gennaio 2026, con collocamento in congedo dal 10 gennaio 2026. La parte ricorrente dichiarava di conservare un interesse all'accertamento dell'erroneità del giudizio medico in vista di una futura partecipazione a concorsi per un'Accademia militare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il bene della vita perseguito era l'ammissione e la frequenza dell'anno scolastico 2025-2026 presso la Scuola Militare Aeronautica; tale risultato era stato conseguito, seppure con riserva, ma la successiva rinuncia volontaria alla frequenza ha fatto venir meno l'utilità concreta dell'annullamento degli atti impugnati. Il generico interesse a una futura partecipazione a concorsi per un'Accademia militare è stato ritenuto meramente eventuale e diverso dall'interesse risarcitorio che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., avrebbe potuto giustificare un accertamento dell'illegittimità dell'atto non più utile ai fini demolitori. Non essendo stato dedotto un interesse risarcitorio, il giudice ha escluso la possibilità di proseguire il giudizio per un accertamento astratto della validità degli atti. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in 500 euro omnicomprensivi, sono state poste a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

    L'accertamento dell'illegittimità dell'atto, in luogo dell'annullamento, presuppone che l'annullamento non sia più utile e che sia stato dedotto uno specifico interesse ai fini risarcitori; non è sufficiente un interesse futuro, eventuale o meramente astratto alla partecipazione ad altre procedure.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa, insieme alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il bene della vita perseguito con l'impugnazione è stato conseguito solo provvisoriamente e il ricorrente vi rinuncia volontariamente, l'annullamento degli atti impugnati perde utilità concreta e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'interesse a ottenere l'accertamento dell'illegittimità di un atto non più utilmente annullabile, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., richiede la deduzione di uno specifico interesse risarcitorio; non è sufficiente l'interesse eventuale a partecipare in futuro ad altre procedure selettive.
  • Il giudice amministrativo non può proseguire il giudizio al solo fine di pronunciarsi sulla validità astratta degli atti impugnati quando è venuta meno l'utilità dell'annullamento e non è stato dedotto un interesse risarcitorio attuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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