Sentenza n. 840/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, datato 08 marzo 2024, in forza del quale il Questore della Provincia di Ferrara ha ammonito il ricorrente; della comunicazione di avvio del procedimento datata 15 febbraio 2024; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore di Ferrara relativo a condotte di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, nonché comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, sostenendo che il provvedimento fosse fondato soltanto sul racconto non veritiero della moglie e che il giudizio di non episodicità delle condotte fosse infondato, privo di adeguata motivazione e di elementi prognostici idonei a dimostrare il rischio di reiterazione. Ha inoltre dedotto l'assenza di precedenti, l'omessa considerazione del fatto che egli avrebbe chiesto la separazione dopo l'episodio e il difetto di istruttoria per non essere stati sentiti i testimoni indicati dalla parte sui fatti del 19 gennaio 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Ha rilevato che l'ammonimento del Questore è una misura preventiva, non sanzionatoria, volta a prevenire la possibile evoluzione di condotte di violenza domestica in reati più gravi; pertanto non richiede la piena prova della consumazione dei reati, ma è sufficiente un quadro di elementi investigativi attendibili sull'accaduto e sull'identificazione dell'autore. Il Questore esercita un potere valutativo ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura. Nel caso concreto, anche considerando la ricostruzione offerta dal ricorrente, risultavano una lite rilevante, un comportamento aggressivo, la chiamata alla Polizia effettuata dalla moglie nella stessa notte, il successivo accesso al pronto soccorso e la diagnosi di policontusioni da aggressione ad opera di terzi, oltre alla documentazione fotografica e video. Tali elementi rendevano ragionevole il giudizio di una situazione familiare gravemente conflittuale e potenzialmente reiterabile. Né l'intenzione del ricorrente di separarsi era sufficiente a escludere il rischio di reiterazione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con l. 15 ottobre 2013, n. 119
«Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto»
La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e ampiamente discrezionale, esercitabile anche in assenza di querela, sulla base di una segnalazione non anonima e di informazioni investigative attendibili.
artt. 581 e 582 c.p.
L'ammonimento mira a prevenire condotte riconducibili, tra gli altri, ai reati di percosse e lesioni personali; non è tuttavia necessario che tali reati siano già stati pienamente provati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 3 del d.l. n. 93/2013 ha natura preventiva e non sanzionatoria: è diretto a impedire l'aggravarsi o la reiterazione di condotte di violenza domestica potenzialmente riconducibili a reati, anche quando le singole condotte, considerate isolatamente, non siano particolarmente gravi.
- Per l'adozione dell'ammonimento non è necessaria la piena prova della consumazione dei reati presupposti; è sufficiente che l'attività investigativa fornisca elementi probatori attendibili circa l'avvenuto comportamento violento e l'identificazione del suo autore.
- Il potere del Questore in materia di ammonimento è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto oppure alla manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura.
- La valutazione del rischio di reiterazione può fondarsi su un quadro complessivo composto da dichiarazioni, interventi delle forze dell'ordine, documentazione video o fotografica e referti medici; l'assenza di precedenti penali o l'intenzione di separarsi non escludono, di per sé, la ragionevolezza dell'ammonimento quando permanga una situazione familiare gravemente conflittuale e potenzialmente reiterabile.
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