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Sentenza

Sentenza n. 1572/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 899 del 2 ottobre 2024, relativa al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Carta Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 899 del 2 ottobre 2024. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso e la fissazione dell'udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'importo dovuto a titolo di Carta Docente e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante la corresponsione delle somme dovute. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa fatta valere determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente dopo la notificazione del ricorso, le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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