Sentenza n. 3691/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n. 2005 del 28.11.2024 – sp 567 del 25.11.2024 con relativa pubblicazione dell’atto sul sito web aziendale – sezione bandi di concorso a seguito della relativa adozione equivalente a tutti gli effetti a notifica degli interessati avente ad oggetto “Avviso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti Veterinari di Sanità Animale “Area A” riservato a coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 28, lettera b, Legge 234/2021 e ss.mm.ii di cui al D.L. 198/2022 convertito in L. 14/2023 e al D.L. 34/2023 convertito in L. 56/2023 anche non più in servizio; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per la stabilizzazione di dirigenti veterinari e atti di esclusione dalla procedura
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta dall’ASL per la copertura a tempo indeterminato di posti della dirigenza medica e veterinaria, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021. Era stato escluso perché ritenuto privo dei requisiti normativi. Ha dedotto la violazione della disposizione citata, sostenendo di avere lavorato con contratti a tempo determinato come medico veterinario presso l’ASL per il periodo richiesto e di avere successivamente stipulato un ulteriore contratto come dirigente medico veterinario. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di motivazione. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità per mancata impugnazione dello specifico provvedimento di esclusione e l’infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguardava una procedura di stabilizzazione fondata sulla verifica del possesso di requisiti legali predeterminati, senza valutazioni comparative né una procedura concorsuale. La natura vincolata e non concorsuale della procedura fa rientrare la controversia nell’ambito del rapporto di lavoro e della giurisdizione ordinaria. Le censure formalmente riferite anche all’eccesso di potere e alla carenza di motivazione erano sostanzialmente dirette a contestare il mancato riconoscimento dei requisiti di stabilizzazione e non modificavano il riparto di giurisdizione. Il giudice ha fatto salvi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda, consentendone la riproposizione dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lettera b), l. 234/2021
La disposizione individua i requisiti per la procedura di stabilizzazione del personale precario. Quando la procedura si limita alla verifica vincolata del loro possesso, senza confronto concorsuale, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
Massime di principio
- Le controversie relative a procedure di stabilizzazione del personale precario fondate esclusivamente sulla verifica oggettiva e vincolata del possesso di requisiti legislativamente predeterminati, senza valutazioni comparative o prove concorsuali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la stabilizzazione si realizza mediante una vera e propria selezione comparativa, eventualmente aperta anche a soggetti esterni, per un numero di posti inferiore a quello degli aspiranti o comunque caratterizzata da valutazioni concorsuali.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla sostanza delle censure: il richiamo formale all’eccesso di potere o al difetto di motivazione non attribuisce giurisdizione al giudice amministrativo quando la domanda mira in realtà ad accertare il possesso dei requisiti per la stabilizzazione.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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