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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/9

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione del 6 gennaio 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

Normativa europea32021R0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dalla Turchia di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro e acciai non legati o legati. La Commissione conclude, sulla base dell’inchiesta, che le importazioni turche sono state oggetto di dumping, hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’Unione. Sono previste aliquote differenziate per singole società turche e per tutte le altre società, nonché obblighi documentali per beneficiare delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Turchia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Sono esclusi specifici prodotti in acciaio inossidabile, magnetico a grani orientati, da utensili, ad alta velocità e taluni prodotti non arrotolati di determinate dimensioni. Il regolamento ha efficacia provvisoria per sei mesi dalla sua entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione).

Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia

Il regolamento adotta misure provvisorie nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata il 14 maggio 2020 ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione, dopo aver esaminato dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione, conclude che le importazioni turche di HRFS hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi e hanno contribuito al deterioramento della situazione economica dell’industria siderurgica dell’Unione.

Procedura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta riguarda determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, originari della Turchia. La Commissione ha ricevuto una denuncia da Eurofer per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione complessiva dell’Unione; successivamente ha aperto anche un’inchiesta antisovvenzioni sullo stesso prodotto.

La Commissione ha proceduto alla registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686. Ha invitato parti interessate, importatori, utilizzatori, autorità turche e produttori esportatori a partecipare, consentendo osservazioni e richieste di audizione. È stato utilizzato il campionamento per produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori turchi; il campione dei produttori dell’Unione è stato confermato come rappresentativo, mentre per gli importatori il campionamento non è stato ritenuto necessario per il numero limitato di risposte.

A causa della pandemia di COVID-19 non sono state effettuate visite di verifica in loco; la Commissione ha quindi svolto controlli incrociati a distanza su produttori dell’Unione, importatori, produttori esportatori e governo turco. Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio copre il 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, mentre l’analisi delle tendenze per il pregiudizio considera il periodo 1° gennaio 2016-fine del periodo dell’inchiesta.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è costituito da HRFS semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, anche arrotolati e in taluni casi tagliati su misura o in nastri stretti, classificati ai codici NC indicati nel regolamento. Sono esclusi specifici prodotti di acciaio inossidabile, magnetici a grani orientati, per utensili e ad alta velocità, oltre a taluni prodotti non arrotolati di determinate dimensioni e spessori.

L’inchiesta ha accertato che il prodotto in esame, quello venduto sul mercato interno turco e quello venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e impieghi di base analoghi; pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Determinazione del dumping

Per il valore normale, la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno e, per ciascun esportatore del campione, il carattere remunerativo delle vendite. Per i tipi di prodotto senza vendite rappresentative o non venduti in normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito aggiungendo al costo di produzione le SGAV e il profitto appropriati.

Il prezzo all’esportazione è stato determinato, per due operatori, sulla base del prezzo realmente pagato o pagabile all’esportazione verso l’Unione; per un terzo esportatore, che esportava tramite una società collegata, è stato effettuato un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, sottraendo SGAV e un profitto assimilabile a quello di un importatore indipendente. La Commissione ha inoltre respinto la richiesta di considerare come unica entità economica il produttore e il suo operatore commerciale collegato.

Sono state respinte anche varie richieste di adeguamento, tra cui quella relativa ai costi di trasporto per carenze informative e quella sul regime di restituzione dei dazi in Turchia, ritenuto meramente teorico nel caso concreto. Sono state altresì respinte le richieste di calcolo del dumping su base mensile o trimestrale, ritenendo non sufficienti le fluttuazioni dei costi e della lira turca per derogare al calcolo annuale.

I margini di dumping provvisori sono stati fissati come segue: Habaş 4,8 %, gruppo Erdemir 5,4 %, Çolakoğlu 7,6 %. Per i due esportatori cooperanti non campionati il margine è stato determinato al 5,9 %. Per tutte le altre società turche, il margine residuo è stato fissato al livello più alto riscontrato nel campione, in ragione dell’elevato livello di collaborazione (circa 87 % delle esportazioni totali dell’Unione dal paese interessato).

Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato l’industria dell’Unione in 22 produttori noti appartenenti a 14 gruppi. Ha rilevato che il 52 % della produzione totale dell’Unione era destinato all’uso vincolato, per cui ha distinto tra mercato libero e mercato vincolato nell’analisi del pregiudizio.

Sul mercato libero, il consumo complessivo è diminuito dell’1 % nel periodo in esame; le vendite dell’industria dell’Unione sono cresciute solo del 2 % e la quota di mercato dal 76,1 % al 78,7 %. Tuttavia la produzione è calata del 4 %, l’utilizzo degli impianti del 7 % e la produttività del 4 %. Nel mercato vincolato, il consumo è diminuito del 7 % e la quota di mercato vincolato è scesa dal 59 % al 57 % della produzione totale.

Sul piano dei prezzi, i costi di produzione sono aumentati del 36 % nel periodo in esame, principalmente per il rincaro delle materie prime, mentre i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, dopo il recupero nel 2017-2018, sono scesi del 7 % nel periodo dell’inchiesta, passando sotto il costo di produzione. La redditività è così passata dal 6,8 % nel 2018 al -6,0 % nel periodo dell’inchiesta; il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito hanno seguito un andamento analogo. La Commissione conclude quindi provvisoriamente che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso causale

La Commissione ritiene che l’aumento delle importazioni turche oggetto di dumping, quasi triplicate nel periodo in esame, sia stato la causa principale del pregiudizio. Le importazioni dalla Turchia sono passate da circa 1 milione di tonnellate nel 2016 a 2,843 milioni di tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con quota di mercato sul mercato libero dal 2,8 % all’8,1 %. I prezzi medi delle importazioni turche sono rimasti inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e il confronto per tipo di prodotto ha mostrato undercutting tra l’1,3 % e il 2,9 %, giudicato significativo in un mercato molto sensibile al prezzo.

La Commissione ha esaminato altri fattori: importazioni da altri paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, domanda, consumo vincolato e prezzi delle materie prime. Ha ritenuto che tali fattori non spezzassero il nesso causale: le importazioni da altri paesi sono diminuite complessivamente anche per effetto di altre misure di difesa commerciale; le esportazioni dell’industria dell’Unione erano troppo limitate per spiegare il pregiudizio; il calo del consumo vincolato e la domanda stabile sul mercato libero non risultavano decisivi; l’aumento dei prezzi delle materie prime aveva inciso sui costi, ma non costituiva di per sé causa del pregiudizio, poiché normalmente sarebbe stato trasferito sui prezzi di vendita. La Commissione conclude quindi che il dumping turco ha causato un pregiudizio notevole.

Livello della misura e margine di underselling

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2, 2 bis, 2 quater e 2 quinquies del regolamento di base, la Commissione ha verificato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio. Ha determinato un profitto di riferimento prendendo come base il profitto medio del 2017 (6,8 %), poiché gli anni precedenti non erano rappresentativi per la presenza di dumping da altri paesi; ha inoltre accolto parzialmente le richieste di taluni produttori dell’Unione relative a investimenti pianificati non realizzati, portando il riferimento definitivo a un intervallo tra 6,8 % e 8,0 %.

La Commissione ha anche aggiunto un costo futuro per gli accordi ambientali multilaterali e i relativi protocolli, quantificato tra 2 e 12 EUR/tonnellata, al prezzo non pregiudizievole. Il confronto tra i prezzi all’importazione e i prezzi non pregiudizievoli ha prodotto margini di underselling sensibilmente più elevati dei margini di dumping. Di conseguenza, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore nei limiti del margine di dumping.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’istituzione del dazio è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che ha subito perdite significative e rischierebbe ulteriori chiusure di impianti e licenziamenti in assenza di misure. Quanto agli importatori indipendenti, solo Network Steel S.L. ha collaborato; la Commissione ha ritenuto che l’impatto sarebbe limitato e non generalizzabile all’intera categoria.

Per gli utilizzatori, la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui la Turchia sarebbe l’unica fonte di approvvigionamento disponibile. Ha rilevato la presenza di numerose altre origini di importazione, la possibilità di riorientare le forniture e l’esistenza di capacità inutilizzate nell’industria dell’Unione. Ha inoltre stimato che l’effetto delle misure sui costi degli utilizzatori sarebbe modesto, tra meno dell’1 % e il 2,5 % per quelli più esposti, e non vi erano prove che non potessero trasferire l’aumento ai clienti. La Commissione ha quindi ritenuto che gli effetti positivi per i produttori dell’Unione superino gli eventuali effetti negativi per importatori e utilizzatori.

Misure provvisorie, registrazione e aspetti procedurali finali

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio per sei mesi. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente menzionate e richiedono la presentazione di una fattura commerciale conforme con la dichiarazione prescritta; in caso contrario si applica il dazio per tutte le altre società. È inoltre prevista la costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio per l’immissione in libera pratica.

La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dall’entrata in vigore e a chiedere audizione entro 5 giorni. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686, mantenendo tuttavia i dati sulle importazioni avvenute nei 90 giorni precedenti l’entrata in vigore fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Il regolamento precisa infine che le conclusioni sono provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.

Disposizioni principali

Prodotto interessato ed esclusioni

Il dazio provvisorio riguarda HRFS (hot rolled flat steel) originari della Turchia, inclusi i prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC/TARIC elencati all’articolo 1, paragrafo 1. Sono esclusi: acciaio inossidabile e al silicio magnetico a grani orientati; acciaio per utensili e acciaio rapido; prodotti non arrotolati senza motivi in rilievo di spessore > 10 mm e larghezza ≥ 600 mm; prodotti non arrotolati senza motivi in rilievo di spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza ≥ 2 050 mm.

Aliquote del dazio provvisorio

Sono previste aliquote individuali per specifici esportatori turchi: Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 7,6 % (TARIC C602); gruppo Erdemir (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. e İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.) 5,4 % (C603); Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. 4,8 % (C604); Ağir Haddecilik A.Ş. 5,9 % (C605); Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. 5,9 % (C606). Per tutte le altre società si applica il 7,6 % (C999). Le aliquote sono espresse sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se all’autorità doganale è presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione specificata all’articolo 1, paragrafo 3, datata e firmata da un responsabile della società emittente, con identificazione del soggetto giuridico, del volume venduto, del prodotto, del fabbricante e del codice TARIC. In mancanza della fattura conforme si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Garanzia e norme doganali

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Durata e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore; le richieste tardive possono essere valutate dal consigliere-auditore.

Sospensione della registrazione

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686. I dati relativi ai prodotti importati per il consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento restano conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialeacciaio

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