Cassazione Civile, Sentenza n. 15129/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto tardivo il suo appello avverso la pronuncia di primo grado. La questione centrale era la corretta computazione del termine di impugnazione: la CTR non aveva tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla l. n. 136/2018), che sospende per nove mesi i termini di impugnazione per le controversie definibili quando il termine cade tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019. L'Agenzia ha sostenuto che, applicando quella sospensione, l'appello notificato il 5 febbraio 2020 doveva ritenersi tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura sulla mancata applicazione della sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. La Corte ha cassato la sentenza impugnata della C.T.R. Sicilia e ha rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte territoriale di secondo grado in diversa composizione. La Corte ha inoltre disposto che la nuova corte regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Riferimento al termine ordinario per proporre l'appello; la pronuncia impugnata aveva ritenuto tardivo l'appello sulla base di questo calcolo dei termini.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019
La sospensione di nove mesi opera automaticamente per le controversie definibili il cui termine di impugnazione scade tra l'entrata in vigore del decreto (24/10/2018) e il 31/07/2019; estende i termini di impugnazione e deve essere computata nel calcolo dei termini processuali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Fondamento giuridico del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto nella valutazione dei termini di impugnazione da parte della CTR.
art. 10, comma 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata in primo grado dalla CTP per contestare l'irregolarità dell'avviso di accertamento (obbligo di invio dell'avviso al contribuente); fu motivo per l'accoglimento in primo grado.
Cass. 9 novembre 2022, n. 33069 (giurisprudenza citata)
Precedente che afferma che la sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 opera automaticamente, si cumula con la sospensione processuale dovuta all'emergenza Covid-19 e non con la sospensione feriale, la quale è assorbita dalla sospensione eccezionale.
Cass. 8 agosto 2024, n. 22502 (giurisprudenza citata)
Conferma l'interpretazione sulla natura automatica della sospensione e sulle regole di cumulo con altre sospensioni processuali.
Massime di principio
- La sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera automaticamente per le controversie definibili il cui termine di impugnazione scade tra il 24/10/2018 e il 31/07/2019: quando si calcolano i termini di impugnazione in procedimenti tributari bisogna verificare e applicare tale sospensione.
- La sospensione di cui all'art. 6(11) si cumula con la sospensione processuale collegata all'emergenza Covid-19 ma non si somma alla sospensione feriale (la sospensione feriale viene assorbita dall'eccezionale).
- Se un giudice d'appello dichiara un atto tardivo senza aver considerato sospensioni straordinarie previste da norme speciali, la decisione è vulnerabile in sede di legittimità e può essere cassata con rinvio.
- In controversie tributarie è necessario controllare sia la regolarità formale dell'avviso (es. adempimenti di notifica previsti da norme come art. 10 DPR 917/1986) sia la corretta computazione dei termini procedurali, perché entrambi possono determinare l'annullamento o la tempestività dell'impugnazione.
- In casi simili, prima di dichiarare un'impugnazione inammissibile per tardività, il giudice deve esplicitamente motivare il computo dei termini e considerare tutte le sospensioni applicabili (legge di definizione, emergenze straordinarie, ecc.).
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