Ordinanza n. 859/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Abruzzo; Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ) con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria conclusiva e atti della selezione pubblica per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, con contestazione dell'esito e del punteggio della prova scritta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, nelle parti di interesse, l'avviso del 27 novembre 2025 recante le graduatorie e gli elenchi dei vincitori della selezione, gli esiti anonimi rettificati della prova scritta pubblicati il 10 novembre 2025, il proprio esito e la prova, i verbali di correzione non conosciuti, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio della prova scritta e la ricollocazione in una posizione migliore della graduatoria, con conseguente condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della contestazione dell'esito e del punteggio conseguito nella prova scritta. In camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminarne il fumus boni iuris o il periculum in mora. In vista della decisione di merito, ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ma ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi, collegamento denominato “Atti di notifica”, attestazione dell'avvenuta pubblicazione e conservazione della documentazione pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado. Ha fissato il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza per eseguire la notificazione e quello successivo di 10 giorni per depositarne la prova, avvertendo che l'inosservanza comporterà l'improcedibilità del ricorso. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
notifica ad almeno un controinteressato
Il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ma tale adempimento non è stato ritenuto sufficiente rispetto alla pluralità dei soggetti potenzialmente pregiudicati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei pubblici proclami
In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, primo comma, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento delle domande.
art. 27, comma 2, c.p.a.
notificazione del gravame per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata secondo le modalità indicate nell'ordinanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
a pena di improcedibilità del gravame
Il mancato rispetto dei termini fissati per la notificazione per pubblici proclami o per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei interessati, anche se il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo modalità idonee a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati, il ricorso e il provvedimento autorizzativo.
- L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio può fissare termini perentori sia per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami sia per il deposito della prova dell'adempimento; la loro inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia all'istanza cautelare comporta la presa d'atto della rinuncia senza decisione sulla sospensione dell'atto impugnato, ferma la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di merito.
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