Ordinanza n. 14136/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2026 con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il giudizio, inizialmente instaurato davanti al TAR Piemonte, è stato riassunto davanti al TAR Lazio in seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice piemontese, fondata anche sul fatto che il provvedimento era stato adottato a livello centrale dal Ministero dell'Interno, con sede in Roma. Nel giudizio riassunto, il Ministero e le amministrazioni intimate non si sono costituite. Il TAR ha rilevato che la notificazione telematica del ricorso introduttivo, effettuata tramite PEC agli indirizzi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non era stata indirizzata all'Avvocatura generale dello Stato ed era quindi affetta da un vizio di invalidità. Ha inoltre rilevato che gli atti e i documenti allegati al ricorso erano stati depositati in un unico file, in violazione delle forme previste per il processo amministrativo telematico.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Ha qualificato la notificazione del ricorso introduttivo come nulla, ma non inesistente, e ne ha ordinato il rinnovo presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato, assegnando al ricorrente il termine perentorio del 30 settembre 2026. Il giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante. Ha altresì disposto il rinnovo del deposito telematico, imponendo il deposito separato degli atti e dei documenti contenuti nell'allegato denominato “Ricorso ed atti Tar Piemonte”, con denominazione dei file corrispondente al contenuto e rinvenibile nel foliario. Tale adempimento dovrà essere eseguito dall'amministrazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il prosieguo dell'incidente cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
È la disposizione in base alla quale è stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana; il merito della domanda non è stato esaminato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione nulla non può essere subordinata alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante.
art. 9, comma 1, Allegato 1, D.P.C.S. 28 luglio 2021
Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’art. 24 del CAD.
Gli atti processuali telematici devono essere redatti nelle forme informatiche prescritte; il deposito cumulativo di atti e documenti in un unico file non rispetta le modalità richieste dal processo amministrativo telematico.
art. 24 CAD
È richiamato quale parametro dei requisiti di conformità della firma digitale degli atti processuali informatici.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Ha eliminato il requisito della non imputabilità del vizio al notificante quale condizione per ordinare la rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- La notificazione telematica del ricorso amministrativo indirizzata all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura generale dello Stato è affetta da nullità, e non da inesistenza, quando il vizio consente comunque di individuare l'atto e il destinatario processuale; in tal caso il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione.
- La rinnovazione della notificazione nulla del ricorso non può essere subordinata all'accertamento della non imputabilità del vizio al notificante, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148/2021.
- Nel processo amministrativo telematico, gli atti e i documenti depositati cumulativamente in un unico file devono essere nuovamente depositati come allegati singoli e separati, con denominazioni descrittive del contenuto e corrispondenti a quelle riportate nel foliario, in conformità alle forme tecniche prescritte.
- La rilevazione di vizi nella notificazione e nel deposito telematico impedisce la decisione immediata della controversia e giustifica il rinvio del prosieguo dell'eventuale incidente cautelare, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4353/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4354/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4355/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4356/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4357/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4358/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →