Cassazione Penale, Sentenza n. 48358/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna pronunciata in rito abbreviato per i reati di cui agli artt. 349 e 468 c.p., articolando due motivi: (1) nullità del decreto di citazione in appello per omesso avviso che il giudizio potesse svolgersi con udienza camerale non partecipata (disciplina processuale "pandemica"); (2) vizio di motivazione per l'utilizzazione, a fini di prova, delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria in assenza del difensore, sostenendo la loro inutilizzabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in base alla giurisprudenza consolidata secondo cui, nella disciplina processuale emergenziale (applicabile sino al 31/12/2022), l'omesso avvertimento sull'udienza camerale non partecipata non costituisce causa di nullità del decreto di citazione in appello, non essendo previsto dall'art. 601, comma 6, c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato poiché, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., purché emerga la loro volontarietà; la Corte d'appello aveva rilevato l'assenza di elementi che facessero dubitare della spontaneità e che le dichiarazioni erano confluite in verbale sottoscritto dall'imputato. Inoltre il ricorrente non ha indicato specificamente gli atti viziati né dimostrato la decisività di quelle dichiarazioni, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8; art. 23-bis
La disciplina processuale emergenziale introdotta dal dl. 137, nell'ambito dell'applicabilità fino al 31/12/2022, non richiede l'avvertimento nel decreto di citazione in appello sulla celebrazione con rito camerale non partecipato come condizione di nullità, secondo la giurisprudenza citata.
codice di procedura penale
L'art. 601 c.p.p., richiamato dalla Corte, non contempla l'obbligo di avviso sul rito camerale non partecipato quale requisito formale del decreto di citazione in appello, motivo per cui la sua omissione non comporta nullità.
codice di procedura penale
L'art. 350, comma 7, c.p.p. limita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee al solo dibattimento; pertanto tali dichiarazioni possono essere utilizzate in riti a prova contratta (es. abbreviato) e nella fase procedimentale, se volontarie.
codice di procedura penale
Gli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p. riguardano la posizione dell'indagato; la giurisprudenza ammette comunque l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria se emergono come libere e volontarie, anche in assenza di tali avvisi, salvo diverse preclusioni normative per il dibattimento.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti alla estensione dei motivi nel ricorso per cassazione sono richiamati: il ricorso deve essere formulato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
Principio secondo cui la parte che eccepisce inutilizzabilità di atti deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul compendio indiziario, altrimenti il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- L'omesso avviso nel decreto di citazione circa la celebrazione con udienza camerale non partecipata, previsto dalla disciplina emergenziale Covid, non costituisce di per sé causa di nullità in appello se tale avviso non è richiesto dall'art. 601, comma 6, c.p.p.; pertanto va verificata la normativa applicabile e la giurisprudenza consolidata.
- Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono generalmente utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., purché risulti che siano state rese liberamente e, preferibilmente, siano confluite in verbale sottoscritto dal dichiarante.
- La mancata presenza del difensore o l'assenza di specifici avvisi non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni extraprocedimentali: occorre valutare la volontarietà e la concreta incidenza probatoria delle dichiarazioni sul giudizio.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare con precisione gli atti afectados dal vizio e dimostrarne la rilevanza decisiva; l'assenza di tale indicazione rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.
- In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile si applicano le spese processuali e, se non esistono profili che escludano la colpa, sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.
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