Cassazione Penale, Sentenza n. 23401/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che le aveva applicato la custodia cautelare in carcere con due motivi principali. Primo motivo: violazione del divieto di ne bis in idem cautelare rispetto al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), sul presupposto che in un precedente procedimento (R.G.N.R. n. 35212/2020) era già stata emessa una misura cautelare per il medesimo sodalizio riconducibile a Mohamed Anis Bougrine e che, in quella sede, la misura era stata rigettata per la Marconi (formandosi così, per la sua posizione, il giudicato cautelare). Si rilevava inoltre che la pubblica accusa aveva successivamente modificato in sede di udienza preliminare l'originaria ampia contestazione temporale circoscrivendola a luglio 2020 - marzo 2021, ciò che, secondo la difesa, non poteva essere usato per eludere il divieto di riproposizione cautelare sullo stesso fatto. Secondo motivo: mancata gravita indiziaria e insussistenza/attualita delle esigenze cautelari e sproporzione della misura; gli elementi a carico (intercettazioni, dichiarazioni di soggetti ritenuti poco attendibili) sarebbero deboli, i fatti sarebbero riferibili a modeste cessioni al dettaglio e dovrebbero essere inquadrati nella ipotesi lieve (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990) e non in quella associativa, e la situazione personale e temporale dell'indagata (assenza di precedenti, reati ormai risalenti, assenza di canali autonomi di approvvigionamento) escluderebbero il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (ne bis in idem cautelare) e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio al Tribunale di Roma per nuovo esame. La Corte ha censurato il Tribunale del riesame per aver motivato in modo errato: il giudice avrebbe dovuto acquisire gli atti del precedente procedimento e confrontare l'imputazione cautelare che ha sorretto la prima misura, non la successiva modificazione dell'imputazione intervenuta nel processo principale. La Corte ha chiarito che, ai fini della verifica del divieto di bis in idem cautelare, va preso a riferimento il contenuto della contestazione che ha dato luogo alla prima misura cautelare e che, nel caso dei reati associativi, la valutazione deve essere particolarmente concreta e articolata secondo il criterio dell'identita storico-naturalistica (corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e coordinate di tempo, luogo e persona), nonché tramite l'esame di indici materiali specifici (compagine, ruoli, ambito territoriale, canali di approvvigionamento, permanenza/successione di sodalizi). I rimanenti motivi della difesa sono stati assorbiti dalla decisione sul ne bis in idem. La Corte ha quindi disposto il rinvio perché il Tribunale acquisisca gli atti del procedimento precedente e valuti se la nuova richiesta cautelare riguardi un segmento temporale o fattuale effettivamente distinto e autonomo rispetto a quello già coperto dal primo provvedimento cautelare.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Articolo richiamato per la fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che, nell'applicazione del principio del ne bis in idem ai reati associativi, occorre un esame concreto dei segmenti di partecipazione e della permanenza dell'organizzazione e che non basta che ricorra la medesima norma per escludere la duplicazione cautelare
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
comma 1 e comma 5 (richiamato dalla difesa)
L'art. 73 distingue tra illeciti di maggiore e minore gravità (comma 5 per la fattispecie lieve). La difesa sosteneva che le condotte contestate dovessero rientrare nella fattispecie meno grave; la Corte non decide il merito ma ricorda che la qualificazione penalistica influisce sulla valutazione della gravita indiziaria e delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 300
La sentenza di primo grado incide anche sul procedimento cautelare secondo il regime previsto dall'art. 300; la Corte sottolinea che, fino a quella sentenza, l'efficacia del giudicato cautelare va valutata in riferimento all'imputazione che ha fondato la prima misura, e che le successive modificazioni dell'imputazione nel processo principale non annullano automaticamente il giudicato cautelare
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione alla forma del ricorso: l'atto di impugnazione in cassazione era stato sinteticamente illustrato secondo il disposto dell'art. 173 e la Corte prende atto della struttura dei motivi
Principio del ne bis in idem (giurisprudenziale/constituzionale)
Principio che vieta la ripetizione cautelare o processuale per il medesimo fatto; la Corte precisa la metodologia per la sua verifica nel caso di reati associativi, richiedendo l'identita storico-naturalistica del fatto e, per gli associativi, un esame puntuale dei segmenti di condotta oggetto delle due contestazioni
Massime di principio
- In ipotesi di più procedimenti che riguardino associazioni criminali occorre sempre confrontare la specifica imputazione cautelare che ha portato alla prima misura, non le successive modificazioni intervenute nel processo principale.
- Il divieto di ne bis in idem cautelare va valutato con il criterio dell'identita storico-naturalistica: corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e coordinate di tempo, luogo e persona.
- Nei reati associativi la verifica deve essere particolarmente concreta: valutare compagine, ruoli apicali, ambito territoriale, canali di approvvigionamento, permanenza o successione di sodalizi e se il nuovo procedimento riguarda un segmento temporale effettivamente autonomo.
- Se il giudice del riesame non ha accesso agli atti del precedente procedimento, deve acquisirli prima di decidere su un'eccezione di bis in idem; non è sufficiente fare riferimento a una modifica dell'imputazione intervenuta successivamente nel processo principale.
- Per la difesa: proporre tempestivamente l'eccezione di ne bis in idem cautelare e chiedere l'acquisizione degli atti del primo procedimento; per il pubblico ministero: evitare di frammentare, anche ex post, contestazioni su reati permanenti senza chiari elementi di autonomia fattuale.
- La mera estensione soggettiva dei partecipanti o il semplice mutamento numerico/non rilevante di ruoli non sono, di per sé, idonei a escludere la medesimezza del fatto se permangono gli elementi di continuità dell'organizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23246/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23348/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23349/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23350/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23352/2026 del 24/06/2026
- Sentenza penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23353/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →