Cassazione Penale, Sentenza n. 33188/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (recidiva) nel reato di guida senza patente. Il ricorrente censura il fatto che il giudice di merito abbia ritenuto la sussistenza della recidiva basandosi su tre accertamenti di guida senza titolo abilitativo nell'arco di due anni, pur non avendo verificato che i precedenti accertamenti amministrativi fossero divenuti definitivi; in sostanza si contesta l'utilizzo di illeciti amministrativi non definitivamente accertati ai fini della configurabilità del reato penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo sul punto: ha ritenuto che la recidiva fondata su illeciti amministrativi depenalizzati sia rilevante solo se gli accertamenti amministrativi relativi ai precedenti sono divenuti definitivi. Nel caso concreto non risultava provata la definitività degli accertamenti contestati, per cui non poteva operare la recidiva e il fatto non risultava più previsto dalla legge come reato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino per le eventuali competenze.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla continuazione o circostanze attenuanti specifiche (menzionata per l'effetto della recidiva sulla configurazione del reato); la Corte ha ritenuto che la sua applicazione, nella parte in cui considera la recidiva fondata su precedenti amministrativi, richiede che tali precedenti siano definitivamente accertati.
art. 5 d.lgs. n. 8/2016
Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato
La norma definisce la nozione di recidiva per i reati trasformati in illeciti amministrativi: la recidiva rileva solo in presenza di reiterazione dell'illecito depenalizzato; la Corte interpreta che ciò richiede che i precedenti illeciti amministrativi siano stati accertati in modo definitivo.
art. 8-bis legge n. 689/1981
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo"; "Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato
La disposizione stabilisce che la reiterazione degli illeciti amministrativi non può produrre effetti fintanto che il provvedimento di accertamento non sia definitivo e che tali effetti cessano se il provvedimento è annullato: conclude così che per far valere la recidiva ai fini penali è necessaria la definitività amministrativa.
art. 6 d.lgs. n. 8/2016
Disposizione di raccordo che rinvia, per l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative, alle norme della legge n. 689/1981; la Corte la richiama per motivare l'applicabilità delle regole sulla reiterazione degli illeciti amministrativi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate)
Sez. 4, n. 27398/2018; Sez. 4, n. 6163/2017; Sez. 4, n. 40617/2014
Giurisprudenza consolidata che conferma il principio secondo cui la "recidiva nel biennio" riferita a reati ora depenalizzati richiede l'accertamento definitivo del precedente; le pronunce sono richiamate a supporto dell'interpretazione della normativa sopra indicata.
Massime di principio
- La recidiva fondata su precedenti illeciti amministrativi depenalizzati rileva ai fini penali solo se i precedenti sono stati accertati definitivamente (provvedimento amministrativo non più annullabile con gli ordinari mezzi).
- Non si può valorizzare come causa di aggravazione o per escludere la lieve entità un precedente amministrativo non definitivo: l'assenza di definitività impedisce di tenerne conto per la configurazione del reato.
- In giudizio il pubblico ministero e il giudice devono provare non solo l'esistenza dei precedenti, ma anche la loro definitività; la carenza di tale prova può determinare l'annullamento della condanna per insussistenza del fatto come reato.
- Quando il legislatore depenalizza un comportamento e lo trasforma in illecito amministrativo, mantiene comunque la possibilità di considerare la recidiva per ipotesi aggravate, ma subordinandola alla certezza del precedente accertamento amministrativo.
- Se il giudice di merito si basa su accertamenti amministrativi, è necessario indicare espressamente nello scritto di imputazione e nella motivazione la natura e la definitività di tali atti; la mancata indicazione è motivo di vizio.
- In caso di annullamento della pronuncia penale per mancanza di presupposti di recidiva amministrativa, possono restare impregiudicate eventuali competenze del Prefetto o dell'amministrazione ai fini sanzionatori/amministrativi.
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