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Sentenza

Sentenza n. 2090/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva accreditato l’importo né dato altrimenti esecuzione al titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché riferito a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, del termine di deposito e degli adempimenti previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, inclusa la notificazione del titolo al Ministero. Nel merito, ha rilevato che l’Amministrazione non aveva contestato specificamente il titolo né provato l’avvenuto pagamento; pertanto, applicando il principio dell’art. 2697 c.c. sull’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ha affermato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente la sentenza. Ha ordinato l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal provvedimento, ritenuto rispettato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione; nel caso concreto tale adempimento è stato documentato.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; in assenza di prova del pagamento da parte del Ministero, permane l’obbligo di eseguire il titolo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione destinataria non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta comprovata l’esistenza, la definitività e la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione deve dimostrare l’eventuale pagamento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell’obbligo; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva alla scadenza del termine in caso di persistente inadempimento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, l’attività commissariale può essere considerata compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare il riconoscimento di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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