Sentenza del 09/02/2018 n. 3167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'emissione di una fattura di 50.000 euro in favore della ditta A.M. per un contratto di consulenza ritenuto inesistente. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'omesso esame del contratto, asseritamente allegato al processo verbale della Guardia di finanza, e, dall'altro, la violazione delle norme sull'accertamento tributario e sull'onere della prova, sostenendo che il pagamento del corrispettivo dimostrasse l'effettività dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché non denunciava un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, rilevando che l'Agenzia aveva fornito elementi indiziari idonei a contestare l'effettività dell'operazione, tra cui l'assenza di riscontri contabili presso la ditta M. e la mancata esibizione del contratto. Spettava quindi alla società dimostrare concretamente l'esistenza della prestazione e la propria buona fede. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.300 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al cosiddetto minimo costituzionale. Sono denunciabili soltanto la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non adeguata o una diversa valutazione delle prove.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi. In presenza di elementi presuntivi idonei, l'Amministrazione può contestare la reale consistenza delle operazioni dichiarate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Consente, ai fini IVA, di rettificare la dichiarazione sulla base di elementi e dati raccolti dall'Amministrazione, anche mediante presunzioni, quando emergano irregolarità o operazioni inesistenti.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza dell'operazione; una volta raggiunta tale soglia, il contribuente deve provare l'effettività della prestazione contestata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura può costituire elemento probatorio a favore dell'impresa solo se rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. La mera fattura, la regolarità contabile o il pagamento non dimostrano automaticamente che la prestazione sia stata realmente eseguita.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta un'operazione come oggettivamente inesistente, deve fornire elementi indiziari seri e coerenti, ma non necessariamente una prova diretta dell'inesistenza.
- Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare l'effettività della prestazione mediante documentazione concreta, come contratti, relazioni, ordini, corrispondenza, risultati dell'attività e altri riscontri esterni.
- La fattura, il pagamento tracciabile e la corretta registrazione contabile non sono, da soli, sufficienti a provare l'effettività dell'operazione, poiché possono essere utilizzati anche per dare veste formale a un'operazione fittizia.
- L'assenza di registrazioni contabili presso il presunto prestatore, la mancata esibizione del contratto e la natura meramente apparente o di cartiera del fornitore costituiscono indizi rilevanti contro il contribuente.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso deve dimostrare una specifica violazione di legge o un'anomalia motivazionale grave e oggettiva, non una semplice lettura alternativa dei fatti.
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