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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24151/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP a carico di Brancato per reati connessi al traffico di stupefacenti e per la partecipazione, a giudizio dell'organo di riesame, ad una associazione dedita al narcotraffico. La difesa ha dedotto: (i) l'inesistenza dell'associazione stabile con il clan Sanfilippo, atteso che molte cessioni erano episodiche e i rapporti si erano interrotti; (ii) l'erronea applicazione dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416‑bis.1 c.p.), mancando la prova della consapevolezza di Brancato che i profitti alimentassero il clan; (iii) la carenza delle esigenze cautelari e la mancata valutazione dell'intervenuta dissociazione e della condotta positiva tenuta in altro procedimento; in subordine, la non adeguatezza della custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo (la valutazione di partecipazione all'associazione è ritenuta supportata da un complesso di elementi indiziari: intercettazioni, osservazioni e l'intermediazione per forniture rilevanti che beneficiavano il clan). Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo: l'ordinanza aveva affermato l'aggravante di tipo mafioso in modo apodittico senza motivare sufficientemente sulla consapevolezza, da parte dell'indagato, di agevolare gli interessi del clan e della devoluzione dei proventi. Poiché l'ordinanza impugnata aveva giustificato la custodia cautelare anche sulla base di detta aggravante, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Caltanissetta perché motivi specificamente sull'elemento psicologico richiesto dall'aggravante; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per la configurazione dell'associazione è necessario il dolo dell'adesione stabile e la volontà di partecipare al programma delittuoso, anche se non è richiesta la conoscenza di tutti gli associati o dei dettagli del programma.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina le condotte di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nel processo è il riferimento per i reati 'scopo' contestati e che sostengono le esigenze cautelari.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per i reati commessi con il metodo mafioso o in favore di associazioni mafiose; richiede non solo il collegamento fattuale con soggetti mafiosi ma la consapevolezza dell'agente che la sua condotta agevola e alimenta l'organizzazione mafiosa (elemento psicologico specifico).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente di giustificare la custodia cautelare sulla base della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; nel caso concreto il Tribunale aveva indicato l'aggravante mafiosa come fattore rilevante per la prognosi di pericolosità.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la competenza e la rimessione al giudice per un nuovo esame in caso di annullamento di provvedimenti cautelari da parte della Corte di legittimità; qui utilizzata per rinviare il procedimento al Tribunale del riesame di Caltanissetta.

  • Cass., Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che l'aggravante mafiosa richiede una motivazione specifica circa la consapevolezza dell'agente di agevolare l'organizzazione e le sue finalità; la mera contiguità o relazione non è automaticamente sufficiente.

Massime di principio

  • Per affermare la partecipazione ad una associazione per il narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sufficiente dimostrare la coscienza e volontà di partecipare in modo stabile al programma criminoso, anche senza conoscere tutti i dettagli o tutti gli associati.
  • Per applicare l'aggravante di tipo mafioso è necessario motivare specificamente l'elemento psicologico: l'imputato deve essere consapevole che la sua condotta agevola un'organizzazione mafiosa e contribuisce ai suoi proventi; contatti o intermediazioni occasionali non bastano di per sé.
  • Se la misura cautelare è stata giustificata in misura determinante su un'aggravante la cui sussistenza non è adeguatamente motivata, il provvedimento cautelare può essere annullato e il giudice rimandato a riesaminare la situazione con puntuale motivazione.
  • Le valutazioni sulle esigenze cautelari richiedono una prognosi di pericolosità ben motivata e collegata agli elementi di fatto: elementi come lavoro stabile o buona condotta in precedenti misure possono attenuare la prognosi e devono essere considerati.
  • In procedimenti complessi con molteplici elementi indiziari il giudice deve distinguere chiaramente quale rilevanza probatoria attribuisce a ciascun elemento quando da essi dipende l'applicazione di aggravanti o la conferma della custodia cautelare.

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