Cassazione Penale, Sentenza n. 24151/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP a carico di Brancato per reati connessi al traffico di stupefacenti e per la partecipazione, a giudizio dell'organo di riesame, ad una associazione dedita al narcotraffico. La difesa ha dedotto: (i) l'inesistenza dell'associazione stabile con il clan Sanfilippo, atteso che molte cessioni erano episodiche e i rapporti si erano interrotti; (ii) l'erronea applicazione dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416‑bis.1 c.p.), mancando la prova della consapevolezza di Brancato che i profitti alimentassero il clan; (iii) la carenza delle esigenze cautelari e la mancata valutazione dell'intervenuta dissociazione e della condotta positiva tenuta in altro procedimento; in subordine, la non adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (la valutazione di partecipazione all'associazione è ritenuta supportata da un complesso di elementi indiziari: intercettazioni, osservazioni e l'intermediazione per forniture rilevanti che beneficiavano il clan). Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo: l'ordinanza aveva affermato l'aggravante di tipo mafioso in modo apodittico senza motivare sufficientemente sulla consapevolezza, da parte dell'indagato, di agevolare gli interessi del clan e della devoluzione dei proventi. Poiché l'ordinanza impugnata aveva giustificato la custodia cautelare anche sulla base di detta aggravante, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Caltanissetta perché motivi specificamente sull'elemento psicologico richiesto dall'aggravante; i restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per la configurazione dell'associazione è necessario il dolo dell'adesione stabile e la volontà di partecipare al programma delittuoso, anche se non è richiesta la conoscenza di tutti gli associati o dei dettagli del programma.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina le condotte di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nel processo è il riferimento per i reati 'scopo' contestati e che sostengono le esigenze cautelari.
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Aggravante per i reati commessi con il metodo mafioso o in favore di associazioni mafiose; richiede non solo il collegamento fattuale con soggetti mafiosi ma la consapevolezza dell'agente che la sua condotta agevola e alimenta l'organizzazione mafiosa (elemento psicologico specifico).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Consente di giustificare la custodia cautelare sulla base della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; nel caso concreto il Tribunale aveva indicato l'aggravante mafiosa come fattore rilevante per la prognosi di pericolosità.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza e la rimessione al giudice per un nuovo esame in caso di annullamento di provvedimenti cautelari da parte della Corte di legittimità; qui utilizzata per rinviare il procedimento al Tribunale del riesame di Caltanissetta.
Cass., Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che l'aggravante mafiosa richiede una motivazione specifica circa la consapevolezza dell'agente di agevolare l'organizzazione e le sue finalità; la mera contiguità o relazione non è automaticamente sufficiente.
Massime di principio
- Per affermare la partecipazione ad una associazione per il narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sufficiente dimostrare la coscienza e volontà di partecipare in modo stabile al programma criminoso, anche senza conoscere tutti i dettagli o tutti gli associati.
- Per applicare l'aggravante di tipo mafioso è necessario motivare specificamente l'elemento psicologico: l'imputato deve essere consapevole che la sua condotta agevola un'organizzazione mafiosa e contribuisce ai suoi proventi; contatti o intermediazioni occasionali non bastano di per sé.
- Se la misura cautelare è stata giustificata in misura determinante su un'aggravante la cui sussistenza non è adeguatamente motivata, il provvedimento cautelare può essere annullato e il giudice rimandato a riesaminare la situazione con puntuale motivazione.
- Le valutazioni sulle esigenze cautelari richiedono una prognosi di pericolosità ben motivata e collegata agli elementi di fatto: elementi come lavoro stabile o buona condotta in precedenti misure possono attenuare la prognosi e devono essere considerati.
- In procedimenti complessi con molteplici elementi indiziari il giudice deve distinguere chiaramente quale rilevanza probatoria attribuisce a ciascun elemento quando da essi dipende l'applicazione di aggravanti o la conferma della custodia cautelare.
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