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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31469/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione formulato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a carico di Pietro Rosati. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, comma 1, lett. C) e E) c.p.p., in relazione agli artt. 179, 107, 191, 585 c.p.p. e all'art. 143‑bis c.p.; censura in particolare l'inammissibilità da parte della Corte territoriale dei "motivi nuovi" depositati nei termini, sostenendo che tali motivi introducevano questioni di diritto afferenti all'inutilizzabilità di atti processuali (nullità di alcune udienze del Tribunale) e specificamente la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza il 25/5/2017 dalla persona offesa per assenza di interprete e per carenza della trascrizione della dichiarazione in lingua straniera.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ritiene che i "motivi nuovi" siano ammissibili solo se attengono a capi o punti della decisione già enunciati nell'impugnazione originaria; nel caso concreto i nuovi motivi concernenti nullità processuali erano estranei ai motivi di appello, che vertevano su questioni di merito e valutazione probatoria. Inoltre le nullità invocate sono di natura generale a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) e non erano state tempestivamente eccepite, anzi il difensore aveva nominato il difensore d'ufficio e prestato consenso all'utilizzazione delle prove. Anche qualora sussistesse una nullità assoluta, prevale la causa estintiva della prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo che l'accertamento della estinzione richieda specifici accertamenti di merito, non rilevanti qui. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rimborsare alla parte civile SCI MAT LACORDAIRE le spese di costituzione e difesa liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. C) e E) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione e contraddittorietà: la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse ai sensi di tali letture perché ha ritenuto i motivi nuovi fuori dal devolutum e inammissibili.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Disciplina i "motivi nuovi" in cassazione; la Corte interpreta che i motivi nuovi sono ammissibili solo se riguardano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame e quindi non possono introdurre questioni totalmente estranee al devolutum.

  • art. 581, lett. a) c.p.p.

    Richiamato in relazione al contenuto dell'atto originario di impugnazione: la Corte richiama il principio secondo cui l'appello/gravame deve enunciare i capi oggetto di impugnazione.

  • art. 180 c.p.p.

    La Corte qualifica le nullità invocate come nullità a regime intermedio (generalmente rilevabili ma soggette a termini e condizioni) che devono essere tempestivamente eccepite; l'omessa tempestiva eccezione equivale a perdita dell'eccezione.

  • art. 129 c.p.p.

    Stabilisce il principio della prevalenza della causa estintiva della punibilità: se coesistono una causa di estinzione e una nullità assoluta insanabile, generalmente si dà prevalenza all'estinzione, salvo che l'accertamento della estinzione richieda indagini di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese processuali a carico del ricorrente.

  • art. 97, comma 1 c.p.p.

    Riferito all'atto del difensore che, nominato, in udienza prestò consenso all'utilizzazione delle prove, comportamento che la Corte considera incompatibile con la successiva eccezione tardiva di nullità.

Massime di principio

  • I "motivi nuovi" in cassazione (art. 585 c.p.p.) sono ammissibili solo se attengono a capi o punti della decisione già enunciati nell'atto di gravame originario; non possono introdurre questioni totalmente estranee al devolutum dell'impugnazione.
  • Le nullità processuali qualificabili come a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p. devono essere eccepite tempestivamente: la mancata tempestiva contestazione e il comportamento difensivo che consente l'utilizzazione delle prove possono comportare perdita del vizio.
  • Quando nel processo coesistono una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) e una nullità assoluta, prevale generalmente la causa estintiva (art. 129 c.p.p.), salvo che l'accertamento della estinzione richieda valutazioni di merito che rendano la nullità pregiudiziale.
  • La nomina del difensore e il consenso all'utilizzazione delle prove possono essere interpretati come rinuncia implicita a contestare successivamente determinate nullità procedure, con conseguente inammissibilità delle doglianze tardive.
  • La Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e ad ammende se riscontra profili di colpa o manifesta infondatezza della impugnazione (art. 616 c.p.p.).

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