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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3797/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP di Perugia che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Adriano Meloni per i reati connessi al possesso e alla mancata denuncia di un fucile semiautomatico Browning calibro 12 (art. 221, comma 2, r.d. n. 773/1931 in relazione agli artt. 34 e 38 r.d. n. 773/1931, e art. 697 c.p.), in quanto i reati sono stati estinti per oblazione. Il motivo principale del ricorso è la violazione dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, per la mancata applicazione della confisca obbligatoria dell'arma prevista per i reati concernenti le armi; il Procuratore ha chiesto l'annullamento limitato all'omessa confisca e la declaratoria di confisca dell'arma imputata.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca del fucile, disponendone la confisca. La Corte ha motivato che l'art. 6 legge 152/1975 impone la confisca delle armi anche in assenza di condanna, salvo le eccezioni previste, e che nel caso concreto la sussistenza del reato e l'ascrivibilità all'imputato risultano adeguatamente emergere dagli atti (tra cui il decreto penale di condanna emesso prima dell'oblazione), mentre l'imputato non ha fornito elementi che dimostrassero l'insussistenza del reato o l'estraneità all'arma; alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 5/2023, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Cassazione ha potuto disporre direttamente la confisca ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 22 maggio 1975, n.152, art.6

    «il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi», e quindi queste ultime devono essere confiscate, salve le eccezioni previste dai commi successivi, «anche se non è stata pronunciata condanna»

    La confisca delle armi è in linea di principio obbligatoria per i reati concernenti le armi anche quando il reato si estingue (es. per oblazione), salvo i casi in cui risulti accertata l'insussistenza del reato o l'appartenenza dell'arma a persona estranea.

  • codice penale, art.240 (richiamato)

    Articolo richiamato dall'art.6 L.152/1975 come base normativa per la confisca; la legge 152/1975 estende l'obbligo di confisca a tutti i reati sulle armi.

  • r.d. 18 giugno 1931, n.773, art.221, comma 2 (norma contestata)

    Norma del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza che sanziona la mancata denuncia del possesso e del trasporto di armi; costituisce il titolo dell'accusa originaria nel procedimento.

  • codice penale, art.697

    Norma che sanziona la detenzione di armi vietate o senza le prescritte denunce; contestata nel procedimento e ritenuta estinta per oblazione dal GIP.

  • codice di procedura penale, art.620, lett. i)

    Consente alla Corte di cassazione, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, di annullare senza rinvio e adottare i provvedimenti necessari (qui: la confisca) quando dai provvedimenti impugnati e dagli atti risultino già accertati in fatti e diritto i presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo, rendendo superfluo il rinvio al giudice di merito.

  • Corte costituzionale, sentenza n.5 del 2023

    Ha indicato l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.6 L.152/1975: la confisca delle armi non può essere disposta a seguito di proscioglimento se non sia comunque accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato; tuttavia consente all'imputato di dimostrare, anche tramite le procedure di estinzione (oblazione), l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.1, n.33982/2016; Sez.1, n.6919/2022; Sez.1, n.13326/2024)

    La Corte di legittimità ha affermato la obbligatorietà della confisca per i reati concernenti le armi anche in caso di estinzione per oblazione, salvo casi di assoluzione nel merito o prova che l'arma appartiene a terzi; è ammesso che la Cassazione annulli senza rinvio e disponga la confisca quando dagli atti emerga in modo chiaro l'esistenza del reato e l'ascrivibilità.

Massime di principio

  • L'art.6 L.152/1975 rende in generale obbligatoria la confisca delle armi nei reati concernenti le armi anche se il reato si estingue per oblazione: l'eccezione è rappresentata dalla prova dell'insussistenza del reato o della appartenenza dell'arma a terzi.
  • La sentenza della Corte costituzionale n.5/2023 non ha eliminato l'obbligo di confisca, ma ha imposto che la confisca non sia disposta dopo un proscioglimento se non sia comunque accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato; l'imputato può quindi offrire prove contrarie anche in sede di procedure estintive.
  • Quando dagli atti processuali (es. decreto penale di condanna non completamente contraddetto, indagini e documentazione di possesso) emergono in modo chiaro il fatto e l'ascrivibilità, la Cassazione, su ricorso del pubblico ministero, può annullare senza rinvio e ordinare la confisca ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. i).
  • Per la difesa, nelle ipotesi di estinzione per oblazione o di provvedimenti non definitivi è strategico produrre tempestivamente elementi che dimostrino l'estraneità all'arma (prova di terzi proprietari, impossibilità di possesso, documentazione che smentisca l'evento) o contestare l'accertamento probatorio alla base del decreto penale.
  • In pratica, in situazione simile: a) il pubblico ministero può chiedere la confisca anche dopo estinzione per oblazione; b) il giudice di merito o la Cassazione dispongono la confisca se dagli atti risulta accertata la sussistenza e l'ascrivibilità; c) l'imputato ha l'onere/opportunità di dimostrare l'insussistenza o la non appartenenza dell'arma per evitare la confisca.

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