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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/25

Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nel diritto UE le modifiche IASB di agosto 2020 relative alla seconda fase della riforma dei tassi di riferimento, destinata a gestire il passaggio dagli indici interbancari (come IBOR) a tassi alternativi. L’intervento introduce deroghe contabili specifiche per evitare effetti contabili distorsivi nella sostituzione del benchmark, sia sui flussi finanziari contrattuali sia sulle relazioni di copertura. Sono inoltre previsti nuovi obblighi di informativa sull’avanzamento della transizione e regole transitorie di applicazione retrospettiva con limitate eccezioni. Le modifiche interessano IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16, con applicazione dal 1 gennaio 2021.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE le modifiche "fase 2" all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16 in materia di riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali adottati nell’UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, con riferimento agli strumenti finanziari, alle relazioni di copertura, alle informazioni integrative sui rischi da benchmark e ai leasing. Le modifiche incidono in particolare su IAS 39, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 e IFRS 16 e sono obbligatorie negli Stati membri; l’applicazione è richiesta, al più tardi, per gli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2021 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata. Il regolamento si applica anche ai fini SEE.

Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2

Il regolamento dà attuazione nell’Unione alle modifiche IASB di agosto 2020 relative alla seconda fase della riforma dei tassi di riferimento, con l’obiettivo di evitare discontinuità contabili e effetti economici distorsivi quando gli indici benchmark esistenti vengono sostituiti da tassi alternativi. Il quadro si innesta sul regolamento (CE) n. 1606/2002 e sul regolamento (CE) n. 1126/2008, che raccolgono i principi contabili internazionali adottati nell’UE.

Contesto e finalità

I considerando richiamano: la riforma globale degli indici di riferimento dei tassi di interesse, le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria del 22 luglio 2014, il quadro europeo sugli indici di riferimento introdotto dal regolamento (UE) 2016/1011 e il precedente regolamento (UE) 2020/34, che aveva già introdotto deroghe temporanee per la fase precedente alla sostituzione degli indici. Le nuove modifiche rispondono alla necessità di disciplinare la sostituzione effettiva dei benchmark, ripartendo nel tempo gli effetti di valore e limitando la cessazione non necessaria delle relazioni di copertura.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS adottati nell’UE. Sono toccati in particolare gli strumenti finanziari, le coperture contabili, l’informativa finanziaria sui rischi e i contratti di leasing indicizzati a tassi di riferimento soggetti alla riforma. Il regolamento si applica a livello direttamente vincolante in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Modifiche all’IFRS 9: variazioni della base dei flussi contrattuali

L’IFRS 9 viene integrato con i paragrafi 5.4.5-5.4.9, 6.8.13, 6.9.1-6.9.13, 7.1.9 e 7.2.43-7.2.46. La disciplina consente di trattare come variazioni imposte dalla riforma i cambiamenti nella base di determinazione dei flussi finanziari contrattuali quando:

  • la variazione deriva direttamente dalla riforma dei benchmark;
  • la nuova base è economicamente equivalente a quella precedente.

Sono ricompresi tre scenari: modifica dei termini contrattuali, modifica del metodo di calcolo senza modifica formale del contratto e attivazione di clausole di riserva esistenti. Se coesistono ulteriori modifiche non dipendenti dalla riforma, esse sono trattate secondo le regole ordinarie dell’IFRS 9, distinguendo i casi in cui vi sia o meno eliminazione contabile dell’attività o passività finanziaria.

Hedge accounting in IFRS 9

La riforma introduce deroghe temporanee per le relazioni di copertura direttamente interessate. Quando cessano di applicarsi le deroghe precedenti, l’entità deve modificare la designazione formale della relazione di copertura per riflettere le variazioni imposte dalla riforma, potendo intervenire su:

  • tasso di riferimento alternativo designato come rischio coperto;
  • descrizione dell’elemento coperto;
  • descrizione dello strumento di copertura.

La modifica deve essere effettuata entro la fine dell’esercizio in cui avviene la variazione. La modifica della designazione non costituisce né cessazione né nuova designazione della copertura. Per i gruppi di elementi, gli elementi coperti devono essere suddivisi in sottogruppi in base al tasso di riferimento coperto; ciascun sottogruppo è valutato separatamente quanto ai requisiti di ammissibilità. Se un sottogruppo non è ammissibile, l’intera relazione di copertura cessa prospetticamente e l’inefficacia è contabilizzata secondo le regole ordinarie.

Tassi alternativi come componenti di rischio non definite contrattualmente

L’IFRS 9 riconosce che un tasso di riferimento alternativo designato come componente di rischio non definita contrattualmente può essere considerato soddisfacente alla data di designazione se l’entità prevede ragionevolmente che sarà identificabile separatamente entro 24 mesi. Il termine decorre per ciascun tasso separatamente dalla prima designazione.

Se tale previsione viene meno, la deroga cessa e la contabilizzazione delle operazioni di copertura è interrotta prospetticamente a partire dalla data della rivalutazione per tutte le relazioni interessate. La medesima logica si applica anche a nuove relazioni di copertura in cui il tasso alternativo è designato come componente di rischio non definita contrattualmente.

Disposizioni transitorie IFRS 9

Le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2021 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata, con informativa in bilancio. L’applicazione è retroattiva secondo IAS 8, salvo le specifiche eccezioni. La designazione di nuove relazioni di copertura è consentita solo prospetticamente; è possibile ristabilire una relazione cessata soltanto se la cessazione era dovuta esclusivamente alla riforma e, all’inizio dell’esercizio di prima applicazione, la relazione soddisfa i criteri di ammissibilità alla luce delle nuove regole. Non è obbligatoria la rideterminazione dei periodi precedenti; in mancanza di restatement, gli effetti sono rilevati negli utili portati a nuovo o in altra componente di patrimonio netto appropriata.

Modifiche allo IAS 39

Lo IAS 39 riceve una disciplina parallela a quella dell’IFRS 9, con modifiche ai paragrafi 102M, 102O-102Z3 e 108H-108K. Anche qui sono previste deroghe temporanee per la contabilizzazione delle coperture durante la riforma dei benchmark, inclusa la modifica della designazione formale della relazione di copertura e l’adattamento dei riferimenti al tasso alternativo.

Per le coperture dei flussi finanziari, l’importo accumulato nella riserva per la copertura si considera correlato al tasso di riferimento alternativo quando la descrizione dell’elemento coperto viene modificata. Per le relazioni cessate, l’importo accumulato si considera collegato al nuovo tasso ai fini della verifica dei flussi finanziari futuri attesi.

Sono previste regole analoghe su:

  • ripartizione in sottogruppi dei gruppi di elementi coperti;
  • valutazione separata dell’ammissibilità di ciascun sottogruppo;
  • cessazione prospettica dell’hedge accounting se un sottogruppo non soddisfa i requisiti;
  • componente di rischio non definita contrattualmente, con periodo di 24 mesi per l’identificabilità separata.

Le modifiche sono applicabili dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2021 o successivamente, con applicazione anticipata ammessa e con disciplina transitoria sostanzialmente identica a quella prevista per IFRS 9.

Modifiche all’IFRS 7: nuove informazioni integrative

L’IFRS 7 è integrato con i paragrafi 24I-24J e 44GG-44HH. Le entità devono fornire informazioni utili a comprendere l’impatto della riforma dei benchmark sugli strumenti finanziari e sulla strategia di gestione del rischio, indicando:

  • natura ed estensione dei rischi connessi agli strumenti soggetti alla riforma;
  • modalità di gestione di tali rischi;
  • progressi nella transizione verso tassi alternativi;
  • informazioni quantitative sugli strumenti ancora da convertire, distintamente per attività finanziarie non derivate, passività finanziarie non derivate e derivati;
  • eventuali variazioni della strategia di risk management.

Le nuove disclosure si applicano quando si applicano le modifiche a IFRS 9, IAS 39, IFRS 4 o IFRS 16. Nel primo esercizio di applicazione, l’entità non è tenuta alle informazioni integrative che sarebbero altrimenti richieste dall’articolo 28, lettera f), dello IAS 8.

Modifiche all’IFRS 4

Per gli assicuratori che applicano l’esenzione temporanea dall’IFRS 9, l’IFRS 4 viene adattato con i paragrafi 20R-20S e 50-51. Se la base dei flussi contrattuali di un’attività o passività finanziaria varia a causa della riforma dei benchmark, l’assicuratore deve applicare i paragrafi 5.4.6-5.4.9 dell’IFRS 9, con adattamenti di rinvio ai corrispondenti paragrafi dello IAS 39.

Anche per IFRS 4:

  • l’applicazione è richiesta per gli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2021 o successivamente;
  • l’applicazione anticipata è consentita;
  • è prevista applicazione retroattiva secondo IAS 8, salvo eccezione per i periodi precedenti, che non devono essere necessariamente rideterminati.

Modifiche all’IFRS 16

L’IFRS 16 introduce una deroga temporanea per il locatario in relazione alle modifiche del leasing che cambiano la base dei futuri pagamenti a seguito della riforma dei tassi di riferimento. Il locatario applica il paragrafo 42 come espediente pratico solo quando:

  • la modifica è conseguenza diretta della riforma;
  • la nuova base è economicamente equivalente alla precedente.

Se alla stessa operazione si aggiungono ulteriori modifiche del leasing non riconducibili alla riforma, si applicano le regole ordinarie dell’IFRS 16 per tutte le modifiche contestuali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le imprese devono applicare le modifiche, al più tardi, a partire dagli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2021 o successivamente; l’applicazione anticipata è ammessa purché sia indicata in bilancio. In generale, le modifiche si applicano retroattivamente secondo IAS 8, ma senza obbligo di restatement dei periodi precedenti; in mancanza di rideterminazione, gli effetti sono portati a patrimonio netto all’inizio dell’esercizio di prima applicazione.

Effetti pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto nei casi di:

  • contratti finanziari indicizzati a tassi benchmark destinati a essere sostituiti;
  • rapporti di copertura da rivedere documentale e contabilmente;
  • leasing con pagamenti agganciati a indici di tasso;
  • predisposizione delle note integrative e dell’informativa sul rischio di transizione.

La disciplina mira a evitare effetti contabili puramente tecnici dovuti al passaggio ai tassi alternativi e richiede un coordinamento tra clausole contrattuali, hedge documentation, valutazioni di efficacia e informativa di bilancio.

Disposizioni principali

Recepimento delle modifiche agli standard IAS/IFRS

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 includendo le modifiche a IAS 39, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 e IFRS 16 contenute nell’allegato del regolamento. Si tratta del pacchetto "Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2" pubblicato dall’IASB nell’agosto 2020.

Variazioni dei flussi contrattuali per la riforma dei benchmark

Per IFRS 9 e, per rinvio, IFRS 4, sono introdotte regole per contabilizzare le variazioni della base di determinazione dei flussi finanziari contrattuali dovute alla riforma dei tassi di riferimento. La disciplina si applica solo se la variazione è imposta dalla riforma e la nuova base è economicamente equivalente alla precedente; sono previste modalità specifiche per modifiche contrattuali, cambiamenti di metodo non previsti in origine e attivazione di clausole di riserva.

Deroghe temporanee in materia di hedge accounting

IAS 39 e IFRS 9 sono integrati con deroghe temporanee e aggiuntive per evitare la cessazione automatica delle relazioni di copertura a causa della riforma. È consentita la modifica prospettica della designazione formale della copertura per riflettere il tasso alternativo, il rischio coperto, l’elemento coperto o lo strumento di copertura; in IFRS 9 si disciplina anche la gestione dei gruppi di elementi, dei sottogruppi e dell’efficacia della copertura.

Regole specifiche per componenti di rischio non definite contrattualmente

Per IFRS 9 e IAS 39 è prevista una presunzione temporanea secondo cui un tasso di riferimento alternativo designato come componente/parte di rischio non definita contrattualmente si considera identificabile separatamente se l’entità prevede ragionevolmente che ciò avvenga entro 24 mesi. Se tale previsione viene meno, la deroga cessa e la contabilizzazione delle coperture è interrotta prospetticamente per le relazioni interessate.

Informativa finanziaria sulla transizione ai tassi alternativi

IFRS 7 introduce nuovi paragrafi informativi (24I-24J) che richiedono di descrivere natura ed entità dei rischi derivanti dalla riforma, i progressi della transizione verso tassi alternativi, i quantitativi di strumenti ancora da convertire, distinti tra attività non derivate, passività non derivate e derivati, e le eventuali modifiche alla strategia di risk management.

Leasing indicizzati a tassi di riferimento

IFRS 16 prevede una deroga temporanea per il locatario: le modifiche del leasing imposte dalla riforma dei benchmark sono contabilizzate applicando come espediente pratico il paragrafo 42, purché la variazione sia conseguenza diretta della riforma e la nuova base sia economicamente equivalente alla precedente. Le ulteriori modifiche simultanee restano soggette alle regole ordinarie.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le imprese applicano le modifiche, al più tardi, per gli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2021 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata, con indicazione in bilancio. L’applicazione è retroattiva secondo IAS 8, ma non è obbligatoria la rideterminazione dei periodi precedenti; in assenza di restatement, gli effetti cumulati sono rilevati nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo o in altra componente del patrimonio netto appropriata.

Come è indicizzato

Materieprincipi contabili internazionalistrumenti finanziaricopertureleasinginformativa finanziaria

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