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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19939/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico cardiologo di una azienda sanitaria pubblica pubblicava su Facebook un facsimile di fattura relativo a un intervento chirurgico negli Stati Uniti, accompagnandolo con un commento fortemente critico sulla deriva della sanità pubblica, sulle politiche di risparmio e sulle "razionalizzazioni" delle aziende sanitarie. L'azienda datrice gli contestava disciplinarmente la violazione dell'art. 8, lett. c), del CCNL dell'area dirigenza medica 2010, relativo alle manifestazioni offensive nei confronti dell'azienda e dei suoi dirigenti, salvo il limite della libertà di pensiero, nonché dell'art. 13, comma 9, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 2013. Irrogata una multa di 200 euro, il dipendente impugnava la sanzione. Il Tribunale rigettava l'impugnazione ritenendo la condotta offensiva e proporzionata la sanzione. La Corte d'appello riformava invece la decisione, qualificando il post come critica generale di politica sanitaria, priva di riferimenti concreti e di elementi identificativi del datore di lavoro o della sua dirigenza. L'azienda ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 1362 c.c. nella interpretazione della clausola collettiva, sostenendo che la sanzione disciplinare prescindeva dalla configurabilità della diffamazione e bastava la riferibilità oggettiva delle espressioni offensive all'ente; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo e errato apprezzamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato la violazione del codice di comportamento per diffusione di notizie non veritiere. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito; ha ritenuto insindacabile l'accertamento della Corte d'appello secondo cui il dipendente non aveva diffuso notizie non conformi al vero riferibili al datore di lavoro e non aveva tenuto manifestazioni offensive nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto che entrambe le doglianze fossero dirette a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la natura del post Facebook e la sua non riferibilità offensiva al datore di lavoro, tentando così un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il dipendente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 8, lett. c), CCNL 2010 Comparto Sanità - Area dirigenza medica

    manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda e dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero

    La clausola disciplina la sanzionabilità disciplinare delle manifestazioni offensive verso il datore di lavoro e i suoi organi, senza che sia necessario l'accertamento di un reato; nel caso concreto però il giudice di merito ha escluso che il messaggio fosse riferibile in senso offensivo all'azienda.

  • art. 1, l. 20 maggio 1970, n. 300

    Richiamato come parametro del limite della libertà di pensiero, che consente di escludere la sanzionabilità delle espressioni che restino nel perimetro della critica lecita.

  • art. 13, comma 9, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

    il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici, possano diffondersi

    Invocato dalla ricorrente per affermare un dovere di evitare la diffusione di notizie false; la censura è stata respinta perché il giudice di merito aveva escluso che il dipendente avesse diffuso notizie non veritiere.

  • art. 54, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato nel motivo di ricorso in collegamento con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per sostenere una diversa interpretazione della clausola collettiva; la Corte ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dei canoni ermeneutici, mirava in realtà a un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata dalla ricorrente per denunciare l'interpretazione della clausola collettiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma sul vizio di motivazione/omesso esame di fatto decisivo, richiamata per dedurre che la Corte territoriale non avesse considerato la diffusione di notizie non vere; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché smentita dall'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove già compiuto dal giudice di merito.
  • La clausola collettiva che sanziona le manifestazioni offensive del dipendente verso il datore di lavoro o i suoi dirigenti va interpretata in coerenza con il suo dato testuale e con il limite della libertà di pensiero; se il giudice di merito esclude la riferibilità offensiva del contenuto al datore di lavoro, tale accertamento è insindacabile in cassazione salvo vizi tipici.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto allegato dalla parte ricorrente risulti comunque incompatibile con l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito e la censura tenda solo a rimettere in discussione tale accertamento.
  • Per integrare una responsabilità disciplinare fondata sulla diffusione di notizie non veritiere occorre che sia accertata in fatto la non conformità al vero delle informazioni diffuse; in mancanza di tale accertamento, la doglianza non può essere accolta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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