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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/457

Regolamento delegato (UE) 2021/457 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 per quanto riguarda una deroga all’obbligo per i grossisti di disattivare l’identificativo unico dei prodotti esportati nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea alla regola che impone ai grossisti di disattivare l’identificativo univoco dei medicinali destinati a essere distribuiti fuori dall’Unione. La misura è adottata per gestire gli effetti del recesso del Regno Unito e per evitare interruzioni nelle forniture di medicinali verso piccoli mercati dipendenti dalle catene di approvvigionamento britanniche. La deroga vale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021 e non pregiudica il regime applicabile all’Irlanda del Nord in base all’accordo di recesso.

Deroga temporanea all’obbligo per i grossisti di disattivare l’identificativo univoco dei medicinali destinati al Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica ai grossisti di medicinali soggetti al sistema di caratteristiche di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento delegato (UE) 2016/161. L’ambito materiale riguarda i medicinali che i grossisti intendono distribuire al di fuori dell’Unione, in particolare quelli destinati al Regno Unito. La deroga opera dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il regolamento non incide sull’applicazione del diritto dell’Unione in Irlanda del Nord ai sensi dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Deroga temporanea all’obbligo per i grossisti di disattivare l’identificativo univoco dei medicinali destinati al Regno Unito

Il regolamento delegato (UE) 2021/457 interviene sul sistema europeo di sicurezza dei medicinali, modificando il regolamento delegato (UE) 2016/161. La finalità è introdurre una deroga temporanea, collegata al recesso del Regno Unito dall’Unione, per evitare effetti negativi sulle forniture di medicinali verso mercati di piccole dimensioni e sui canali di distribuzione che dipendono ancora dalla Gran Bretagna.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

Il provvedimento si fonda sull’articolo 54 bis della direttiva 2001/83/CE, che disciplina le caratteristiche di sicurezza dei medicinali soggetti a prescrizione. In base al regime ordinario dell’articolo 22, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/161, i grossisti devono disattivare l’identificativo univoco dei medicinali destinati a essere distribuiti al di fuori dell’Unione.

Il considerando evidenzia che, dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito, tale regola avrebbe determinato problemi pratici per i medicinali forniti a Cipro, Irlanda, Malta e Irlanda del Nord attraverso la Gran Bretagna. In particolare, per tali territori non risultavano disponibili importatori titolari di autorizzazione di fabbricazione in grado di apporre un nuovo identificativo univoco a partire dal 1o gennaio 2021.

Ambito della deroga

La modifica introdotta riguarda esclusivamente i grossisti e solo i medicinali che essi intendono distribuire nel Regno Unito. Per tali prodotti, l’obbligo di disattivazione dell’identificativo univoco non si applica nel periodo di deroga, pur trattandosi di medicinali destinati a un’uscita dall’Unione.

La deroga è temporanea e opera dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il testo chiarisce inoltre che essa non incide sul regime speciale applicabile all’Irlanda del Nord ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del protocollo stesso.

Effetti pratici per gli operatori

Per i grossisti, la misura consente di non disattivare l’identificativo univoco quando i medicinali sono destinati al Regno Unito, riducendo il rischio di interrompere o complicare le catene di fornitura. Sul piano operativo, il regolamento mira a garantire che i medicinali possano continuare a circolare con identificativo univoco nei piccoli mercati dipendenti dal Regno Unito, in attesa di un riassetto delle catene distributive.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile retroattivamente dal 1o gennaio 2021. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga all’obbligo di disattivazione dell’identificativo univoco

All’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/161 è aggiunto un paragrafo che esclude, in via temporanea, l’obbligo per i grossisti di disattivare gli identificativi univoci dei medicinali che intendono distribuire al di fuori dell’Unione, limitatamente ai prodotti che essi intendono distribuire nel Regno Unito.

Durata della deroga

La deroga si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ragioni della misura e coordinamento con la Brexit

La misura è giustificata dal recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’esigenza di evitare che le catene di approvvigionamento dei medicinali verso Cipro, Irlanda, Malta e Irlanda del Nord risultino compromesse, in particolare in assenza di importatori titolari di autorizzazione di fabbricazione in tali territori in grado di apporre un nuovo identificativo univoco.

Rapporto con l’Irlanda del Nord

La deroga non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del protocollo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefarmaci e medicinalimercato internodiritto della salutebrexit e accordi internazionali

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