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Ordinanza

Ordinanza n. 7864/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento della comunicazione della Regione Lazio, Protocollo nr: 60299 - del 21/01/2026 – REGLAZIO (Allegato n. A) - Regione Lazio Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025), nonché alla comunicazione della Regione Lazio del 04.02.2026 (Allegato B), esclusivamente nella parte in cui l’Amministrazione ha impedito alla ricorrente il diritto di accesso ai progetti ed al loro contenuto, in virtù della loro natura di opere di ingegno e di creazione intellettuali, e quindi per l’accertamento del diritto di accesso della ricorrente a tutti i Progetti ed al loro contenuto di tutti i soggetti che hanno partecipato Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" nonché per l’accertamento del diritto di accesso di Cinema Mundi Società Cooperativa a r.l. Onlus, a prendere visione, per fini di giustizia, delle domande presentate dalle concorrenti nell’ambito dell’Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" e per la condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti;

Giustizia amministrativa202602093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso ai progetti e alle domande presentate dai partecipanti a un avviso pubblico regionale, motivato dalla natura di opere dell'ingegno e di creazioni intellettuali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le comunicazioni regionali con cui le è stato impedito l'accesso ai progetti e al loro contenuto, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione delle domande presentate dalle concorrenti per fini di giustizia e la condanna dell'amministrazione all'ostensione. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che non risultava provata la notificazione telematica del ricorso introduttivo alla Regione Lazio, non essendo stata depositata neppure la ricevuta di avvenuta consegna. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato depositato in difformità dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, perché privo di firma digitale e corredato da una procura alle liti priva dell'asseverazione di conformità richiesta per il deposito telematico di copie informatiche.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso. Ha ordinato alla ricorrente di depositare entro il termine perentorio del 5 giugno 2026 la prova della notificazione telematica del ricorso introduttivo alla Regione Lazio, mediante la produzione della copia completa del messaggio PEC consegnato, e non del solo avviso di ricevimento. Ha inoltre assegnato il medesimo termine perentorio per regolarizzare il ricorso mediante apposizione della firma digitale e per integrare la procura alle liti con l'asseverazione di conformità prevista dalla disciplina del processo amministrativo telematico. Ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo al 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 136, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. 104/2010

    Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    La disposizione è richiamata quale base normativa degli adempimenti relativi alla conformità delle copie informatiche depositate telematicamente e all'asseverazione della procura alle liti.

  • art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. 40/2016

    La prova della notificazione telematica deve essere fornita mediante il deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, non essendo sufficiente il solo avviso di ricevuta di consegna.

  • art. 9 d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.

    Il ricorso introduttivo deve essere redatto come documento informatico sottoscritto con firma digitale, salvo diversa espressa previsione.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

    Il difensore deve attestare la conformità della copia informatica dell'atto depositato telematicamente secondo le modalità previste dalla norma.

  • d.P.C.S. 28 luglio 2021 e successive modificazioni

    Le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, come richiamate dal provvedimento, disciplinano la forma digitale degli atti, la firma digitale e la documentazione della notificazione telematica.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, la prova della notificazione effettuata via PEC deve essere depositata mediante la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato; il solo avviso di ricevimento o di avvenuta consegna non è sufficiente.
  • Il ricorso introduttivo e gli altri atti processuali devono essere redatti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale conforme ai requisiti del CAD, salvo diversa espressa previsione.
  • Quando il difensore deposita telematicamente la copia informatica di un atto formato su supporto analogico, deve attestare la conformità della copia all'originale o alla copia conforme secondo le modalità previste dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.; tale regola si applica anche alla procura alle liti nei termini indicati dal giudice.
  • In presenza di carenze nella prova della notificazione o nella conformità tecnico-digitale degli atti depositati, il giudice può assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione e rinviare la trattazione della domanda senza decidere il merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoProcesso amministrativo telematicoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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