Regolamento (UE) 2021/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione dell’8 gennaio 2021 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva un elenco dettagliato di variazioni considerate talmente minori da non richiedere una valutazione caso per caso, purché siano rispettate condizioni e documenti specifici indicati nell’allegato. L’obiettivo è semplificare la gestione delle modifiche dei medicinali veterinari, mantenendo al contempo adeguate garanzie per qualità, sicurezza, efficacia, salute pubblica, sanità animale e ambiente. Le variazioni sono organizzate per aree: modifiche amministrative, qualità, sicurezza/efficacia/farmacovigilanza e VAMF. La disciplina si applica dal 28 gennaio 2022.
Stabilisce l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono valutazione ai fini del regolamento (UE) 2019/6.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari autorizzati nell’Unione europea, nonché alle relative modifiche del fascicolo di autorizzazione all’immissione in commercio, dell’etichettatura, del foglietto illustrativo, del sistema di farmacovigilanza e, per alcuni casi, dei documenti VAMF. Riguarda i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, fabbricanti, importatori, siti di controllo qualità, fornitori di componenti del confezionamento e dispositivi, persone qualificate per la farmacovigilanza e, per talune variazioni, i medicinali per specie destinate alla produzione di alimenti, i medicinali biologici/immunologici e i medicinali vegetali. Si applica dal 28 gennaio 2022 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; contiene esclusioni specifiche per talune variazioni, in particolare per sostanze/medicinali sterili, biologici o immunologici, a seconda del tema trattato.
Variazioni che non richiedono una valutazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/6
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 definisce un elenco chiuso di variazioni dei medicinali veterinari che, se ricorrono le condizioni tecniche e documentali previste, possono essere attuate senza una nuova valutazione da parte dell’autorità competente o della Commissione. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 e si fonda sui criteri di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, mirando a evitare che modifiche minori ma frequenti assorbano risorse regolatorie inutilmente, senza ridurre le garanzie su qualità, sicurezza ed efficacia.
Finalità e criteri generali
La Commissione evidenzia, nei considerando, di aver tenuto conto del parere dell’Agenzia europea per i medicinali del 30 agosto 2019, del quadro normativo vigente e della necessità di assicurare che le variazioni escluse dalla valutazione non comportino rischi per la salute pubblica, la sanità animale o l’ambiente. Per alcune variazioni, l’allegato richiede che il fascicolo sia aggiornato con documentazione specifica, che siano disponibili studi di stabilità o di validazione, e che il soggetto interessato sia già presente nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai medicinali veterinari autorizzati nell’Unione e alle modifiche della documentazione di autorizzazione all’immissione in commercio. Sono toccati, a seconda del tema, titolari AIC, fabbricanti, importatori, siti di confezionamento, siti di controllo qualità, fornitori di componenti del confezionamento e dispositivi, persone qualificate per la farmacovigilanza e titolari di VAMF. L’allegato include numerose limitazioni: alcune variazioni non sono ammesse per medicinali biologici, immunologici o sterili; altre non valgono per sostanze vegetali o preparazioni vegetali; altre ancora richiedono che il medicinale non sia destinato a specifiche forme o usi particolari.
Struttura dell’allegato
L’allegato è organizzato in quattro grandi blocchi:
- A: modifiche amministrative;
- B: modifiche della parte del fascicolo relativa alla qualità;
- C: modifiche della parte del fascicolo relativa a sicurezza, efficacia e farmacovigilanza;
- D: modifiche alla parte del fascicolo relativa al VAMF.
Sezione A – Modifiche amministrative
La sezione A comprende cambi di denominazione, indirizzo o contatti del titolare dell’AIC, di fabbricanti e fornitori della sostanza attiva, di titolari di ASMF, di fabbricanti di eccipienti, nonché di fabbricanti o importatori del prodotto finito. In linea generale, il regolamento richiede che l’entità giuridica o il sito fabbrichi lo stesso prodotto nello stesso luogo, e che il soggetto sia già integrato nei sistemi informatici dell’Unione ove previsto.
Tra le altre variazioni amministrative figurano:
- la modifica della denominazione di fantasia del medicinale veterinario, subordinata al completamento positivo della valutazione di accettabilità da parte dell’Agenzia o dell’autorità nazionale competente;
- la modifica della denominazione di una sostanza attiva o di un eccipiente, con l’obbligo che la sostanza resti la stessa;
- la modifica del codice ATCvet, possibile solo dopo l’aggiornamento del codice nell’indice pertinente.
Per i medicinali destinati a specie da produzione alimentare, la modifica della denominazione di una sostanza attiva o di un eccipiente richiede inoltre che la voce corrispondente nel regolamento (CE) n. 470/2009 sia modificata prima dell’attuazione.
Sezione B – Qualità: fabbricazione, specifiche, stabilità e confezionamento
Questa è la parte più ampia del regolamento e riguarda modifiche tecniche che, in presenza di condizioni rigorose, sono considerate non valutative.
Modifiche di siti, processi e controlli
Sono comprese la soppressione o sostituzione di siti di fabbricazione, siti di confezionamento, siti di controllo lotto, fabbricanti responsabili del rilascio dei lotti, fornitori di materie prime, nonché il trasferimento o l’introduzione di siti di controllo qualità e di micronizzazione. In molte ipotesi è richiesto che:
- la variazione non derivi da gravi lacune di fabbricazione;
- resti almeno un sito/fabbricante già autorizzato a svolgere la stessa funzione;
- il nuovo sito o fabbricante sia già integrato nei sistemi informatici dell’Unione;
- il trasferimento di metodo sia completato con successo;
- il sito sia autorizzato e ispezionato con esito soddisfacente.
Sono contemplate anche modifiche del fabbricante della sostanza attiva, dei siti di conservazione di Master Cell Bank e Working Cell Banks, nonché cambi di sito di confezionamento primario o secondario per prodotti finiti non sterili.
Specifiche, test e limiti
Il regolamento consente la soppressione di prove o parametri non significativi, l’aggiunta di nuovi test, il rafforzamento dei limiti e l’allineamento a metodi farmacopeici, purché non vi sia impatto su identità, qualità, purezza, potenza o sicurezza. In più punti si richiede:
- tabella comparativa tra vecchi e nuovi parametri/limiti;
- dati di convalida o di comparabilità;
- esclusione di metodi biologici, immunologici o immunochimici, salvo eccezioni limitate;
- assenza di nuove impurezze non qualificate o di effetti su impurezze totali, quando pertinente.
Sono regolati, tra l’altro, i cambi di specifiche per sostanze attive, eccipienti, prodotti intermedi, reagenti, confezionamento primario e prodotto finito, nonché l’introduzione dell’uniformità delle unità di dose in sostituzione di un metodo registrato, quando collegata a modifiche della Farmacopea europea.
Stabilità, conservazione e validità
Il regolamento disciplina la riduzione del periodo di ripetizione della prova o di conservazione, l’adozione di condizioni di conservazione più restrittive, la modifica di protocolli di stabilità e l’attuazione di cambi previsti in un Change Management Protocol approvato. Le condizioni ricorrenti sono l’assenza di eventi imprevisti o problemi di stabilità e, in alcuni casi, la disponibilità di studi di stabilità in tempo reale o VICH su almeno due lotti pilota o di produzione e per almeno tre mesi.
Sono previste anche regole sulla modifica del periodo di validità del prodotto finito, sul confezionamento più o meno protettivo, sulla forma e dimensione del contenitore, sul peso del rivestimento o dell’involucro delle capsule, e sulla modifica della composizione qualitativa o quantitativa del confezionamento primario di forme solide. In tali casi, il profilo di dissoluzione o disgregazione deve restare comparabile, salvo eccezioni per confezionamenti più resistenti.
Forma farmaceutica, dosaggio, lotto e confezione
Il regolamento ammette modifiche della forma farmaceutica o del dosaggio solo se le presentazioni residue consentono un dosaggio accurato senza ricorrere a combinazioni non autorizzate. Analogamente, la variazione della dimensione del lotto del prodotto finito o della sostanza attiva è soggetta a limiti quantitativi e a validazione, con regole specifiche per forme orali immediate, forme liquide non sterili e gas medicinali.
Le modifiche della dimensione della confezione devono rimanere coerenti con posologia e durata di trattamento approvate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, mentre la soppressione di forme o dosaggi separatamente autorizzati è trattata come revoca e non come variazione.
CEP, TSE e conformità alla Farmacopea europea
Una parte rilevante dell’allegato riguarda la presentazione di un CEP nuovo o aggiornato, anche TSE, per sostanze attive, materiali di partenza, reagenti, prodotti intermedi ed eccipienti non sterili, con requisiti di assenza di impatti sulle specifiche e sulla qualità, mantenimento del processo di fabbricazione e integrità della documentazione. È inoltre prevista una variazione specifica per la conformità piena alla Farmacopea europea o alla farmacopea nazionale, con regole particolari per il passaggio tra monografie, l’eliminazione di metodi interni obsoleti e l’aggiornamento delle specifiche.
Sezione C – Sicurezza, efficacia e farmacovigilanza
Questa sezione disciplina le modifiche che incidono sulla documentazione clinico-regolatoria e sul sistema di farmacovigilanza. Tra le variazioni ammesse figurano il cambio di nome, indirizzo o contatti della persona qualificata per la farmacovigilanza, l’aggiornamento di RCP, etichettatura e foglietto illustrativo per dare attuazione a:
- decisioni o procedure di deferimento nell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2019/6;
- modifiche già valutate per il medicinale di riferimento, nel caso di generici o ibridi;
- misure di gestione del rischio in farmacovigilanza proposte dall’autorità competente o dall’Agenzia.
Sono inoltre disciplinati l’aggiornamento del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza, l’introduzione o modifica degli obblighi e condizioni dell’AIC, compreso il piano di gestione del rischio, nonché modifiche redazionali minori del RCP, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo. Le modifiche non collegate al RCP devono restare minori, coerenti con le informazioni autorizzate, non promozionali e non compromettere la leggibilità.
Sezione D – Vaccine Antigen Master File (VAMF)
La sezione D contiene due ipotesi: le modifiche anagrafiche del titolare del certificato VAMF, purché il titolare dell’AIC resti la stessa entità giuridica; e l’inserimento nel fascicolo di autorizzazione di un VAMF già certificato nella seconda fase della procedura. In entrambi i casi, la condizione essenziale è che non vi sia impatto sulle proprietà del prodotto finito e che le sezioni pertinenti del fascicolo siano aggiornate.
Regole documentali trasversali
L’allegato richiede spesso la presentazione di:
- tabelle comparative tra specifiche, limiti, procedure o versioni precedenti e nuove;
- dati di convalida comparativi;
- risultati di studi di stabilità;
- dichiarazioni del fabbricante o della persona qualificata;
- copie aggiornate di CEP, VAMF o documentazione TSE.
In più punti il regolamento precisa che, se una variazione non comporta nuovi dati o una valutazione aggiuntiva, l’aggiornamento del fascicolo può essere effettuato come variazione non valutativa. Il sistema è quindi impostato come un elenco tassativo di variazioni minori, tipizzate e condizionate, che si fondano sulla dimostrazione di equivalenza tecnica e di assenza di rischio rilevante per il medicinale veterinario.
Disposizioni principali
Elenco delle variazioni non soggette a valutazione
L’articolo 1 stabilisce che le variazioni elencate nell’allegato non richiedono una valutazione, purché soddisfino i requisiti applicabili previsti per ciascuna voce. L’allegato costituisce quindi il nucleo operativo del regolamento e distingue le variazioni per materia e per condizioni tecniche e documentali.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifiche amministrative e identificative
La sezione A comprende variazioni come cambi di nome, indirizzo o contatti di titolari, fabbricanti, fornitori, titolari di ASMF, importatori e siti di controllo qualità, a condizione che l’entità giuridica o il sito resti invariato e che il soggetto sia già integrato nei sistemi informatici dell’Unione quando richiesto. Include anche il cambio del nome di fantasia del medicinale, il cambiamento della denominazione di sostanze attive o eccipienti e l’aggiornamento del codice ATCvet.
Variazioni della qualità: fabbricazione, specifiche, stabilità e confezionamento
La sezione B copre numerose modifiche alla parte di qualità del fascicolo: soppressione o sostituzione di siti, processi, prove o specifiche non significativi; cambiamenti di test, limiti e protocolli di stabilità; modifiche del confezionamento primario e secondario; variazioni di formato, forma farmaceutica, dosaggio, dimensione lotto, contenitori e dispositivi di somministrazione; introduzione o aggiornamento di CEP e di conformità alla Farmacopea europea. In molti casi sono richieste condizioni di equivalenza, studi di stabilità, confronti tabellari, validazione dei metodi e assenza di impatti su identità, qualità, purezza, potenza, sicurezza o efficacia.
Variazioni di sicurezza, efficacia e farmacovigilanza
La sezione C disciplina cambiamenti del personale responsabile della farmacovigilanza, aggiornamenti di RCP, etichettatura e foglietto illustrativo per attuare decisioni o raccomandazioni dell’Unione o dell’autorità competente, modifiche derivanti da procedure di deferimento nell’interesse dell’Unione, e aggiornamenti redazionali minori. Include anche modifiche al fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza, agli obblighi e condizioni dell’autorizzazione, al piano di gestione del rischio e all’etichettatura non collegata al RCP, inclusi codici di tracciabilità.
VAMF e documentazione biologica
La sezione D riguarda il Vaccine Antigen Master File: modifiche anagrafiche del titolare del certificato VAMF e inserimento nel fascicolo di autorizzazione di un VAMF già certificato, purché non vi sia impatto sulle proprietà del prodotto finito. Le modifiche devono essere recepite nelle sezioni pertinenti del fascicolo.
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