Sentenza n. 923/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione della Provincia di Biella 16 agosto 2023, n. 1281; di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tale determinazione, comunque compresi i verbali delle sedute delle conferenze di servizi del 3 marzo 2023 e del 20 luglio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione provinciale di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto di produzione di biometano mediante trattamento di rifiuti organici
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione provinciale del 16 agosto 2023 con cui è stata riesaminata e rinnovata, con prescrizioni, l'autorizzazione integrata ambientale relativa a un impianto di produzione di biometano, deducendo quattro motivi. In primo luogo, hanno denunciato la violazione degli artt. 29-octies e 29-quater del d.lgs. n. 152/2006 e il difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che alla conferenza di servizi avrebbero dovuto essere convocati tutti gli enti coinvolti nel procedimento originario del 2017, tra cui Vigili del fuoco, Prefettura, Soprintendenza, Regione, Agenzia delle dogane e dei monopoli, SNAM e RFI. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell'art. 49 del d.P.R. n. 753/1980, assumendo che una collina di mitigazione ambientale ricadesse nella fascia di rispetto ferroviario di trenta metri e che fosse quindi necessario il nulla osta di RFI ai sensi dell'art. 60 del medesimo decreto. In terzo luogo, hanno contestato la violazione delle distanze minime previste dal Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e dalla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 15-2970 del 2021, invocando rispettivamente le fasce di 200 e 500 metri dagli insediamenti residenziali e dai centri abitati. Infine, hanno dedotto la violazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 e del d.m. 28 giugno 2023 n. 309, lamentando che la Provincia non avesse considerato i nuovi indirizzi tecnici in materia di emissioni odorigene.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Il primo motivo è stato giudicato generico e comunque infondato: il procedimento di riesame dell'AIA non imponeva di replicare la conferenza di servizi originaria, poiché era circoscritto agli aspetti ambientali e progettuali suscettibili di aggiornamento alla luce delle migliori tecniche disponibili, quali layout, viabilità interna, consumi idrici, reflui ed emissioni odorigene. La Provincia ha quindi legittimamente coinvolto gli enti competenti su tali profili. Inoltre, Vigili del fuoco e Soprintendenza avevano comunque esaminato la documentazione ed espresso i rispettivi assensi fuori dalla conferenza. Il secondo motivo è stato respinto perché la collina di mitigazione era già prevista e assentita nel progetto del 2017; la variante incideva soltanto sul versante interno all'impianto, lasciando sostanzialmente invariato quello rivolto verso la ferrovia e la relativa distanza. La modifica prospettica non incideva sulla sicurezza ferroviaria, sicché non era necessario acquisire nuovamente il parere di RFI. Il terzo motivo è stato respinto su entrambi i profili. La distanza di 200 metri prevista dal Programma provinciale riguardava impianti di trattamento termico o incenerimento, mentre quello in esame era destinato alla produzione di biometano mediante digestione anaerobica e compostaggio. Quanto alla deliberazione regionale n. 15-2970 del 2021, essa richiedeva una valutazione della presenza di centri, nuclei abitativi e presenze antropiche nelle fasce indicate, ma la cascina agricola e le abitazioni isolate non erano assimilabili a territorio urbanizzato o a centri abitati con presenze antropiche significative; inoltre, il sito era stato già individuato nel 2017 e il riesame non ne modificava apprezzabilmente il perimetro. Il quarto motivo è stato respinto perché il d.m. n. 309/2023 aveva natura di documento tecnico di indirizzo, non vincolante, e rinviava alle autorità regionali e competenti la modulazione degli orientamenti. Le varianti erano state presentate prima della pubblicazione del decreto e le amministrazioni avevano legittimamente applicato le linee guida regionali del 2017. L'istruttoria sulle emissioni odorigene era stata inoltre svolta con il contributo di ARPA, che aveva richiesto e poi valutato positivamente integrazioni allo studio di impatto olfattivo. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese in favore della Provincia e della controinteressata, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 29-quater e 29-octies d.lgs. 152/2006
Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è finalizzato all'aggiornamento dei profili ambientali del progetto, alla luce delle migliori tecniche disponibili e dell'evoluzione normativa e tecnica, senza imporre necessariamente la rinnovazione della conferenza di servizi originaria con il coinvolgimento di tutti gli enti allora partecipanti.
Allegato IX alla Parte seconda d.lgs. 152/2006
L'autorizzazione integrata ricomprende le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico e l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
L'AIA sostituisce le autorizzazioni ambientali elencate e il relativo procedimento di riesame può essere circoscritto ai profili ambientali ricompresi nell'autorizzazione.
art. 49 d.P.R. 753/1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti (...) a una distanza (...) minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
Il rispetto della fascia ferroviaria non impone l'acquisizione di un nuovo parere quando la variante non modifica sostanzialmente l'opera già assentita né incide sulla distanza dalla ferrovia o sulla sicurezza del traffico ferroviario.
art. 60, comma 1, d.P.R. 753/1980
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate (...) riduzioni alle distanze prescritte.
La disposizione disciplina le deroghe alle distanze ferroviarie, ma nel caso esaminato non era necessario attivare nuovamente tale procedimento, poiché la modifica non alterava la posizione sostanziale dell'opera.
deliberazione Giunta regionale Piemonte 12 marzo 2021 n. 15-2970
La presenza di centri e nuclei abitativi, nella fascia di 1000 metri, e la presenza di case sparse ed aree con presenze antropiche concentrate e significative, nella fascia di 500 metri (...) deve essere valutata in sede di progettazione.
Le distanze costituiscono parametri di valutazione della localizzazione degli impianti di recupero del rifiuto organico; una cascina agricola e abitazioni isolate non sono automaticamente assimilabili a territorio urbanizzato o a centri abitati con presenze antropiche significative.
d.m. 28 giugno 2023 n. 309
L'elaborato contiene una serie di orientamenti (...) e rinvia (...) alle azioni (...) delle autorità regionali e delle autorità competenti.
Il decreto ha natura di documento tecnico di indirizzo e non introduce prescrizioni immediatamente vincolanti tali da imporre la rinnovazione o l'invalidità del procedimento autorizzatorio già in corso.
art. 272-bis d.lgs. 152/2006
La disciplina delle emissioni odorigene deve essere applicata nell'ambito delle competenze normative e tecniche statali e regionali; nel caso concreto l'istruttoria è stata svolta sulla base delle linee guida regionali vigenti e del contributo tecnico di ARPA.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la conferenza di servizi può essere circoscritta alle amministrazioni competenti sui profili ambientali e progettuali effettivamente oggetto di aggiornamento; non è necessario convocare nuovamente tutti gli enti che avevano partecipato al rilascio dell'autorizzazione originaria, salvo che la variante incida su interessi o sub-procedimenti di loro competenza.
- La necessità di acquisire nuovamente il parere dell'ente gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve essere valutata in concreto: essa non sussiste quando la modifica progettuale mantiene sostanzialmente invariata la posizione dell'opera già assentita, la distanza dalla linea ferroviaria e le condizioni di sicurezza del traffico.
- Una prescrizione relativa alla distanza dagli insediamenti residenziali è applicabile soltanto agli impianti rientranti nella specifica categoria oggettiva prevista dalla disposizione; una regola dettata per impianti di trattamento termico dei rifiuti non si applica automaticamente a un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica e compostaggio.
- Le linee guida regionali sulla localizzazione degli impianti di recupero del rifiuto organico richiedono una valutazione concreta del territorio urbanizzato e della consistenza delle presenze antropiche; una cascina agricola e abitazioni isolate non sono, per ciò solo, equivalenti a un centro abitato o a un'area con presenze antropiche significative.
- Un documento tecnico statale di indirizzo in materia di emissioni odorigene, espressamente qualificato come non vincolante e subordinato alla modulazione delle autorità regionali e competenti, non determina di per sé l'illegittimità di un procedimento autorizzatorio condotto secondo la disciplina regionale vigente, soprattutto se l'istruttoria tecnica sulle emissioni è stata effettivamente svolta.
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