Cassazione Civile, Ordinanza n. 21075/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
L'utente aveva contestato la sentenza di appello che, in riforma della decisione del giudice di pace, aveva ritenuto dovute le somme richieste dal fornitore per consumi di energia/gas relativi agli anni 2012-2013, fatturati nel 2018, escludendo la prescrizione. Il ricorrente sosteneva: che il giudice di merito avesse omesso di considerare fonti regolatorie e provvedimenti dell'ARERA e dell'AGCM; che tali provvedimenti avessero impedito la prosecuzione della pratica di fatturazione contestata e reso inammissibile l'appello; che la prescrizione biennale dovesse decorrere dal giorno del consumo e non dalla lettura successiva del contatore; che le prove documentali fossero state male apprezzate quanto all'inaccessibilità del contatore; che fosse errato attribuirgli la responsabilità del ritardo nella fatturazione sulla base di documentazione ritenuta inidonea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che la corte territoriale avesse correttamente applicato l'art. 2935 c.c. facendo decorrere la prescrizione dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, e avesse valorizzato il comportamento non collaborativo dell'utente che aveva impedito la lettura del contatore all'interno dell'abitazione. I motivi che miravano a contestare la valutazione delle prove erano inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito; il quinto motivo era inoltre carente di autosufficienza per mancata specifica trascrizione dei documenti e degli argomenti censurati. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inconferenti rispetto al caso concreto, poiché il ritardo nella fatturazione non era stato considerato imputabile al fornitore ma al mancato accesso al contatore da parte dell'utente. Non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata difesa dell'intimato, ed è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, il giudice di merito ha fatto decorrere l'esigibilità dei crediti dal momento in cui è stata possibile la lettura del contatore, impedita fino ad allora dal comportamento dell'utente.
art. 113 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non dimostrava un effettivo errore nell'applicazione delle norme rilevanti, ma tendeva a rimettere in discussione il merito della decisione.
art. 348 bis c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma la censura è stata ritenuta inconferente.
art. 350 bis c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma la censura è stata ritenuta inconferente.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove documentali, senza denunciare correttamente un vizio di violazione dei criteri legali di valutazione.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati specificamente trascritti i documenti e gli argomenti posti a fondamento della censura.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 5 della l. 205/2017
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per il ritardo nella fatturazione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente al caso concreto.
art. 1, comma 295 della l. 160/2019
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non pertinente al caso concreto.
L. 481/95
Richiamata dal ricorrente come legge istitutiva dell'ARERA, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
L. 287/90
Richiamata dal ricorrente come legge istitutiva dell'AGCM, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di prescrizione dei crediti da somministrazione, il dies a quo ex art. 2935 c.c. coincide con il momento in cui il credito diviene concretamente esigibile; se la lettura del misuratore è impedita dal comportamento dell'utente, il ritardo non è automaticamente imputabile al fornitore.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: in cassazione occorre censurare l'impostazione giuridica seguita dal giudice di merito, non il mero risultato fattuale raggiunto.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza: quando si contestano documenti o argomenti del giudice di merito, è necessario riprodurre specificamente gli elementi rilevanti su cui si fonda la censura.
- Le doglianze che presuppongono una fattispecie diversa da quella accertata in sentenza sono inammissibili se non si confrontano con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata.
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