Sentenza n. 1067/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che aveva riconosciuto la monetizzazione di sole 25 giornate di ferie non godute, anziché delle 48 giornate rivendicate
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Sovrintendente Capo del Corpo di -OMISSIS- e cessato dal servizio il 31 dicembre 2024 per pensionamento, aveva chiesto la monetizzazione delle ferie non godute relative agli anni 2023 e 2024. Egli deduceva di avere maturato 45 giornate nel 2024 e di avere un residuo di 3 giornate del 2023, per complessive 48 giornate, sostenendo che le 20 giornate fruite nel 2024 dovessero essere imputate al residuo dell’anno precedente e non al contingente maturato nello stesso anno. Il decreto impugnato aveva invece riconosciuto la monetizzazione di sole 25 giornate e aveva escluso integralmente il residuo del 2023. Il ricorrente deduceva: violazione degli obblighi informativi e organizzativi del datore di lavoro e dell’art. 2109 c.c.; erronea ripartizione dell’onere probatorio; violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva 2003/88/CE; violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione verificato l’esistenza di una causa non imputabile al dipendente; erronea imputazione temporale delle 20 giornate fruite nel 2024; applicazione illegittima del divieto di monetizzazione previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima l’esclusione delle ferie maturate nel 2023, poiché il prospetto amministrativo relativo al 2024 registrava 23 giornate ‘a riporto’ dall’anno precedente e l’Amministrazione non aveva indicato né il titolo della loro decadenza né le ragioni per cui fossero state successivamente azzerate. Ha inoltre ritenuto errata l’imputazione delle 20 giornate fruite nel 2024 al contingente maturato nello stesso anno: in presenza di ferie pregresse riportate, la fruizione deve essere imputata prioritariamente alle annualità più risalenti, salvo diversa ed espressa imputazione. Il Collegio ha poi rilevato che l’Amministrazione non aveva assolto l’onere di dimostrare di avere posto concretamente il dipendente nella condizione di fruire delle ferie, mediante inviti, solleciti e informazioni tempestive sulle conseguenze della mancata fruizione. Le circolari e gli avvisi prodotti erano in gran parte successivi alla cessazione del rapporto e non risultavano atti individuali rivolti al dipendente. È stata valorizzata anche l’assenza delle iniziative individuali previste dall’Ordine di Servizio n. 2 dell’11 febbraio 2024. Il provvedimento è stato ritenuto altresì contraddittorio perché riconosceva l’indennità per 25 giornate, ma negava le ulteriori giornate senza spiegare la diversa disciplina applicata. Il TAR ha accertato il diritto all’indennità sostitutiva per complessive 48 giornate, detratte le 20 già considerate nel provvedimento impugnato, e ha condannato il Ministero al pagamento dell’importo dovuto. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale del lavoratore, funzionale al recupero delle energie psicofisiche e alla tutela della salute.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Riconosce il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite e concorre a orientare l’interpretazione del divieto nazionale di monetizzazione.
art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012
Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non opera quando il mancato godimento dipenda da causa non imputabile al lavoratore; la disposizione deve essere interpretata conformemente ai principi costituzionali ed eurounitari.
art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.
Alla cessazione del rapporto, l’indennità sostitutiva costituisce il corollario del diritto alle ferie non godute e non può essere negata per il solo fatto che la cessazione sia avvenuta per pensionamento.
art. 2109 c.c.
Il datore di lavoro deve assicurare una gestione effettiva delle ferie, ponendo il lavoratore in condizione di fruirne e informandolo sulle conseguenze della mancata fruizione.
art. 117, primo comma, Cost.
Impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina delle ferie.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie previsto per i dipendenti pubblici non può essere applicato quando l’Amministrazione non dimostri che il mancato godimento sia imputabile al lavoratore e che quest’ultimo sia stato concretamente posto nella condizione di fruire delle ferie.
- La perdita del diritto alle ferie e alla correlata indennità sostitutiva presuppone che il datore di lavoro dimostri di avere invitato il lavoratore, anche formalmente ove necessario, a fruire delle ferie e di averlo informato in modo preciso e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione.
- La mera assenza di richieste di ferie respinte o la cessazione del rapporto per pensionamento non dimostrano, di per sé, l’imputabilità al dipendente del mancato godimento delle ferie.
- Quando risultino contabilizzate ferie pregresse riportate da annualità precedenti, le giornate successivamente fruite devono essere imputate prioritariamente alle ferie più risalenti, salvo diversa ed espressa imputazione.
- L’Amministrazione non può azzerare ferie pregresse formalmente registrate nei propri sistemi contabili limitandosi a richiamare l’assenza di una domanda di riporto, se non indica il titolo della decadenza e non fornisce un’adeguata istruttoria e motivazione.
- Il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per una parte delle ferie residue impone all’Amministrazione di motivare specificamente il diverso trattamento riservato alle ulteriori giornate risultanti maturate o riportate; il riconoscimento parziale non adeguatamente giustificato può integrare difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e contraddittorietà.
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