Cassazione Civile, Ordinanza n. 15934/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'ordine di demolizione e dalla successiva acquisizione, da parte del comune, di immobili abusivi già gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo concesso da un istituto di credito alla proprietaria dei beni. L'istituto, poi cessionario del credito, ha impugnato gli atti amministrativi sostenendo che l'acquisizione al patrimonio comunale aveva fatto venir meno la garanzia ipotecaria e impedito l'espropriazione dei beni a soddisfazione del credito. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione e interesse; il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto in astratto la tutela del terzo ipotecario, ma ha rigettato nel merito l'appello, ritenendo che l'acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 produca acquisto a titolo originario e caducazione dei diritti preesistenti, incluse le ipoteche. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando eccesso o difetto di giurisdizione con cinque motivi: 1) rifiuto di giurisdizione per avere il Consiglio di Stato negato, in sostanza, una tutela preventiva ed effettiva del terzo ipotecario; 2) sconfinamento nella sfera amministrativa per avere il giudice speciale sostituito alla P.A. la propria valutazione sulla rilevanza dell'ipoteca e sulla procedura di acquisizione; 3) violazione del doppio grado per avere deciso nel merito senza rimettere la causa al primo giudice dopo aver rilevato l'errore del TAR; 4) violazione dell'art. 13 CEDU per non avere garantito un rimedio effettivo alla banca; 5) violazione del Protocollo addizionale CEDU, degli artt. 6 e 13 CEDU, degli artt. 3, 24 e 113 Cost. e del principio di proporzionalità, per avere ritenuto recessiva l'ipoteca senza considerare la tutela dei diritti del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formulate come motivi inerenti alla giurisdizione, denunciassero in realtà errori di diritto, di interpretazione normativa o di procedimento commessi dal giudice amministrativo, quindi vizi interni alla giurisdizione e non sindacabili ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. In particolare, ha escluso che vi fosse un vero rifiuto di giurisdizione, poiché il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la tutela astratta della posizione del terzo ipotecario e deciso nel merito; ha escluso anche uno sconfinamento nella discrezionalità amministrativa, trattandosi di mera interpretazione dell'effetto legale dell'acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001; ha infine ritenuto non deducibili in questa sede le doglianze su doppio grado, CEDU e proporzionalità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per vizi relativi ai limiti esterni della giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
consente il controllo della Cassazione solo nei limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione, non anche per errori in iudicando o in procedendo del giudice speciale.
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
l'acquisizione dell'immobile abusivo a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione produce un acquisto a titolo originario in capo alla pubblica amministrazione e determina la caducazione dei diritti preesistenti, compresi quelli di garanzia.
art. 13 CEDU
la ricorrente lo invocava come parametro di tutela effettiva, ma la censura è stata ritenuta attinente al merito e quindi non scrutinabile come motivo di giurisdizione.
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati dalla ricorrente per sostenere la mancata effettività della tutela; la Corte ha ritenuto la doglianza estranea al perimetro del sindacato di giurisdizione.
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente in combinazione con il principio di proporzionalità; la Corte ha considerato la censura come critica al merito interpretativo della decisione amministrativa.
art. 24 Cost.
richiamato per lamentare la lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata qualificata come errore di diritto interno alla giurisdizione amministrativa.
art. 113 Cost.
invocato per sostenere l'illegittimità della compressione della tutela giurisdizionale; la Corte ha escluso che ciò integri un vizio di giurisdizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per errori che incidono sui limiti esterni della giurisdizione; non può essere utilizzato per far valere errori di interpretazione o applicazione della legge, né vizi processuali interni alla giurisdizione speciale.
- Non vi è rifiuto di giurisdizione quando il giudice speciale riconosce la tutelabilità della posizione soggettiva dedotta e decide nel merito, anche se sfavorevolmente per la parte ricorrente.
- Non integra sconfinamento nella sfera della P.A. la decisione del giudice amministrativo che, interpretando una norma, affermi un effetto legale automatico dell'atto amministrativo e ne faccia discendere la caducazione di diritti preesistenti.
- Le doglianze fondate su principi convenzionali o costituzionali, ove si risolvano in contestazioni dell'esattezza giuridica della decisione, restano questioni di merito e non possono essere veicolate come motivi inerenti alla giurisdizione.
- Quando l'acquisizione di un immobile abusivo avviene a titolo originario per effetto di una disciplina legale espressa, i diritti di garanzia preesistenti risultano recessivi e la loro tutela deve essere cercata nei limiti consentiti dall'ordinamento, non mediante il sindacato di giurisdizione sulla sentenza che ne dia applicazione.
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