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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del comportamento amministrativo lesivo consistente nella sospensione/limitazione dell’account istituzionale del ricorrente, in data -OMISSIS-, mai comunicato all’interessato e del conseguente silenzio; 2. della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l’annullamento dell’iscrizione al 4° anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2025-2026 - adottato dall’Università degli Studi di -OMISSIS- con nota prot.n.-OMISSIS- del-OMISSIS-anticipata via mail all’interessato in data -OMISSIS-; 3.di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Università degli Studi di -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione o limitazione dell’account istituzionale e delle funzioni dell’area riservata, non comunicata all’interessato, nonché comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento dell’iscrizione al quarto anno del corso di Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ammesso alla frequenza del quarto anno del corso di Medicina e Chirurgia a seguito di trasferimento da altra università, ha contestato la sospensione o limitazione delle funzioni dell’account istituzionale e dell’area riservata, deducendo anche l’illegittimità del conseguente silenzio e della comunicazione di avvio del procedimento diretto all’annullamento dell’iscrizione. L’amministrazione ha motivato l’avvio del procedimento con l’impossibilità di riconoscere il percorso formativo compiuto dallo studente presso l’altra università. Al momento della decisione cautelare, tuttavia, il procedimento non era stato concluso e l’amministrazione non aveva formalmente sospeso o annullato la precedente determinazione di ammissione e iscrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto prevalente, allo stato, l’interesse dello studente a partecipare alle attività didattiche e, eventualmente, a sostenere gli esami, in quanto l’amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento di annullamento dell’iscrizione né adottato una formale sospensione della precedente determinazione favorevole. Ha quindi disposto la riabilitazione di tutte le funzioni dell’area riservata e dell’account istituzionale. La trattazione del merito è stata fissata al 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha adottato una misura interinale di riattivazione dell’account e dell’area riservata, in ragione della prevalenza dell’interesse dello studente nelle more della definizione del procedimento amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione avvia un procedimento volto ad annullare un’iscrizione o un altro provvedimento favorevole, ma non lo ha ancora concluso né ha formalmente sospeso il provvedimento precedente, non può privare di fatto il destinatario degli effetti di tale provvedimento mediante la disabilitazione dell’account o dell’area riservata, senza una specifica determinazione amministrativa che ne giustifichi la sospensione.
  • Nelle more della conclusione del procedimento amministrativo volto alla possibile rimozione dell’iscrizione universitaria, il giudice può accordare tutela cautelare disponendo la riattivazione degli strumenti informatici necessari alla partecipazione alle attività didattiche e allo svolgimento degli esami, quando l’interesse dello studente risulti prevalente rispetto agli interessi rappresentati dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAutotutelaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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