Cassazione Civile, Ordinanza n. 04897/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La società professionale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento di euro 147.576,00 quale corrispettivo della progettazione di massima relativa a lavori pubblici su un castello. Il Comune propose opposizione sostenendo che il rapporto negoziale fosse nullo, invalido o inesistente perché il disciplinare/convenzione allegato alla delibera di giunta non era stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente; inoltre dedusse la nullità parziale della delibera per difetto di indicazione dei mezzi necessari a far fronte ad eventuali maggiori spese e quindi per carenza di copertura finanziaria. Il tribunale accolse l'opposizione e la corte d'appello confermò il rigetto della pretesa creditoria, ritenendo non integrato il requisito della forma scritta ad substantiam: secondo la corte territoriale, la delibera interna di autorizzazione al conferimento dell'incarico non valeva come proposta contrattuale e non bastavano né la sottoscrizione del sindaco sulla proposta di delibera, né lo schema di contratto allegato e sottoscritto solo dal professionista. Con il ricorso per cassazione la società censurò tale impostazione per violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, richiamando il principio secondo cui, nei contratti della P.A., la forma scritta può risultare anche da documenti distinti ma uniti in un unico testo, purché la proposta del privato e l'accettazione dell'amministrazione siano entrambe consacrate per iscritto; nel caso concreto, sosteneva che la giunta comunale avesse approvato una proposta contenente lo schema di contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società e che il sindaco avesse apposto la propria firma di approvazione sulla delibera, sicché il vincolo sarebbe stato validamente perfezionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della validità dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, essendo sufficiente che proposta e accettazione risultino da dichiarazioni scritte separate ma confluenti in un unico testo documentale; nel caso esaminato, la delibera di giunta conteneva lo schema di contratto allegato, sottoscritto dal rappresentante della società, e recava la firma del sindaco in approvazione della proposta, sicché la formalità richiesta doveva ritenersi rispettata. Per questo la sentenza della corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio per cui la forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione può risultare anche da atti distinti, purché riconducibili a un unico testo negoziale.
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
la Corte lo interpreta nel senso che la valida stipulazione dei contratti della P.A. non richiede necessariamente un unico documento contestualmente sottoscritto, potendo il vincolo formarsi mediante l'incontro di dichiarazioni scritte separate, anche tramite atto amministrativo dell'ente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto contro la sentenza impugnata.
art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dal Comune per sostenere la nullità parziale della delibera per difetto di indicazione dei mezzi necessari a coprire eventuali maggiori spese.
Massime di principio
- Nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam può essere soddisfatta anche quando proposta e accettazione siano contenute in documenti distinti, purché tali documenti siano tra loro collegati e formino un unico testo negoziale.
- L'atto con cui l'organo competente dell'ente approva il conferimento dell'incarico può integrare, in presenza del necessario collegamento documentale e della sottoscrizione del privato, la manifestazione scritta della volontà contrattuale dell'amministrazione.
- Non è indispensabile, per la validità del contratto pubblico, la contestuale sottoscrizione di un unico documento da parte di entrambe le parti, se dal complesso degli atti risulta chiaramente lo scambio dei consensi e l'impegno negoziale dell'ente.
- Quando il giudice di merito escluda la forma scritta ad substantiam ignorando il collegamento tra delibera, allegati e schema contrattuale sottoscritto dal privato, la relativa statuizione è censurabile per falsa applicazione della disciplina sui contratti della P.A.
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