Cassazione Civile, Sentenza n. 15128/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per tardività. L'Agenzia deduceva che la CTR aveva omesso di applicare la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla l. n. 136/2018), la quale sospendeva per nove mesi i termini di impugnazione per le controversie definibili. Di conseguenza l'appello, notificato il 5 febbraio 2020, era da ritenersi tempestivo rispetto al nuovo termine decorrente dalla sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla omessa applicazione della sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato per nuovo giudizio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione. La Corte ha disposto che la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità sia effettuata dalla Corte di merito al nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - art. 6, comma 11
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione opera automaticamente per le controversie definibili (tra cui gli atti impositivi) e sospende i termini di impugnazione ricadenti nel periodo indicato, estendendo dunque i termini per proporre appello
art. 327 c.p.c.
Norma sul termine per proporre l'appello; la sua decorrenza va calcolata tenendo conto delle sospensioni straordinarie (quale quella prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018)
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Fondamento processuale del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme processuali riguardanti i termini
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 8, comma 3-bis
Norma applicata dall'Ufficio per l'irrogazione della sanzione amministrativa contestata (sanzione complessiva indicata nell'atto di contestazione)
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 110, comma 11
Norma richiamata nella decisione di primo grado dalla società contribuente per eccepire violazioni connesse alla comunicazione dell'avviso previsto; la Commissione Provinciale aveva annullato l'atto per violazione di tale disposizione
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera automaticamente se la controversia è 'definibile' (tipicamente atti impositivi), indipendentemente dall'effettiva volontà della parte di avvalersene.
- In caso di termini di impugnazione che scadono tra l'entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 e il 31 luglio 2019, il termine deve essere prorogato di nove mesi: gli atti notificati entro tale nuovo termine sono tempestivi.
- La sospensione prevista dal d.l. n. 119/2018 si cumula con eventuali sospensioni per emergenza epidemiologica (COVID), ma non si cumula con la sospensione feriale (questa viene assorbita dalla sospensione straordinaria).
- Le Corti di merito devono verificare e applicare d'ufficio le sospensioni normative rilevanti nel calcolo dei termini processuali; l'omissione può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo giudizio.
- In procedimento tributario contro atti impositivi, prima di dichiarare un'impugnazione tardiva occorre sempre controllare l'applicabilità di sospensioni legislative straordinarie che abbiano inciso sui termini.
- Per difendersi in casi analoghi è opportuno: (a) verificare la data di deposito della decisione di primo grado e la scadenza originaria del termine di impugnazione; (b) controllare se tale scadenza ricade nel periodo di sospensione prevista da norme straordinarie; (c) documentare nei calcoli processuali l'applicazione delle sospensioni e, se necessario, eccepire la loro omissione in giudizio.
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