Regolamento (UE) 2021/24
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/24 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la regionalizzazione del Regno Unito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati nel dicembre 2020 e nei giorni successivi. Vengono quindi ridefinite le zone soggette a restrizione e le date a partire dalle quali alcune aree tornano ad essere considerate indenni, con conseguente riapertura alle importazioni e al transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame. Il testo si inserisce nel contesto del recesso del Regno Unito e precisa che, ai fini dell’allegato, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per aggiornare, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità, le zone del Regno Unito da cui è autorizzata l’importazione o il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati, con effetti sulle sole aree del territorio britannico interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento incide anche sul trattamento dell’Irlanda del Nord, che ai fini dell’allegato non è compresa nel riferimento al Regno Unito, in conformità all’accordo di recesso e al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 in relazione al Regno Unito e all’HPAI
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/24 della Commissione aggiorna l’elenco dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è consentita l’importazione o il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica è determinata dall’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito, con nuovi focolai confermati nel dicembre 2020 e nei giorni successivi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 798/2008 disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per importazioni e transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame. Le importazioni sono consentite solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1. Il presente atto interviene per riflettere la regionalizzazione del Regno Unito in funzione della presenza di HPAI e per aggiornare le zone che possono essere nuovamente considerate indenni.
Presupposti epidemiologici
Nel dicembre 2020 il Regno Unito ha confermato ulteriori focolai di HPAI dei sottotipi H5N8 e H5N1 in aziende avicole. A seguito di tali eventi, sono state adottate misure di regionalizzazione nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1742, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2240, e nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2242. Il regolamento precisa che, poiché le misure di controllo ed eradicazione sono proseguite oltre il 31 dicembre 2020, la regionalizzazione deve essere recepita anche nel regolamento (CE) n. 798/2008.
Modifica della voce relativa al Regno Unito
L’allegato sostituisce integralmente la voce relativa al Regno Unito nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. La nuova formulazione distingue:
- GB-0: intero paese;
- GB-1: intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2;
- GB-2: una serie di aree specifiche soggette a restrizione, identificate come GB-2.1 - GB-2.12.
Per ciascuna zona GB-2 sono indicati il territorio interessato, la specie/prodotto o la categoria di prodotti coinvolta e la data dalla quale l’area torna idonea ai fini dell’importazione o del transito. Le aree elencate comprendono porzioni del North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, le isole Orcadi e il Devon, con centri geografici e raggi di delimitazione specificati nel dettaglio dell’allegato.
Effetti sulle importazioni e sul transito
La revisione dell’allegato comporta che le zone non più soggette a restrizione tornano ad essere considerate indenni da HPAI e, di conseguenza, i prodotti a base di pollame originari di tali aree possono nuovamente essere importati o transitare nell’Unione. Il regolamento collega espressamente il ritorno all’assenza di restrizioni alle date di fine delle misure di protezione relative ai focolai confermati nel 2020.
Irlanda del Nord e accordo di recesso
La nota a piè di pagina dell’allegato richiama l’accordo sul recesso del Regno Unito e il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, precisando che i riferimenti al Regno Unito, ai fini del presente allegato, non comprendono l’Irlanda del Nord. Si tratta di una precisazione rilevante per l’interpretazione territoriale della disciplina applicabile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco del Regno Unito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati per l’importazione e il transito di pollame e prodotti a base di pollame.
Regionalizzazione per focolai di HPAI e riammissione delle zone indenni
L’allegato sostituisce la voce "GB - Regno Unito" e distingue tra l’intero paese, l’intero territorio del Regno Unito esclusa la zona GB-2 e una serie di sottounità territoriali GB-2.1 - GB-2.12 individuate con coordinate geografiche e raggi di 10 o 10,4 km. Per ciascuna zona sono indicati i prodotti interessati e le condizioni sanitarie di ammissibilità, con date di decorrenza del venir meno delle restrizioni tra il 1° gennaio 2021 e il 7 febbraio 2021, a seconda della zona.
Riferimento all’Irlanda del Nord e all’accordo di recesso
La nota (*1) precisa che, ai sensi dell’accordo sul recesso del Regno Unito e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti al Regno Unito nel presente allegato non comprendono l’Irlanda del Nord.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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