Ordinanza n. 865/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento n. 3858 del 21.10.2024 di diniego di autorizzazione idraulica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione idraulica
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato il diniego di autorizzazione idraulica adottato dal Consorzio di Bonifica. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione tecnica, affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno o a un funzionario delegato, e aveva successivamente prorogato il termine per il suo espletamento. Il Consorzio resistente ha rappresentato che la relazione, depositata oltre il termine assegnato, era stata depositata il 20 febbraio 2026, mentre risultava ancora pendente il termine di venti giorni per le osservazioni delle parti, cui avrebbe dovuto seguire il termine di quindici giorni per le eventuali repliche del verificatore. Ha quindi chiesto il differimento dell'udienza, non essendo rispettati i termini previsti dall'art. 73 c.p.a. per la piena conoscenza e il contraddittorio sugli esiti della verificazione.
La decisione
Il TAR ha differito la trattazione del ricorso, ritenendo necessario rispettare la scansione procedimentale già stabilita per la verificazione e i termini dell'art. 73 c.p.a. Il deposito tardivo della relazione e la mancata decorrenza o scadenza dei termini per le osservazioni delle parti e per le eventuali repliche del verificatore impedivano la celebrazione dell'udienza con piena cognizione della causa e nel rispetto del contraddittorio. La nuova udienza pubblica è stata fissata al 15 dicembre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
pieno rispetto del principio del contraddittorio
I termini previsti dalla norma devono essere rispettati affinché le parti possano conoscere e contestare gli esiti dell'istruttoria prima della trattazione del ricorso; il loro mancato rispetto giustifica il differimento dell'udienza.
Massime di principio
- Quando una verificazione è stata disposta dal giudice amministrativo, la trattazione della causa deve essere differita se la relazione è depositata in prossimità dell'udienza e non sono ancora decorsi i termini assegnati alle parti per formulare osservazioni e al verificatore per eventuali repliche.
- Il rispetto del contraddittorio e dei termini processuali previsti dall'art. 73 c.p.a. impone che le parti dispongano di un termine effettivo per esaminare e contestare gli esiti della verificazione prima della discussione del ricorso.
- La violazione della scansione temporale fissata dal giudice per l'espletamento della verificazione e per il deposito delle osservazioni impedisce la celebrazione dell'udienza con piena cognizione della causa e legittima il rinvio della trattazione.
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