Cassazione Penale, Ordinanza n. 21584/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 29/10/2025. Dal testo emergono due motivi di impugnazione, entrambi ritenuti generici e meramente reiterativi rispetto a questioni già affrontate in appello: in particolare, il ricorrente contestava il giudizio di responsabilità e la valutazione delle circostanze del fatto, ma la Corte rileva che tali profili erano già stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Il provvedimento contiene inoltre il riferimento alla mancata versamento della somma dovuta per il contributo unificato e alla conseguente condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato in due motivi generici e di mero rinvio alle censure già formulate, privi di specifica critica alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche la disciplina sul mancato versamento del contributo e la giurisprudenza costituzionale citata nel testo.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano le condizioni di esclusione richiamate dalla giurisprudenza costituzionale.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non opera quando risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nel quadro del mancato versamento del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico censure già dedotte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello non integra una critica idonea a fondare il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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