Regolamento (UE) 2021/11
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/11 della Commissione del 7 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 relativo all’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea. L’intervento si giustifica con l’esigenza di adeguare alcune regole operative alla prassi applicativa e di aggiornare i riferimenti tariffari alla nomenclatura attualmente applicata nella Federazione russa. Viene inoltre rafforzata la tutela degli importatori tradizionali, garantendo che il loro massimale non scenda sotto la quota massima prevista per i nuovi importatori nella prima parte di ciascun periodo contingentale.
Modifica le regole di assegnazione dei contingenti tariffari per le esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea, aggiornando definizioni, criteri di riparto e allegati tariffari.
Ambito di applicazione
Si applica alle modalità di assegnazione dei contingenti tariffari relativi all’importazione nell’Unione di specifici prodotti di legname originari della Federazione russa, nell’ambito dell’accordo UE-Federazione russa e del relativo protocollo, applicati provvisoriamente. Incide sulla gestione da parte della Commissione e degli importatori tradizionali e nuovi importatori dei contingenti per i gruppi di prodotti interessati; non disciplina in generale il commercio del legname, ma solo la ripartizione dei contingenti tariffari per le categorie indicate negli allegati aggiornati. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle regole sui contingenti tariffari per il legname russo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/11 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012, che disciplina l’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea. L’intervento si colloca nel quadro dell’accordo UE-Federazione russa e del relativo protocollo, applicati in via provvisoria, e risponde all’esigenza di adeguare la disciplina alle modifiche della nomenclatura tariffaria russa e all’esperienza maturata nell’applicazione del sistema.
Contesto normativo
La Commissione richiama la decisione 2012/105/UE del Consiglio, che ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo relativi alla gestione dei contingenti tariffari sul legname. Il regolamento n. 498/2012 costituiva già la base operativa per la ripartizione dei contingenti; il nuovo atto interviene su punti specifici senza riscrivere l’intero regime.
Ambito e prodotti interessati
Il regolamento riguarda i contingenti tariffari per specifici prodotti di legname di conifere esportati dalla Federazione russa verso l’Unione, in particolare i gruppi di prodotti identificati come abete rosso e pino. La classificazione dei prodotti è ancorata alla nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa e ai corrispondenti codici NC e TARIC riportati nell’allegato I. L’aggiornamento degli allegati serve a riallineare i riferimenti tecnici alla nomenclatura vigente.
Definizione di gruppo di prodotti e allegato I
L’articolo 2, secondo comma, del regolamento n. 498/2012 viene sostituito per chiarire che il "gruppo di prodotti" corrisponde alle due categorie di prodotti interessati, cioè abete rosso e pino. La disposizione rinvia ai codici tariffari russi e ai codici NC/TARIC contenuti nell’allegato I, che viene sostituito integralmente. L’allegato elenca le diverse voci del legname interessato, distinguendo specie, dimensioni e caratteristiche del prodotto.
Riparto dei massimali tra importatori tradizionali e nuovi importatori
L’articolo 7, paragrafo 1, viene modificato per stabilire che la Commissione calcola annualmente i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo secondo il metodo dell’articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale così calcolato per un dato gruppo di prodotti è inferiore alla quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario riservata ai nuovi importatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell’importatore tradizionale viene fissato anch’esso all’1,5 % del contingente per quel gruppo di prodotti. La modifica mira quindi a evitare che, nella prima parte del periodo contingentale, la posizione degli importatori tradizionali risulti meno favorevole rispetto a quella dei nuovi importatori.
Aggiornamento dei codici e dei coefficienti correttivi
L’allegato III del regolamento n. 498/2012 viene sostituito per aggiornare i coefficienti correttivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2. I nuovi coefficienti sono:
- 0,88 per i codici tariffari russi 4403 23 11 00, 4403 23 19 00 e 4403 24 10 00;
- 0,87 per i codici tariffari russi 4403 21 11 00, 4403 21 19 00 e 4403 22 10 00.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione di "gruppo di prodotti" e aggiornamento dei codici tariffari
Sostituisce l’articolo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 498/2012. La definizione di "gruppo di prodotti" viene precisata come ciascuna delle due categorie di prodotti interessati, classificate secondo la nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa: abete rosso e pino. Sono richiamati i corrispondenti codici tariffari russi e i codici NC/TARIC nell’allegato I, aggiornato al regolamento (UE) 2019/1776 della Commissione per la nomenclatura combinata.
Massimale per gli importatori tradizionali
Sostituisce l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 498/2012. Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo secondo il metodo dell’articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato per un importatore tradizionale e per un dato gruppo di prodotti è inferiore alla quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario riservata ai nuovi importatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell’importatore tradizionale è elevato all’1,5 % del contingente tariffario per il relativo gruppo di prodotti.
Aggiornamento degli allegati tariffari
Sostituisce l’allegato I con il testo dell’allegato I del regolamento e l’allegato III con il testo dell’allegato II del regolamento. L’aggiornamento riflette la modifica della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa e adegua i codici NC e TARIC dei prodotti interessati, nonché i coefficienti correttivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Prodotti interessati e coefficienti correttivi
L’allegato I elenca i codici tariffari russi e i corrispondenti codici NC/TARIC per i prodotti di abete rosso e di pino oggetto del contingente, distinguendo varie tipologie di legname in base a specie, diametro, lunghezza e lavorazione. L’allegato III aggiornato riporta i coefficienti correttivi applicabili ai codici tariffari russi: 0,88 per 4403 23 11 00, 4403 23 19 00 e 4403 24 10 00; 0,87 per 4403 21 11 00, 4403 21 19 00 e 4403 22 10 00.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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