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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31532/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto che aveva ottenuto dal magistrato di sorveglianza, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 35-ter Ord. pen., un indennizzo di euro 2.504,00 per detenzione patita in violazione dell'art. 3 CEDU. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva reclamato ex art. 35-bis Ord. pen. sostenendo che tale credito dovesse essere compensato con controcrediti dell'Amministrazione, in particolare con una pena pecuniaria ancora dovuta e con le spese di mantenimento in carcere. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo ritenendo ostativa la diversità tra il titolo esecutivo della pena pecuniaria e quello in esecuzione al momento del reclamo, oltre all'omessa quantificazione delle spese di mantenimento. Il Ministero della Giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 1241, 1243 e 1246 c.c., sostenendo che la compensazione propria richiede soltanto la coesistenza di crediti reciproci, omogenei, liquidi ed esigibili, senza necessità di identità del rapporto genetico, e che il controcredito per pena pecuniaria era provato dalla tempestiva produzione della posizione giuridica/ordine di esecuzione. Ha inoltre sostenuto che il giudice potesse rilevare officiosamente la compensazione impropria per le spese di mantenimento in carcere. La difesa del detenuto ha chiesto il rigetto, eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione limitatamente al controcredito per pena pecuniaria, affermando che il credito dello Stato per la pena pecuniaria, fondato su sentenza irrevocabile, è certo, liquido ed esigibile e può essere opposto in compensazione al credito del detenuto ex art. 35-ter Ord. pen.; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata sul punto con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame. Ha invece rigettato il ricorso nella parte relativa alle spese di mantenimento in carcere, perché il relativo credito non era quantificato e non presentava i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per la compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    norma processuale che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

  • art. 35-ter Ord. pen.

    fonte del credito indennitario riconosciuto al detenuto per violazione dell'art. 3 CEDU durante la detenzione.

  • art. 3 CEDU

    parametro convenzionale la cui violazione legittima il riconoscimento dell'indennizzo al detenuto.

  • art. 1241 c.c.

    richiamato come base generale della compensazione tra crediti reciproci, omogenei, certi e liquidi.

  • art. 1243 c.c.

    richiamato per affermare la compensabilità del credito dello Stato con il credito del detenuto, ove ricorrano i presupposti sostanziali.

  • art. 1246 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle ipotesi e ai limiti della compensazione.

  • art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    menzionato per escludere la compensazione delle spese di mantenimento, poiché il credito non è certo ed esigibile prima della definizione del relativo procedimento, che può anche concludersi con remissione del debito.

  • d.lgs. n. 46 del 1999

    richiamato incidentalmente per descrivere la riscossione delle pene pecuniarie mediante ruolo.

Massime di principio

  • Il credito dello Stato derivante da una pena pecuniaria irrogata con sentenza irrevocabile può essere opposto in compensazione al credito indennitario del detenuto ex art. 35-ter Ord. pen., purché sia dimostrata l'esistenza del titolo e ricorrano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
  • Ai fini della compensazione propria non è necessario che i due crediti derivino dal medesimo rapporto genetico o che il titolo di provenienza sia identico; ciò che conta è la reciproca coesistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.
  • La prova del controcredito per pena pecuniaria può essere fornita mediante tempestiva produzione della posizione giuridica o dell'ordine di esecuzione, se da essa risulta un debito certo, determinato ed esigibile.
  • Il credito dello Stato per spese di mantenimento in carcere non è compensabile se non è previamente determinato e se manca la certezza della sua esigibilità, poiché prima della definizione del procedimento amministrativo previsto dalla normativa di riferimento tale credito può anche essere oggetto di remissione del debito.
  • In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU in favore di detenuti, il giudice deve distinguere tra controcrediti compensabili e crediti dell'Amministrazione ancora non liquidi o non esigibili, non potendo estendere la compensazione a poste non ancora definite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiConfisca

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